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Lavori pubblici

In Gazzetta la legge di Bilancio 2019: nuove deroghe al Codice dei contratti pubblici

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302, del 31 dicembre 2018 -  Suppl. Ordinario n. 62 - la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

La legge è entrata in vigore il 1 gennaio u.s., ossia il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.R.I.
 
In materia di lavori pubblici, l’art. 1, comma 912, prevede che, fino al 31 dicembre 2019 e nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici ( D.lgs. 50/2016), le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.
 
In sintesi, le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2019, potranno, fatta sempre salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, affidare i lavori nelle seguenti modalità:
 
  • qualora d’importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art 36, comma 2, lettera a) del Codice);
  • qualora d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;
·  qualora d’importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti; per questa fascia, l’amministrazione può altresì eseguire i lavori in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata con invito ad almeno 10 operatori;
  • qualora d’importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici ove esistenti, (art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti).
 
Resta fermo che l’affidamento dei lavori, anche quelli di importo inferiore a 150.000 euro dovrà, comunque, essere effettuato nel rispetto dei principi generali del Codice richiamati dall’art. 36, al comma 1, tra cui quello di trasparenza, rotazione degli inviti e degli affidamenti.
 
Resta, infine, del tutto inalterato il quadro normativo per i servizi e le forniture, per i quali si continua ad applicare l’articolo 36, comma 2, del Codice, che consente l’affidamento diretto per importi sino a 40.000 euro - lettera a)-  e la procedura negoziata con invito ad almeno 5 operatori economici - lettera b) -  per importi sino alla soglia comunitaria.

Contratti pubblici: dal 2019 un portale unico per pubblicità gare

Entro i primi mesi del 2019 verrà realizzato un portale unico nazionale per la pubblicità delle procedure di gara e di programmazione.
 
E’ quanto reso noto, e pubblicato sul sito istituzionale del MIT, a valle di un incontro in cui è stato condiviso da quest’ultimo assieme a Regioni e Province autonome l’obiettivo di coordinare l’interazione tra la piattaforma del “Servizio contratti pubblici” (SCP) del Mit e i Sistemi informatizzati regionali, così come disposto dal Codice dei contratti pubblici.
 
Il sistema a rete ipotizzato rappresenterà il primo vero esempio di cooperazione applicativa tra amministrazioni e consentirà di semplificare gli adempimenti ai propri obblighi informativi, di assicurare una maggior facilità di accesso ai dati relativi ai bandi, avvisi ed esiti di gara ed alla programmazione delle stazioni appaltanti attraverso la consultazione di un’unica piattaforma a livello nazionale.
 

Da notare che, in attesa di tale sistema, la Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Mit, tramite ITACA, ha recentemente ultimato l’innovazione tecnologica della piattaforma SCP, adeguandone i contenuti ai dettati delle nuove norme attuative del Codice dei contratti pubblici.

Appalti pubblici: l’anticipazione del prezzo ha portata generale

Non sussiste alcun divieto o limite per l’anticipazione del prezzo nelle procedure sotto soglia comunitaria, nulla rilevando che questa sia disciplinata, nel Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016, all’articolo 35, co. 18, rubricato “Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia” e al successivo art. 36, relativo invece agli appalti di importo inferiore a tale soglia.
 
L’istituto dell’anticipazione del prezzo ha, infatti, la finalità di consentire all’appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.
 
Pertanto, l’ANAC nella deliberazione - emessa a valle di una istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del Codice - conclude: “non avrebbe quindi senso precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per affidamenti di importo inferiore che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio piccole e maggiormente tutelate dal legislatore” (delib. 14 novembre 2018 n. 1050).
 
Da notare che, secondo un orientamento consolidato, l’eventuale contestazione della mancata previsione o dell’esclusione dell’anticipazione nel bando o nella lettera d’invito deve seguire alla presentazione della domanda di partecipazione.
 
In caso contrario, l’impresa non è legittimata a contestare tale mancanza all’amministrazione, non rivestendo questa previsione portata escludente nei suoi confronti in quanto non le preclude, con certezza, la possibilità di partecipazione (TAR Catania, sent. 7 maggio 2018, n. 898).
 
Né, in alcun modo, detta domanda di partecipazione può pregiudicare tale impresa sul piano processuale, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nelle gare pubbliche l'accettazione delle regole di partecipazione non comporta l’inoppugnabilità di clausole del bando regolanti la procedura che fossero, in ipotesi, ritenute illegittime, in quanto una stazione appaltante non può mai opporre ad una concorrente un’acquiescenza implicita alle clausole del procedimento, che si tradurrebbe in una palese ed inammissibile violazione dei principi fissati dagli artt. 24, comma 1, e 113 comma 1, Cost., ovvero nella esclusione della possibilità di tutela giurisdizionale” (Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2017, n. 5438).
 
Tornando alla delibera dell’ANAC, questa chiarisce, infine, che l’art. 35 D.lgs. 50/2016 va considerato dunque una norma di carattere generale che detta disposizioni in ordine alle modalità di calcolo del valore dell’appalto e non una norma specifica relativa ai contratti sopra soglia in contrapposizione alla successiva di cui all’art. 36.
 
A tale proposito, si evidenzia che, con la modifica introdotta dall’articolo 24 del decreto correttivo (d.lgs. 56/2017) all’articolo 35 del Codice dei contratti, l’importo dell’anticipazione è stato parametrato al valore dell'aggiudicazione e non più al valore stimato dell'appalto, come nella versione originale dell'articolo 35 del Codice.
 
Riferimenti esterni
 
ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941
 

Contratti pubblici: il nuovo Casellario Informatico

Pubblicato da ANCE un “Vademecum” di approfondimento dei contenuti del Regolamento ANAC del 6 giugno 2018, relativo alla gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici, di cui all'art. 213, co. 10 del d.lgs. 50/2016, del Codice dei contratti pubblici.
 
Nel dossier, presenti anche numerose indicazioni operative per le imprese.
 
1 allegato

Vademecum Casellario Informatico

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941 

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