La presente per segnalare che l'Inps, con l'allegato messaggio n. 717/15, ha confermato la definitiva sospensione delle note di rettifica emesse a seguito del mancato rinnovo dei benefici inerenti la cosiddetta "piccola mobilità".
\r\nTale provvedimento scaturisce dalla previsione di cui all'art. 1, co. 114 della L. n. 190/14 la quale ha stabilito che, ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti, iscritti nelle liste di mobilità, si applicano gli sgravi contributivi nel limite massimo della dotazione complessiva di 35.550.000 euro.
\r\nCon successivo messaggio, chiarisce l'Istituto, saranno fornite le indicazione operative concernenti le modalità di gestione delle note eventualmente emesse.
\r\n"Questa norma avrà conseguenze disastrose per il settore dell'edilizia, già fortemente colpito dalla mancanza di liquidità dovuta ai ritardati pagamenti". E' il commento del presidente dell'Ance Paolo Buzzetti alla firma da parte del Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, del decreto di attuazione sullo split payment
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In allegato nell'area riservata nella sezione Circolari, copia dell'Accordo Sindacale del 30 gennaio 2015".
\r\nL'accordo modifica, abroga e istituisce alcuni articoli del contratto integrativo provinciale, nonché il regolamento prestazioni Cassa Edile.
E' stato pubblicato il decimo elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i..
Tale elenco, riportato nel Decreto Direttoriale del 20 gennaio 2015, sostituisce integralmente quello precedente, allegato al Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2014.
Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.
I verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche periodiche sono effettuate a titolo oneroso e le relative spese sono a carico del datore di lavoro.
Reverse charge - Estensione del meccanismo di inversione contabile alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici. In allegato nota ANCE.
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