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Sono stati pubblicati sulle Gazzette Ufficiali n. 173 del 28 luglio 2014 e n. 174 del giorno successivo tre decreti contenenti le regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di:
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- asili nido;
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- aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²;
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- interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e relative attività affidatarie.
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Il decreto 16 luglio 2014, sugli asili nido, si applica:
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- per il Titolo I, a tutti gli asili nido;
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- per il Titolo II, agli asili nido, con oltre 30 persone presenti, di nuova realizzazione o esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2014), nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento;
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- per il Titolo IV, agli asili nido con meno di 30 persone presenti.
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Il Titolo III contiene invece le regole per l’adeguamento degli asili nido con oltre 30 persone presenti, esistenti al 15 agosto 2014; adeguamento che deve essere fatto secondo le indicazioni e le scadenze temporali di cui all'articolo 6 del decreto, salvo che nei seguenti casi:
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a) gli asili nido siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
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b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 151/2011.
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Le scadenze temporali di adeguamento degli asili nido esistenti, di cui al predetto articolo 6, consistono nel termine del 7 ottobre 2014 per alcuni punti del Titolo III (tra cui le strutture di separazione e le scale), nel termine del 7 ottobre 2016 per altri punti (tra cui l’impianto idrico antincendio e gli impianti di rivelazione, segnalazione e allarme), ed entro il 7 ottobre 2019 per tutti i restanti punti.
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Il decreto 17 luglio 2014, riguardante le aerostazioni, si applica alle aerostazioni di nuova realizzazione e alle aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (16 agosto 2014), nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi a tale data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
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Le aerostazioni esistenti al 16 agosto 2014 devono essere adeguate alla regola tecnica in esame secondo le indicazioni e le scadenze temporali di cui all'articolo 6 del decreto, salvo che nei seguenti casi:
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a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
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b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 151/2011.
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Le scadenze temporali di adeguamento delle aerostazioni esistenti, di cui al predetto articolo 6, consistono nel termine del 7 ottobre 2014 per alcuni punti della regola tecnica (tra cui gli impianti elettrici), nel termine del 7 ottobre 2017 per altri punti (tra cui gli impianti di climatizzazione e l’illuminazione di sicurezza), ed entro il 7 ottobre 2019 per tutti i restanti punti.
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Similmente, il decreto 18 luglio 2014, relativo agli interporti, si applica agli interporti e alle relative attività affidatarie di nuova realizzazione e agli interporti e alle relative attività affidatarie esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (17 agosto 2014), nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi a tale data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
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Gli interporti e relative attività affidatarie esistenti al 17 agosto 2014 devono essere adeguati alla regola tecnica secondo le disposizioni e le scadenze temporali di cui all'articolo 6 del decreto, a eccezione degli interporti inclusi nell’Allegato I del già citato D.P.R. n. 151/2011 nel caso in cui:
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a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
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b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4, del decreto del D.P.R. n. 151/2011;
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c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3, del D.P.R. n. 151/2011.
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Anche in tali tre casi, comunque, è fatto obbligo di rispettare i requisiti di cui al punto 9 della regola tecnica, “Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio”.
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Le scadenze temporali di adeguamento degli interporti esistenti sono dettagliate all’articolo 6 del decreto e consistono nel termine del 7 ottobre 2014 per alcuni punti (tra cui gli impianti elettrici e la segnaletica di sicurezza), del 7 ottobre 2016 per l’illuminazione esterna e il sistema di allarme e del 7 ottobre 2018 per tutti gli altri punti.
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In allegato i tre decreti.
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