Dal prossimo 31 marzo 2015 tutte le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare dai propri fornitori fatture emesse (o trasmesse) in forma cartacea e, soprattutto, non potranno procedere ad effettuare pagamenti, nemmeno parziali, fino al ricevimento della fattura in formato elettronico.
In merito, la Circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015 del Dipartimento delle Finanze del MEF, oltre a ripercorrere l'iter normativo che ha disciplinato la fatturazione elettronica fino ad oggi, ne ha chiarito l'ambito soggettivo e le relative date di decorrenza.
Come noto, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), l'art.1, co. 209-214, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) ha previsto l'introduzione dell'obbligo di fatturazione, in forma elettronica, delle operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni, con il duplice divieto di accettazione di fatture emesse in forma cartacea e di pagamento delle stesse[1].
Successivamente, con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55 sono state stabilite le date di decorrenza (in modo differenziato in base ai diversi soggetti pubblici) e le regole da seguire, mediante la piattaforma elettronica (Sistema di Interscambio – SdI)[2], per la preparazione e la trasmissione delle fatture elettroniche.
Sul punto, al fine di meglio chiarire le disposizioni contenute nel suddetto Decreto, la Circolare n.1/DF/2015 precisa che:
l'ambito soggettivo di applicazione della fattura elettronica deve essere esteso, oltre che agli enti e ai soggetti indicati nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT e alle Autorità indipendenti, a "tutte" le Amministrazioni dello Stato[3];le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, troveranno definitiva applicazione dal 31 marzo 2015 nei confronti di tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle locali[4].
A tal riguardo, il MEF ricorda i termini di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica:
dal 6 giugno 2013, per tutte le Amministrazioni che su base volontaria hanno assunto specifici accordi con i loro fornitori;dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l'Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;dal 31 marzo 2015, per le fatture emesse nei confronti di tutte le altre P.A, comprese le Amministrazioni locali.
[2]In merito si ricorda che, il suddetto Sistema di Interscambio ha già recepito le novità relative allo Split Payment, prevedendo un nuovo valore da aggiungere (all'interno del campo "Esigibilità IVA") nei casi di scissione dei pagamenti ("S"). In sostanza, i valori selezionabili all'interno della fattura elettronica sono 3: "I" per l'IVA a esigibilità immediata; "D" per l'IVA a esigibilità differita ed "S"scissione dei pagamenti.
[3] Per completezza, si elencano i soggetti come individuati dalla C.M. 1/DF/2015, ovvero "gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI".
[4] In merito, si ricorda che l'art. 25 del DL 66/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014, ha anticipato al 31 marzo 2015 la scadenza (originariamente prevista per il 6 giugno 2015) per gli enti locali, entro cui doveva essere emanato il decreto ministeriale per la loro corretta individuazione (come previsto dalla legge 244/2007). Sul punto, il MEF ha chiarito che per gli enti locali non è necessario attendere l'emanazione di un apposito decreto ministeriale, essendo sufficiente la loro individuazione in base all'elenco ISTAT.
1 allegato
Nelle ipotesi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili abitativi dove si utilizzano "beni significativi", non fa differenza se la fornitura sia riconducibile a un contratto di cessione con posa in opera o di appalto, poiché, in entrambi i casi, l'aliquota IVA del 10% va applicata sugli interventi al netto del valore di tali beni.
\r\nQuesto il tema affrontato dall'Agenzia delle Entrate, nella R.M. n. 25/E del 6 marzo 2015, in risposta ad un'istanza di interpello, con la quale veniva chiesto il corretto regime fiscale, ai fini IVA, da applicare agli interventi volti all'installazione di infissi, da parte di imprese artigiane, su immobili a destinazione abitativa.
\r\nCome noto, l'art. 2, comma 11, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge Finanziaria 2010)[1] ha previsto l'applicazione, a regime, dell'aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili abitativi.
\r\nIn tale ipotesi, l'agevolazione riguarda le prestazioni di servizi "complessivamente" intese, per cui l'aliquota IVA al 10% si applica anche alle materie prime e semilavorate, fornite nell'ambito dell'intervento agevolato.
\r\nL'unica limitazione a tale regola riguarda i cd. "beni significativi", così come individuati tassativamente dal D.M. 29 dicembre 1999[2], ai quali l'aliquota ridotta del 10% si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore degli stessi beni elencati nel medesimo Decreto.
\r\nProprio con riferimenti ai suddetti beni, la C.M. 71/E/2000 ha, a suo tempo, precisato che l'applicabilità dell'IVA al 10% riguarda non solo le prestazioni oggetto di un contratto di appalto, ma anche la realizzazione dell'intervento mediante cessione con posa in opera di un bene, a condizione che l'apporto della manodopera assuma comunque un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell'intera operazione.
\r\nSul punto, la R.M. 25/E/2015 ricorda che per individuare tale valore occorre sottrarre dall'importo complessivo del corrispettivo dovuto dal committente (indicato nel contratto), il valore dei "beni significativi", mentre l'ammontare delle materie prime e semilavorate confluisce nel valore della manodopera e, pertanto, non deve essere determinato autonomamente[3].
\r\nA tal riguardo, la R.M. 25/E/2015 chiarisce che, indipendentemente dal tipo di schema contrattuale utilizzato dalle parti (cessione con posa in opera o contratto di appalto), laddove nell'ambito dell'intervento vengono forniti "beni significativi" l'aliquota IVA del 10% verrà applicata con le limitazioni previste per questi tipi di beni.
