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Sbloccati 195 milioni di euro per la prevenzione del rischio sismico

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E' stata sbloccata la quarta annualità (2013) del Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico, istituito dall'articolo 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo.

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Lo stanziamento, pari a 195,6 milioni di euro, verrà speso secondo la disciplina contenuta nell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171 del 19 giugno 2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2014).

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Quattro sono le tipologie di azioni ammesse a godere dei contributi:
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a) Indagini di microzonazione sismica; 
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b) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici ed opere infrastrutturali d’interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanza particolare per le conseguenze di un collasso.
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Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota destinata agli interventi di cui alle presenti lettere b) e c), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche.

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E’ anche consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18 dell’Ordinanza.

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c) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati;

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d) Interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico.

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Agli interventi strutturali di cui alle lettere b) e c), definiti agli articoli da 8 a 13 dell’Ordinanza, è destinata la gran parte delle risorse stanziate: il totale disponibile per le due tipologie ammonta a 170 milioni di euro sui 195,6 disponibili.
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I contributi sono assegnati alle Regioni, che li gestiscono programmando gli studi di microzonazione sismica, selezionando gli interventi sugli edifici di proprietà pubblica e stilando la graduatoria di ammissione ai finanziamenti per gli interventi sugli edifici privati.
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Le risorse saranno distribuite tra le Regioni in proporzione al rischio sismico, sulla base dell’indice medio di rischio sismico, elaborato secondo i criteri stabiliti nell’allegato 2 all’Ordinanza.
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I contributi sono destinati ad edifici o opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo "ag" è maggiore o uguale a 0,125g (vedi l’elenco di cui all’Allegato 7 dell’Ordinanza). Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel   sito dell'opera, dimostrata ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S·ag non inferiore a 0,125g.
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Agli interventi su edifici privati, di cui alla tipologia c), ogni Regione garantisce tra il 20% e il 40% del finanziamento ad essa assegnato. Non possono essere finanziati edifici o opere, di proprietà sia pubblica che privata, che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data del 1° dicembre 2010, o che già usufruiscano di contributi pubblici per le stesse finalità. Ulteriore requisito per l’assegnazione dei contributi agli edifici privati è la destinazione a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari e/o all’esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva di almeno due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari.
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I beneficiari dei contributi per gli interventi di cui alla lettera c) sono i proprietari degli edifici.
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Per fare richiesta di contributo per tali interventi, occorre fare riferimento al bando che verrà pubblicato sull’Albo pretorio e sul sito web istituzionale del singolo Comune destinatario dei finanziamenti.
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Il termine per presentare la domanda è 60 giorni dall’affissione/pubblicazione del Bando nell’Albo pretorio e la relativa modulistica è riportata nell’allegato 4 all’Ordinanza.
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Il Comune trasmetterà le richieste alle Regioni che le inseriranno in una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: tipo di struttura; anno di realizzazione; occupazione giornaliera media; classificazione e pericolosità sismica; eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche. I criteri di priorità sono dettagliati nell’allegato 3 all’Ordinanza.
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I soggetti in posizione utile nella graduatoria dovranno presentare un progetto di intervento entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, per gli interventi di rafforzamento locale, e 180 giorni, per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione/ricostruzione.
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Per gli interventi di rafforzamento locale, si applicano i requisiti di cui agli articoli 9 e 11 dell’Ordinanza.
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Nel caso di miglioramento sismico, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.
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Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.
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I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo ed essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento simico o di demolizione e ricostruzione. Tali termini sono indicati all’articolo 14 dell’Ordinanza.
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L’importo massimo del contributo per gli interventi sulle parti strutturali di edifici privati, indicato all’articolo 12 dell’Ordinanza, è così stabilito:
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  • Rafforzamento locale: 100 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
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  • Miglioramento sismico: 150 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
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  • Demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.
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I contributi sono concessi dalle Regioni con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. La prima rata è erogata al momento dell’esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell’esecuzione del 70% del valore e l’ultima rata è erogata a saldo, al completamento dei lavori o, se previsto, alla presentazione del certificato di collaudo statico. Le indicazioni di massima sulle procedure di erogazione dei contributi sono descritte nell’allegato 6 all’Ordinanza.
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Per gli interventi su edifici e opere di proprietà pubblica, i massimali dei contributi sono indicati all’articolo 8 dell’Ordinanza. La selezione degli interventi, in questo caso, è affidata alle Regioni, tenuto conto delle proposte di priorità dei Comuni e delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Il contributo concesso è pari a una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall’esito della verifica tecnica, calcolato come da procedura indicata all’articolo 10 dell’Ordinanza.
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Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti potranno essere specificati in futuri decreti del Capo Dipartimento della Protezione Civile.
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In allegato si riporta il testo dell’Ordinanza.
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Centrali di committenza, l'obbligo slitta al 2015

