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Ristrutturazioni edilizie - Nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate - Maggio 2014

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L’Agenzia delle Entrate aggiorna la propria Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» con la proroga a tutto il 2014 della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, del “bonus mobili” e della detrazione IRPEF/IRES pari al 65% per gli interventi antisismici.
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 La Guida, disponibile anche sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), riepiloga le disposizioni contenute nella legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) ed i recenti chiarimenti della C.M. 11/E/2014[1].
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 In particolare, nella Guida vengono illustrati:
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  • la proroga della detrazione IRPEF[2] per il recupero edilizio delle abitazioni, nella misura potenziata pari al:
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                 -   50%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
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                 -   40%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
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Per il biennio 2014-2015 l’agevolazione spetta sempre nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
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L’Agenzia delle Entrate conferma, inoltre, che la proroga della detrazione IRPEF “potenziata” si applica anche alle spese sostenute per l’acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione che provvedono alla successiva alienazione, a condizione che il rogito sia stipulato entro 6 mesi dalla fine dei lavori (cfr. anche C.M. 29/E/2013)[3].
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Dal 1° gennaio 2016, viene confermato il ritorno alla percentuale a regime del 36%, nel limite di spesa pari a 48.000 euro.
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In tal ambito, l’Agenzia delle Entrate richiama i chiarimenti della C.M. 11/E/2014 con riferimento agli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali ed al sostenimento delle spese attraverso una società finanziaria.
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Per quel che riguarda gli interventi condominiali, viene confermato l’obbligo, per tutti i condomini[4] di richiedere il codice fiscale a nome del condominio, e di eseguire tutti gli adempimenti a nome di questo.
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In particolare, nei bonifici di pagamento, oltre a quello del condominio, deve essere indicato il codice fiscale del condomino che effettua il pagamento.
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Per quel che riguarda le spese di recupero edilizio sostenute per il tramite di una società finanziaria, vengono riepilogati gli adempimenti che questa deve eseguire per consentire al contribuente di beneficiare della detrazione.
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In tale ipotesi, conferma la Guida, la detrazione è riconosciuta a condizione che:
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-        la finanziaria paghi l’impresa che ha effettuato i lavori mediante bonifico bancario o postale contenente tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente[5], ivi compreso il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento;
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-        il contribuente conservi la ricevuta del bonifico.
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In merito, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’anno di sostenimento della spesa coincide con quello in cui è stato effettuato il bonifico da parte della società finanziaria;
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  • la proroga del “bonus mobili”, ossia della detrazione per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, relative all’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici[6] finalizzati all’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione[7], nella misura del 50% fino ad un importo massimo di spesa di 10.000 euro[8], da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
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In tal ambito, viene confermato che l’agevolazione spetta «a prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione»[9].
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Per completezza, si evidenzia che sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è disponibile una Mini-Guida esplicativa relativa alla detrazione del 50% per l’acquisto dei mobili, aggiornata al mese di maggio 2014;
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  • la proroga della detrazione IRPEF/IRES per interventi di messa in sicurezza statica in zone sismiche ad alta pericolosità[10], riguardanti le parti strutturali di edifici destinati ad abitazione principale o ad attività produttiva e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica. Il beneficio spetta nella misura pari al:
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               -    65% delle spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014;
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               -    50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
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Per entrambe le annualità 2014-2015 il beneficio è riconosciuto semprenel limite massimo di 96.000 per unità immobiliare.
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[[2]Anche a seguito della proroga relativa al potenziamento dell’agevolazione, vengono confermate tutte le disposizioni operative già applicabili “a regime” (ivi comprese le recenti semplificazioni in ordine al venir meno dell’obbligo di preventiva comunicazione al Centro di Pescara e dell’indicazione in fattura del costo della manodopera), nonché l’ambito soggettivo e gli interventi di recupero per i quali viene riconosciuta la detrazione.
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[[4] Come precisato dalla C.M. 11/E/2014, sono tenuti a richiedere il codice fiscale anche i condomini facenti parte del “condominio minimo” (ossia di numero pari od inferiore ad 8 condomini), che non hanno l’obbligo di nominare l’amministratore.
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[5] A tal riguardo, come previsto dal D.M. 41/1998, a pena di decadenza, il bonifico bancario o postale, deve contenere:
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-        la causale del versamento con gli estremi della norma agevolativa,
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-        il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento,
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-        il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
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[6] Gli elettrodomestici devono essere di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Inoltre, i mobili e gli elettrodomestici devono essere nuovi (non usati – C.M. 29/E/2013).
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[7]il beneficio relativo all’arredo è riconosciuto in caso di esecuzione degli interventi di:
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-        manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni;
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-        manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia;
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-        ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, in presenza dello stato di emergenza;
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-        restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riferiti ad interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione, ovvero da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, alla successiva vendita.
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[8] Fra le spese agevolabili sono incluse anche quelle di trasposto e montaggio.
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[9]Infatti, l’art.7, co.2-bis e 2-ter del D.L. 47/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014, ha eliminato la disposizione contenuta nella legge di Stabilità 2014, in base alla quale le spese per l’acquisto dei mobili non potevano essere superiori all’importo delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di recupero sull’abitazione 
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[10] Si tratta delle zone sismiche 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 2003.
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TASI - D.M. 23 maggio 2014

