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Debiti Pa: in un seminario Ance tutte le novità sui pagamenti

Nel corso delle ultime settimane il Governo ha approvato nuove misure relative al pagamento dei debiti pregressi della Pubblica Amministrazione. I decreti attuativi di queste misure sono stati pubblicati in questi giorni, o sono in corso di pubblicazione, e fissano scadenze anche durante la pausa estiva.
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Per questo motivo, il 31 luglio 2014, l’Ance ha organizzato un seminario destinato a fornire, sia alle Associazioni sia alle imprese, informazioni aggiornate su tutte le opportunità offerte in materia di pagamento dei debiti PA. Il seminario ha permesso in particolare di fare il punto su:
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-        le nuove anticipazioni di liquidità che potranno essere erogate agli enti territoriali;
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-        la certificazione dei crediti della Pubblica Amministrazione e le operazioni di smobilizzo in banca;
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-        le recenti iniziative del Ministero dell’Economia che dovrebbero portare ad un primo allentamento del Patto di stabilità interno nei prossimi giorni.
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 In allegato sono disponibili le slides presentate nel corso dell’evento.
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Prevenzione incendi:pubblicate le regole tecniche per asili nido, aerostazioni e interporti

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Sono stati pubblicati sulle Gazzette Ufficiali n. 173 del 28 luglio 2014 e n. 174 del giorno successivo tre decreti contenenti le regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di:
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-        asili nido;
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-        aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²;
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-        interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e relative attività affidatarie.
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 Il decreto 16 luglio 2014, sugli asili nido, si applica:
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-        per il Titolo I, a tutti gli asili nido;
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-        per il Titolo II, agli asili nido, con oltre 30 persone presenti, di nuova realizzazione o esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2014), nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento;
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-        per il Titolo IV, agli asili nido con meno di 30 persone presenti.
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Il Titolo III contiene invece le regole per l’adeguamento degli asili nido con oltre 30 persone presenti, esistenti al 15 agosto 2014; adeguamento che deve essere fatto secondo le indicazioni e le scadenze temporali di cui all'articolo 6 del decreto,  salvo che nei seguenti casi:
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a)     gli asili nido siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
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b)     siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 151/2011.
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Le scadenze temporali di adeguamento degli asili nido esistenti, di cui al predetto articolo 6, consistono nel termine del 7 ottobre 2014 per alcuni punti del Titolo III (tra cui le strutture di separazione e le scale), nel termine del 7 ottobre 2016 per altri punti (tra cui l’impianto idrico antincendio e gli impianti di rivelazione, segnalazione e allarme), ed entro il 7 ottobre 2019 per tutti i restanti punti.
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 Il decreto 17 luglio 2014, riguardante le aerostazioni, si applica alle aerostazioni di nuova realizzazione e alle aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (16 agosto 2014), nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi a tale data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
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Le aerostazioni esistenti al 16 agosto 2014 devono essere adeguate alla regola tecnica in esame secondo le indicazioni e le scadenze temporali di cui all'articolo 6 del decreto, salvo che nei seguenti casi:
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a)     siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
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b)     siano stati pianificati o siano in corso lavori di ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 151/2011.
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Le scadenze temporali di adeguamento delle aerostazioni esistenti, di cui al predetto articolo 6, consistono nel termine del 7 ottobre 2014 per alcuni punti della regola tecnica (tra cui gli impianti elettrici), nel termine del 7 ottobre 2017 per altri punti (tra cui gli impianti di climatizzazione e l’illuminazione di sicurezza), ed entro il 7 ottobre 2019 per tutti i restanti punti.
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 Similmente, il decreto 18 luglio 2014, relativo agli interporti, si applica agli interporti e alle relative attività affidatarie di nuova realizzazione e agli interporti e alle relative attività affidatarie esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (17 agosto 2014), nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi a tale data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
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Gli interporti e relative attività affidatarie esistenti al 17 agosto 2014 devono essere adeguati alla regola tecnica secondo le disposizioni e le scadenze temporali di cui all'articolo 6 del decreto, a eccezione degli interporti inclusi nell’Allegato I del già citato D.P.R. n. 151/2011 nel caso in cui:
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a)     siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
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b)     siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4, del decreto del D.P.R. n. 151/2011;
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c)     siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3, del D.P.R. n. 151/2011.
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Anche in tali tre casi, comunque, è fatto obbligo di rispettare i requisiti di cui al punto 9 della regola tecnica, “Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio”.
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Le scadenze temporali di adeguamento degli interporti esistenti sono dettagliate all’articolo 6 del decreto e consistono nel termine del 7 ottobre 2014 per alcuni punti (tra cui gli impianti elettrici e la segnaletica di sicurezza), del 7 ottobre 2016 per l’illuminazione esterna e il sistema di allarme e del 7 ottobre 2018 per tutti gli altri punti.
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 In allegato i tre decreti.
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Riscossione - Nuova dilazione delle cartelle di pagamento per i contribuenti "decaduti"