Enti locali. Via libera immediato agli appalti e proroga al 1° gennaio per beni e servizi e al 1° luglio peri lavori
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Ripartono le gare nei Comuni
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Gli obblighi di centralizzazione degli acquisti si spostano al 2015
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 Possono ripartire gli acquisti e gli appalti nei Comuni non capoluogo di Provincia, bloccate dall'entrata in vigore il 1° luglio scorso delle nuove regole sulle centrali uniche di committenza, perché dei nuovi obblighi si riparlerà solo nel 2015: anche le procedure già avviate nei Comuni in queste settimane possono proseguire perché i relativi atti vengono fatti salvi.
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La Conferenza Stato-Città di ieri ha formalizzato l'accordo che sposta e sdoppia la scadenza dell'entrata in vigore dei nuovi vincoli: in pratica (come anticipato sul Sole 24 Ore del 4 luglio) l'obbligo di agire attraverso Unioni di Comuni, accordi consortili, altri «soggetti aggregatori» o la Consip viene spostato al 1° gennaio prossimo per l'acquisto di beni e servizi, e al 1° luglio per quel che riguarda gli appalti di lavori. Il nuovo calendario sarà scritto in un emendamento da introdurre nella legge di conversione al decreto sulla Pubblica amministrazione oppure a quello sullo sviluppo, ma per registrare gli effetti concreti del nuovo accordo non bisognerà attendere la fine del percorso parlamentare: il blocco generalizzato degli acquisti appalti nei quasi 8mila Comuni non capoluogo è dovuto al fatto che a partire dal 1 ° luglio l'Autorità di vigilanza sugli appalti non ha più potuto rilasciare i codici identificativi di gara (Cig) indispensabili per lo svolgimento delle procedure, e ovviamente l'accordo raggiunto ieri fra Governo e amministrazioni locali dà indicazione all'Autorità di ricominciare a distribuire i codici.
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La vicenda interviene proprio nelle settimane in cui sul versante della spending review si lavora alle regole per "superare" le migliaia di stazioni appaltanti attuali riducendole a poche decine, e mostra bene tutte le difficoltà che si incontrano quando si passa dalle strategie ai tentativi di applicazione. La storia infinita delle centrali uniche nasce infatti alla fine del 2011 quando il decreto «Salva-Italia» (articolo 23, commi 4 e 5 del Dl 201/2011) impone una centrale unica provinciale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture superiori a 4mila euro nei Comuni fino a 5mila abitanti. Di proroga in proroga, la scadenza originaria del 31 marzo 2012 è stata spostata fino al i °luglio scorso, ma alla vigilia del nuovo termine il decreto con il bonus Irpef (articolo 9, comma 4 del Dl 66/2014) ha modificato la regola, cancellando la salvaguardia per gli acquisti fino a 4omila euro di valore ed estendendo l'obbligo di "centralizzazione" a tutti i Comuni non capoluogo di Provincia. Con il nuovo decreto, la centrale provinciale non è l'unica strada, perché tra le opzioni ci sono come accennato le Unioni di Comuni, gli accordi consortili o la Consip (che però non è praticabile per quanto riguarda i lavori), ma sul territorio questi «soggetti aggregatoci» sono ancora tutti da costruire.
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Un'altra prova delle difficoltà che si incontrano quando si prova a superare l'articolazione in singoli enti locali e procedere per aree più ampie arriva dal settore del gas, dove è stato definito il nuovo calendario per le gare. Il calendario è stato messo nero su bianco dal ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, e prevede uno slittamento di otto mesi per gli ambiti di primo raggruppamento, di sei mesi per gli ambiti del secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per quelli che rientrano nel quinto e sesto raggruppamento.

Interpello sul corso di aggiornamento per addetti alla segnaletica stradale

La Commissione per gli Interpelli, di cui all’articolo 12 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico sulla sicurezza), ha risposto a un quesito formulato dall’Ance in merito al numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento tecnico-pratici di cui al decreto interministeriale 4 marzo 2013.