Approvati i “Bollettini postali TASI”, idonei al versamento del Tributo per i Servizi Indivisibili,
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Sulla Gazzetta Ufficiale, n.122 del 28 maggio 2014, è stato, infatti pubblicato il Decreto interministeriale 23 maggio 2014, recante i modelli di bollettino di conto corrente postale, utilizzabile per il versamento della TASI dai contribuenti, sia in formato compilabile (in caso di autoliquidazione), sia in formato prestampato (quest’ultimo inviato, su opzione, direttamente dai Comuni, ai sensi dell’art.1, co. 689 della Legge 147/2013 - Legge di stabilità 2014[
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Il versamento della TASI potrà essere effettuato alternativamente:
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  • presso gli Uffici Postali,
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  •  tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A., con notifica di “conferma di avvenuta operazione” ed “immagine virtuale del bollettino” (ovvero comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione) che costituisce prova del pagamento e del giorno di esecuzione dello stesso.
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Il bollettino di conto corrente dovrà obbligatoriamente:
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  • riportare il numero di conto corrente 1017381649, valido per tutti i Comuni italiani,
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  • essere intestato a “PAGAMENTO TASI”
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Si ricorda, in ogni caso, che rimane comunque ammesso il pagamento del tributo anche tramite il modello di versamento F24 ai sensi dell’art.1, co. 688 della Legge 147/2013, come sostituito dall’art.1, co.1, lett.b, del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni in Legge 68/2014
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Per completezza, va inoltre segnalato che, per l’anno 2014, primo anno di applicazione del tributo, in ordine alle aliquote ed ai termini di pagamento, il D.L. 16/2014 ha disposto alcune specifiche modifiche alla disciplina generale della TASI.
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In particolare, per ciò che attiene alle aliquote, il citato provvedimento riconosce ai Comuni la facoltà, solo per il 2014, di aumentare l’aliquota massima TASI, per ciascuna tipologia di immobile, per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille, determinando così:
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  • un’aliquota massima (IMU+TASI) incrementabile fino all’11,4 per mille (dal 10,6 per mille a regime);
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  • un’aliquota relativa alle abitazioni principali, per la quale non è dovuta l’IMU, definibile fino ad un massimo del 3,3 per mille (dal 2,5 per mille originario
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  • Con riferimento alle modalità e ai termini di versamento del tributo, sempre il D.L.16/2014 ha altresì previsto che, solo per il 2014, qualora il Comune non abbia stabilito aliquote diverse entro il 31 maggio 2014:
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- per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il versamento della prima rata (16 giugno 2014) deve essere effettuato con l’aliquota base dell’1 per mille, mentre, il versamento della seconda rata (16 dicembre 2014) verrà fatto a conguaglio sulla base delle eventuali delibere adottate;
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- per gli immobili destinati ad abitazione principale, il versamento è effettuato in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014.
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In tal ambito, al fine di “venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali”, a seguito di accordi conclusi tra ANCI e Governo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze  preannuncia l’intenzione di prorogare il termine di versamento della prima rata della TASI da giugno a settembre, nei Comuni che entro il 23 maggio scorso non avessero deliberato le aliquote.
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Il rinvio dei termini dovrebbe trovare definizione esatta in un decreto legge di imminente emanazione.
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Modelli unici per l'edilizia:sancito l'Accordo

