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Codice appalti: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento sul precontenzioso

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 il nuovo Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso come disposto dal nuovo Codice dei contratti (art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
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A seguito della nuova disciplina dell’istituto del precontenzioso introdotta dal nuovo Codice, l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri ha subito significative modifiche.
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Peraltro il Comunicato del Presidente Cantone, di accompagnamento al Regolamento, specifica le modalità di trattazione anche delle istanze pregresse.
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Il Regolamento tiene conto del parere reso il 15 settembre 2016 dal Consiglio di Stato (Parere n. 1920/2016).
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Si ricorda che il Regolamento è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta (ossia il 20 ottobre 2016).
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Seguirà ulteriore commento.
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Codice appalti: il calcolo della soglia di anomalia

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti e delle concessioni (d.lgs. n. 50/2016), l’ANAC ha ricevuto numerose richieste – tra cui quelle dell’ANCE - di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
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La stessa Autorità ha, quindi, ritenuto opportuno intervenire con il Comunicato del Presidente del 5 ottobre 2016, in commento, fornendo ai soggetti interessati alcune “indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso”. (Cfr. In un nuovo comunicato le indicazioni operative sul calcolo della soglia di anomalia)
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A tal proposito, si ricorda che il comma 2 dell’art. 97 del Nuovo Codice Contratti innova in maniera radicale il sistema per l’individuazione della soglia di anomalia, introducendo cinque metodi di calcolo.
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Tale sistema, che presuppone un sorteggio, è sostanzialmente in linea con il c.d. “metodo anti-turbativa”, da tempo proposto dall’ANCE con l’obiettivo di rendere non predominabile la soglia di anomalia delle offerte.
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Ciò premesso, la novità introdotta dal nuovo Codice appare fondamentale per la definizione delle procedure di gara a prezzo più basso, previsto per lavori sotto il milione di euro, soprattutto quando la stazione appaltante si avvarrà della facoltà di esclusione automatica e, quindi, l’aggiudicatario è automaticamente individuato con la migliore offerta non anomala.
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Preso atto delle indicazioni contenute nel Comunicato, l’ANCE ha elaborato uno studio che partendo dalla stessa gara tipo, riproduce i 5 diversi metodi di individuazione della soglia di anomalia.
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In particolare, al fine di facilitare l’applicazione dei diversi metodi al caso concreto, nello studio allegato “calcolo della soglia di anomalia: i cinque metodi”, si è scelto di illustrare, passo passo, la procedura che le stazioni appaltanti devono seguire nell’individuazione della migliore offerta non anomala.
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1 allegato\r\n

simulazione soglia

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L’ANAC ribadisce il divieto di porre le spese di gara a carico dell’aggiudicatario

Con il parere in oggetto, l’ANAC ha affrontato, nuovamente,  la questione della legittimità o meno della clausola, contenuta nei bandi o nelle lettera di invito, che prevede di imputare sull’aggiudicatario i costi di gestione della procedura di telematica per l’affidamento della gara.
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La questione era stata già trattata dalla stessa Autorità, con l’Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, n. 3, del  25 Febbraio 2015, a seguito della diffusione della prassi di porre a carico dell’aggiudicatario il pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese della procedura ovvero di utilizzo della piattaforma informatica di alcune centrali di committenza.
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Con tale atto di segnalazione, l’Autorità aveva evidenziato che, soltanto in presenza di previsioni normative di rango primario, fosse possibile introdurre meccanismi di remunerazione per l’ente appaltante, posti a carico dell’aggiudicatario, confermando la necessità di apposita copertura normativa per legittimare l’operato delle centrali di committenza; aveva evidenziano, altresì, l’eccezionalità di una tale possibilità, non esistendo alcuna disposizione legislativa, che, in termini generali, abiliti una stazione appaltante a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d’appalto.
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L’Autorità, nel segnalare il fenomeno, aveva, altresì, ritenuto opportuno un intervento legislativo con cui fosse espressamente previsto il divieto di porre le spese di gestione della procedura – siano riferite all’utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero alla stipula di convenzioni – a carico dell’aggiudicatario della procedura di gara.
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Nonostante ciò, alcune stazioni appaltanti, tra cui l’Acquedotto Pugliese SPA, hanno continuato a prevedere nei bandi di gara o nelle lettere di invito alle procedure la suddetta clausola.
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Ora, l’ANAC, con il parere in commento, anche a seguito delle numerose segnalazione dell’ANCE, è tornata a ribadire l’illegittimità di tale clausola, invitandolo espressamente all’osservanza delle indicazioni contenute nell’atto di segnalazione n. 3 in precedenza citato, nonché a chiarire le ragioni per l quali non abbia assunto in precedenza un provvedimento atto a superare la criticità in questione.
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2 allegati:
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Segnalazione_n 3-15

ANAC: in un nuovo comunicato le indicazioni operative sul calcolo della soglia di anomalia

Pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del Presidente del 5 ottobre 2016 avente ad oggetto “Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso”.
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Nel suddetto Comunicato, vengono fornite dall’Autorità risposte alle numerose richieste di  chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia di cui  all’art. 97, comma 2 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), soprattutto per quanto concerne la lett. b). 
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Si allega:
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