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Quest’ultimo decreto individua, ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del Testo unico, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

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All’Allegato II, il decreto definisce i requisiti dei corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alla pianificazione, al controllo e all’apposizione della segnaletica stradale per le suddette attività lavorative.

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Al punto 10 “Modulo di aggiornamento” dell’Allegato II, è stabilito che "l'aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche”.

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Il punto 5 dello stesso Allegato fissa il numero dei partecipanti per ogni corso ad un massimo di 25 unità, prevedendo tuttavia il vincolo che "per le attività addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi)”.

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Il quesito posto dall’Ance è volto a chiarire che per l’ora di contenuti tecnico-pratici prevista per il corso di aggiornamento vale il requisito del numero massimo di partecipanti pari a 25 unità, e non il rapporto istruttore/allievi di 1 a 6.

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La Commissione ha puntualizzato che il contenuto tecnico-pratico previsto nel corso di aggiornamento, della durata di un’ora, qualora non si concretizzi in attività svolte direttamente dal discente e relative alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, non è da ritenersi “attività addestrative pratiche”, pertanto in tal caso non opera il vincolo del rapporto di 1 a 6.

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Per i cui contenuti del decreto 4 marzo 2013 “Nuovo decreto sulla segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico veicolare

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Si segnala inoltre la risposta della Commissione a un altro quesito, posto dall’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere, in merito alle responsabilità, in materia di sicurezza sul lavoro, delle imprese esecutrici e dell’impresa affidataria.

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In particolare, la Commissione risponde a quattro punti precisando che:

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-        all’interno di un cantiere possono essere presenti più imprese affidatarie in quanto il Committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un’impresa affidataria diversa;

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-        l’impresa affidataria, come definita all’articolo 89 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., può eseguire direttamente l’opera impegnando proprie risorse umane e materiali, o, viceversa, appaltare l’intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi, limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

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-        i criteri per la valutazione, effettuata dal committente, dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese, variano a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici. Per le imprese solo affidatarie, tale idoneità consiste nel possesso di capacità organizzative, per le imprese affidatarie ed anche esecutrici l’idoneità comprende anche la disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all’opera da realizzare;

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-        le modalità e l’assiduità, con cui il datore di lavoro dell’impresa affidataria organizza l’attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi, devono essere valutate dal medesimo datore di lavoro tenendo conto di vari parametri tra cui, a titolo esemplificativo: la complessità dell’opera, le varie fasi di lavoro, l’evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici.

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In allegato i testi dei due interpelli

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allegato 1

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allegato 2

MISURE APPROVATE DAL GOVERNO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

E' a disposizione degli associati un dossier regionale che raccoglie, nel dettaglio ed in sintesi, le informazioni relative a questa prima fase del programma di edilizia scolastica e rappresenta uno strumento agevole di informazione delle imprese associate sui progetti finanziati.

“RINNOVATI I VERTICI DELL’ANCE AGRIGENTO: CARMELO SALAMONE NUOVO PRESIDENTE”.

Carmelo Salamone (Civiesse Srl) è stato eletto dall'Assemblea nuovo Presidente dell'Ance Sezione di Agrigento che dichiara:

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"L'indotto dell'edilizia da sempre ad Agrigento ha rappresentato fonte di reddito e benessere per diverse migliaia di famiglie attraverso le Imprese ed i lavoratori che con esse hanno concorso a generare benessere sociale. La crisi si affronta non con il lamento ma con le proposte che insieme alle altre parti sociali alimenteremo nell'ottica di migliorare il nostro futuro".

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Del nuovo Comitato fanno parte:

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Geom. Fabio IACOPELLI Vice Presidente-Tesoriere (Iacopelli Immobiliare Sas), Geom.Giovanni GRACEFFA Vice Presidente (Graceffa S.r.l.),
Geom.Giuseppe ARNONE (Icam S.r.l.), Geom.Luigi COSTANZA (F.lli Costanza S.r.l.), Geom.Antonio GALVANO (Comega S.r.l.), Dott.Andrea MESSINA (ANME S.r.l.), Geom.Riccardo MESSINA, (Messina Costruzioni S.r.l.), Sig. Dario SCIARA (Incos S.r.l.), Dott.Tommaso SCIARA (TMG Costruzioni S.r.l.), Rag.Vincenzo SIRACUSA (omonima ditta), Geom.Piero TIRONE (Sice S.r.l.), Geom.Salvatore ZAMMUTO ( Z.Costruzioni S.r.l.).

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