E’ stato sancito in Conferenza Unificata l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione della modulistica unificata per la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività e del Permesso di costruire

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Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

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Fatturazione elettronica - Le modalità applicative nelle slides di Confindustria

Emissione e conservazione della fatturazione elettronica nei confronti della P.A., in vigore dal 6 giugno 2014, ed ulteriori profili applicativi della disciplina.
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Questo il contenuto dell’intervento della dr.ssa Lucia Pace e del dott. Raffaele Corso di Confindustria (rispettivamente, Area Credito e Finanza ed Area Politiche Fiscali), durante la Commissione Referente Economico – Fiscale Tributario dell’ANCE tenutasi lo scorso 11 giugno.
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Come noto, l’obbligo di fatturazione elettronica è scattato dal 6 giugno 2014 per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, come individuati nell’elenco ISTAT[1].
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Diversamente, per le fatture emesse nei confronti delle altre P.A. (ad es. la Presidenza del Consiglio dei Ministri) nonché delle Amministrazioni locali (ad es., Regioni, Province e Comuni), la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria dal 31 marzo 2015.
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Quest’ultimo termine, originariamente fissato al 6 giugno 2015, è stato anticipato dall’art.25 del D.L. 66/2014 (attualmente all’esame della Camera dei Deputati per la relativa conversione in legge – atto n.2433/C).
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Il D.L. 66/2014 ha, poi, previsto l’obbligo di indicare nelle fatture elettroniche relative a contratti pubblici i codici CIG (codice identificativo di gara) e CUP (codice unico di progetto – art.25, co.2, lett.a), pena il mancato pagamento del corrispettivo da parte delle P.A. [2].
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Al riguardo, in sede di conversione in legge del D.L. 66/2014, è stato precisato che:
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-        il codice CIG non è obbligatorio nella fattura elettronica, nell’ipotesi in cui tale indicazione sia esclusa anche nelle transazioni finanziarie verso la P.A., ai sensi di quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n.4[3];
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-        i predetti codici CIG e CUP debbano essere inseriti, a cura della P.A., nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell’ambito della clausola di cui all’art.3, co.8, della legge 136/2010[4], la quale deve riportare espressamente che le parti sono obbligate ad apporre tali codici sulle relative fatture elettroniche, ai sensi dell’art.25 del D.L. 66/2014.
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A seguito della conversione in legge del D.L. 66/2014, l’ANCE provvederà ad aggiornare con le predette novità il proprio Dossier operativo, relativo alla nuova disciplina della fatturazione elettronica.

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[1] Si tratta dell’elenco aggiornato annualmente, entro il 31 luglio, ai sensi dell’art.1, co.5, della legge 311/2004 (cfr. elenco ISTAT pubblicato nella G.U. 229 del 30 settembre 2013).
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[2]  Tale ulteriore ipotesi si aggiunge alla già vigente esclusione dall’obbligo di inserire in fattura il codice CIG, prevista dal medesimo D.L. 66/2014, qualora l’operazione nei confronti della P.A. si ponga al di fuori dell’ambito applicativo della legge 13 agosto 2010, n.136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in funzione antimafia.
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Sotto tale profilo, si evidenzia che i predetti casi di esclusione sono indicati nella tabella 1, allegata al D.L. 66/2014, ed aggiornata con Decreto del Ministro dell’economia e finanze, sentita l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
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Anche tale ulteriore disposizione è stata inserita in corso di conversione in legge del D.L. 66/2014.
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[4]Legge 13-8-2010 n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
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(omissis)
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Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
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(omissis)
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8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
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(omissis)
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Al via l’edizione 2014 del “Premio Imprese per la sicurezza” organizzato da Confindustria e INAIL