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Scade il 31 luglio 2014, il termine per presentare la domanda di “riammissione” alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per tutti i contribuenti che, alla data del 22 giugno 2013, sono decaduti da tale beneficio.
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“Domanda” semplificata, senza documentazione allegata comprovante la situazione di difficoltà economica, anche per le somme superiori a 50.000 euro.
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Questo il contenuto dell’art. 11-bis del DL 66/2014 (cd. decreto “Spending rewiev”) convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014, che ridisegna la nuova dilazione delle somme iscritte a ruolo per i contribuenti che, al 22 giugno 2013, erano decaduti da una rateizzazione già concessa.
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Come noto, infatti, l’art. 19 del D.P.R. 602/1973, prima delle modifiche apportate dal DL 69/2013, convertito con modificazioni nella legge 98/2013 (cd. “Decreto Fare”)[1] ed entrate in vigore il 22 giugno 2013, prevedeva, per i soggetti in situazione di grave disagio economico, la possibilità di rateizzare il pagamento delle cartelle di pagamento e delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.
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Sempre nella precedente formulazione, veniva previsto che il debitore sarebbe decaduto dalla rateazione in caso di omesso versamento di 2 rate del piano concesso da Equitalia.
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A tal riguardo, l’art. 11-bis del DL 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014, ha previsto la possibilità, per i contribuenti che sono decaduti da precedenti rateizzazioni (per non aver pagato 2 rate), di essere riammessi a tale beneficio, a condizione che:
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o   la decadenza dalla precedente dilazione sia avvenuta entro il 22 giugno 2013;
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o   la richiesta di riammissione venga presentata ad Equitalia entro il 31 luglio 2014.
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Una volta ammessi al nuovo piano di ammortamento del debito tributario, per i contribuenti viene, altresì, previsto che:
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·        la nuova dilazione può essere accordata per un massimo di 72 rate mensili (escludendo la possibilità di richiedere la cd. “dilazione straordinaria” fino a  120 rate mensili);
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·        il piano concesso non è ulteriormente prorogabile, nemmeno nell’ipotesi di peggioramento dello stato di difficoltà economica;
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·        la decadenza è prevista in caso di mancato pagamento di sole due rate, anche non consecutive (anziché 8 rate come previsto a regime dalla nuova formulazione dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973).
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Con riferimento alle modalità operative, viene chiarito che la richiesta di riammissione[2] si può presentare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mano presso gli sportelli dell’Agente della riscossione competente per territorio.
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Inoltre, Equitalia, in risposta ad una serie di quesiti posti dalla stampa specializzata, ha ulteriormente chiarito che:
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-     non occorre presentare una nuova documentazione per il “ricalcolo” delle rate (es. ISEE o indici di bilancio), poiché la rateizzazione verrà concessa in un numero di rate pari a quelle del precedente piano;
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-      l’importo minimo di ogni rata è di regola pari a 100 euro, ma si può chiedere una dilazione a rate variabili e crescenti;
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-        i nuovi debiti tributari del contribuente (ossia le iscrizioni a ruolo successive al 22 giugno 2013 e non rientranti nel precedente piano di dilazione) seguono la disciplina a regime delineata dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973[3];
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-        con la riammissione alla dilazione, Equitalia non può porre in essere procedure esecutive (iscrizione di ipoteca su immobili, fermo amministrativo su autoveicoli e pignoramento di beni mobili), finché il contribuente è in regola con i pagamenti. Dunque, il soggetto che ha ottenuto la nuova dilazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il DURC e il certificato di regolarità fiscale per partecipare alle gare.
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[1] Sul punto, si ricorda che l’art.52 del DL 69/2013 e il relativo D.M. 6 novembre 2013   ha modificato la disciplina della riscossione dei debiti fiscali, intervenendo a favore delle imprese in situazione di grave disagio economico, prevedendo:
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-         la possibilità di ampliare sino a 120 rate mensili il periodo di ammortamento  (cd. “rateizzazione straordinaria”, ossia 10 anni in luogo dei sei previsti dalla normativa previgente);
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-         l’incremento del numero di rate non pagate che determinano la decadenza dell'accordo di rateizzazione, che, da 2 rate consecutive, passano a 8 rate anche non consecutive.
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[2] I moduli sono disponibili sul sito internet di Equitalia e presso tutti gli uffici.
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[3] Sul punto, si ricorda che la nuova formulazione dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 prevede la possibilità, per i soggetti in stato di difficoltà economica, di rateizzare le somme iscritte a ruolo, facendo ricorso alla:
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·        dilazione ordinaria, pagamento del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili;
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·        dilazione “straordinaria” (legata alla grave crisi economica di questo periodo), che può prevedere il pagamento del debito fino a 120 rate mensili.
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In entrambi i casi, si decade dalla rateizzazione con l’omesso versamento di 8 rate, anche non consecutive.
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Pubblicato il decreto sulla morosità incolpevole

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2014, n. 161 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 emanato in attuazione dell’art. 6, comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124.
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Con la disposizione citata si ricorda che è stato istituito un Fondo per la morosità incolpevole con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
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A tale fondo potranno accedere i comuni ad alta tensione abitativa che abbiano già avviato  entro il 30 ottobre 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) appositi bandi per l'erogazione di contributi destinati ad intervenire per situazioni analoghe.
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Con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 sono stati, quindi, ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse assegnate al Fondo nonché stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole per l’accesso ai contributi.
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In particolare, il decreto ha stabilito che per morosità incolpevole” deve intendersi la “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare” ossia: perdita di lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici ecc.
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Il provvedimento prevede, inoltre, che siano i Comuni a comunicare ai Prefetti l'elenco degli inquilini che richiedono il contributo e che sono in possesso dei requisiti per l'accesso allo stesso.
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Invio d.d.l. sul governo del territorio del Ministro Lupi

Si trasmette, in allegato, il disegno di Legge "Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana" presentato dal Ministro Lupi il 24 luglio

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Il disegno di legge sarà esaminato dalla Task Force "Individuazione delle prospettive" della Commissione referente per l'edilizia e il territorio di ANCE Nazionale nella riunione del 29 luglio .

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allegato 

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