\r\nInfine, aggiunge l'Agenzia delle Entrate che per determinare correttamente il valore dei suddetti beni occorrerà tener conto:
\r\n· del valore dei "beni significativi" risultante nel contratto, come indicato dalle parti[4];
\r\n· di tutti gli oneri, sostenuti dal fornitore, per la produzione di tali beni, compresi il valore delle materie prime e il costo della manodopera impiegate per la loro realizzazione.
\r\n[1] Sul punto, si ricorda che il citato art. 2, della legge 191/2009 ha previsto in modo strutturale l'applicabilità dell'agevolazione introdotta dall'art. 7, co. 1, lett. b) della legge 488/1999, in base alla quale l'IVA al 10% si applica alle "prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni".
[2] Sul punto, si ricorda che i beni elencati nel Decreto del 1999 sono i seguenti:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed interni
- caldaie
- videocitofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza.
[3]In sostanza, nell'ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro dell'intervento, "beni significativi" il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del servizio (soggetto ad IVA al 10%) al netto del valore dei detti beni ed, inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l'aliquota ridotta e l'eventuale parte soggetta all'aliquota del 22%.
Esempio di applicazione dell'IVA ridotta al 10% in caso di beni significativi
Intervento di installazione di infissi:
Valore complessivo dell'intervento = €10.000
Valore infissi = €6.000
Valore manodopera per l'installazione* = €4.000
Aliquote IVA applicabili (da tenere distinte in fattura):
Valore manodopera: €4.000 x 10% = €400
Valore infissi fino a concorrenza del valore della manodopera: €4.000 x 10% = €400
Valore infissi residuo: €2.000 x 22% = €440
IVA complessivamente dovuta = €1.240
* Il "valore della manodopera" comprende anche il valore delle materie prime e semilavorate, nonché in generale degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori.
[4] Sul punto, l'Agenzia richiama i chiarimenti già forniti nella precedente C.M. 71/E/2000, in base al quale come valore dei beni elencati nel D.M. 29 dicembre 1999 deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti nell'esercizio della loro autonomia privata.
1 allegato
\r\nConsiderato il prolungato permanere dello stato di gravissima crisi che coinvolge tutto il Sistema delle Costruzioni, ANCE Sicilia assieme alle altre sigle datoriali, ai sindacati di categoria ed agli ordini professionali convoca, per le ore 9,30 di martedì 17 marzo 2015, presso la Sala Convegni della propria sede (Via A. Volta, 44 - Palermo), la Consulta Siciliana delle Costruzioni, al fine di dare un ulteriore forte segnale di grave preoccupazione sulla tendenza fortemente negativa del settore e dell'indotto e di concordare le successive azioni unitarie da intraprendere, anche in considerazione della scarsa attenzione finora rivoltaci dalle forze politiche.
\r\nSi sollecita la più ampia partecipazione degli associati alla manifestazione.
Giovedì 9 aprile, a partire dalle ore 10:00, presso il Centro Direzionale IRSAP di Caltanissetta – C.da Calderaro snc - si terrà un incontro, organizzato da Confindustria Centro Sicilia in collaborazione con Eni, per comprendere e approfondire i meccanismi e i criteri legati all'accreditamento per la qualifica di fornitore Eni.
\r\nSi tratta di un'importante opportunità per imprenditori e tecnici di imprese siciliane associate a Confindustria, operanti negli ambiti di interesse di Eni, per conoscere requisiti, criteri e dinamiche dei processi di selezione e valutazione delle candidature dei fornitori del gruppo Eni.
\r\nL'evento formativo si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente di Confindustria Centro Sicilia, Marco Venturi. Successivamente vi sarà la presentazione dell'iniziativa a cura del Coordinatore dei Rapporti con le Associazioni imprenditoriali di Eni, Domenico Noviello, seguita dall'intervento del Responsabile del Vendor Management , Grassi Roberto e dal Responsabile dei Servizi di Qualifica e Sviluppo Fornitori Eni, Filippo Saranga, che illustreranno il metodo utilizzato dalle Società del gruppo per la selezione dei propri fornitori in Italia e all'estero.
\r\nA chiudere i lavori della giornata, l'intervento del Delegato di Confindustria Sicilia per rapporti con le aziende dei comparti di raffinazione e petrolchimica, Carmelo Turco, e una sessione dedicata a domande e risposte con i partecipanti.
\r\nSeguirà a breve il programma dell'incontro.
Primi chiarimenti sul regime fiscale applicabile, ai fini delle imposte dirette e indirette, al "contratto di godimento in funzione della successiva vendita di immobili" (cd. rent to buy), in base al quale, a fronte dell'obbligo assunto dal concedente/promissario venditore di trasferire l'immobile ad un prezzo determinato, è riconosciuta al conduttore la possibilità di esercizio di un'opzione all'acquisto del medesimo immobile.
\r\nQuesto il contenuto della C.M. 4/E del 19 febbraio 2015 che, insieme alla normativa civilistica dettata dall'art. 23 del DL 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 164/2014 ("Decreto Sblocca-Italia"), completa il quadro della disciplina applicabile ai contratti cd. di rent to buy.
\r\nA tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nella suddetta Circolare, conferma ed integra le conclusioni già espresse.
\r\nSul punto, l'ANCE ha predisposto un documento riepilogativo che offre una completa panoramica sul regime fiscale applicabile a questa nuova tipologia di contratti.
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