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Al via la terza edizione del "Premio Imprese per la sicurezza", organizzato da Confindustria e INAIL con la collaborazione tecnica di APQI (Associazione Premio Qualità Italia) e Accredia ( Ente Italiano di Accreditamento).
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Scopo del Premio è quello di creare cultura di impresa in tema di salute e sicurezza e di diffondere le prassi migliori, premiando le imprese che si distinguono per l'impegno concreto in materia di salute e sicurezza e per i risultati gestionali conseguiti verso il miglioramento continuo.
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Al contempo, la partecipazione al Premio offre alle imprese la possibilità di effettuare un check-up approfondito sulla loro situazione in materia di sicurezza.
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Possono partecipare al Premio imprese produttrici di beni e servizi, anche non iscritte a Confindustria, con riferimento a tutti gli stabilimenti con sede in Italia. La partecipazione, gratuita, è consentita alle singole imprese (anche appartenenti a gruppi), mentre è esclusa la partecipazione a gruppi di imprese o a singoli settori, funzioni o unità di un’impresa.
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È inoltre richiesto che l'impresa e l'imprenditore:
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  • siano in regola con gli obblighi contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C);
  • \r\n
  • non siano in stato di liquidazione volontaria, né sottoposti ad alcuna procedura concorsuale;
  • \r\n
  • non abbiano riportato negli ultimi cinque anni condanne in sede penale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e non abbiano procedimenti penali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, avviati negli ultimi due anni ad esclusione di quelli sospesi ai sensi del D. Lgs. 758/94.
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Le categorie dei premi, consistenti in onorificenze simboliche, sono suddivise per tipologia di rischio (alto o medio-basso) e per dimensione aziendale, come di seguito definite:
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  • imprese con un numero di dipendenti minore o uguale a 50;
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  • imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 250;
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  • imprese con un numero di dipendenti oltre 250.
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Per ogni categoria, i premi saranno assegnati in funzione della fascia di punteggio ottenuto: Award alla fascia più elevata e Prize a quella immediatamente successiva.
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Verranno inoltre assegnate menzioni per le imprese che hanno sviluppato progetti specifici, ad esempio in tema di formazione/informazione dei lavoratori, gestione degli appalti/subappalti o progetti innovativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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Due sono le fasi in cui si articola il Premio:
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Fase di selezione 1 - Le imprese sono invitate a registrarsi e a compilare un questionario on-line. Alla fine della compilazione ogni impresa riceverà il risultato raggiunto ed il posizionamento ottenuto rispetto alle altre aziende.
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Fase di selezione 2 – Alle imprese che avranno ottenuto i migliori posizionamenti nella Fase 1 sarà richiesta la stesura di un’Application guidata (corredata da un apposito testo e da una check-list). Le imprese, selezionate in base ad una valutazione delle application ricevute, saranno successivamente coinvolte in un approfondito processo di valutazione, attraverso la richiesta di ulteriore documentazione (ad esempio copia o estratto del documento di valutazione dei rischi, registro infortuni, ecc.) e visite in loco da parte di team di valutatori esperti (appartenenti a Confindustria, INAIL, APQI e Accredia). Le imprese che saranno selezionate danno disponibilità ad elaborare una presentazione della loro esperienza ai fini dell’inserimento nella sezione buone pratiche del portale INAIL - canale sicurezza.
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Per partecipare al Premio è quindi necessario compilare in ogni sua parte il modulo di registrazione disponibile nella pagina dedicata del sito di Confindustria, prima di procedere con la compilazione del questionario on-line accessibile dalla stessa pagina.
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Saranno ammessi solo i questionari pervenuti entro e non oltre la data del 5 luglio 2014.
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La premiazione avverrà nel mese di dicembre 2014.
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