Le violazioni fiscali non definitive rilevano come cause di esclusione dalle gare pubbliche solo se di ammontare almeno pari al 10% del valore dell’appalto (e comunque mai sotto i 35.000 euro) e solo se, decorsi i termini per il pagamento, l’atto d’accertamento sia stato impugnato.
Questo il principio stabilito nel DM del 28 settembre 2022, pubblicato nella GU n.239 del 12 ottobre 2022, che, in linea con la posizione assunta dall’ANCE, detta le modalità operative delle cause di esclusione facoltative dalle gare d’appalto pubbliche, in presenza di irregolarità fiscali non definitivamente accertate, in attuazione dell’art.80, co.4, del D.Lgs. 50/2016.
Si tratta, in particolare, della facoltà riconosciuta alla Stazione appaltante di escludere dalle gare pubbliche un operatore economico nel caso in cui essa sia a conoscenza, e possa dimostrare, che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte e tasse non definitivamente accertati, qualora tale inadempimento costituisca una “grave violazione”.
La disposizione, come noto, deriva da una procedura di infrazione europea contro lo Stato italiano, in merito alla quale l’ANCE è da subito intervenuta nelle competenti sedi per mitigarne gli effetti più critici per le imprese, esposte ad una penalizzazione particolarmente gravosa come quella dell’esclusione da una procedura d’appalto, a fronte di una violazione considerata, ancora, “provvisoria”.
Criticità più evidenti risiedevano, non solo nella determinazione della soglia di gravità della violazione, che grazie all’ANCE è stata fissata in minimo 35.000 euro e comunque da calcolare in proporzione al valore dell’appalto, ma anche nella completa assenza di criteri univoci ed omogenei che guidassero l’azione delle Stazioni appaltanti in tal ambito.
Grazie all’azione associativa, inoltre, nel corso dell’iter parlamentare di approvazione delle Legge europea 2019-2020 (legge 238/2021), è stata rinviata ad un Decreto MEF-MIMS la definizione delle modalità attuative della nuova causa di esclusione, nonché della soglia minima d’operatività della stessa (art.80, co.4, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016).
In attuazione di tale disposizione è stato quindi ora emanato il citato DM del 28 settembre 2022, con il quale vengono fissati i seguenti principi:
Si evidenzia, quindi che l’“avviso bonario” non è di per sé sufficiente a far considerare fiscalmente irregolare l’operatore economico ma, a tal fine, occorre anche la successiva notifica della relativa cartella di pagamento;
Inoltre, in caso di:
In ogni caso, non rilevano, ai fini dell’esclusione, le violazioni per le quali è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico, anche se non passata in giudicato (sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa);
A tal fine, su richiesta della Stazione appaltante, l’Agenzia delle Entrate rilascia, relativamente ai tributi dalla stessa gestiti, la cd certificazione dei “carichi pendenti” (di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001
Allegati
L’agenzia delle Entrate fornisce istruzioni per procedere al pagamento della sanzione connessa alla cd. “remissione in bonis” che consente al beneficiario di bonus edili “cedibili” di inviare la comunicazione per le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito oltre i termini di legge. Si ricorda che i termini entro cui comunicare l’opzione per la cessione o per lo sconto sono fissati in linea generale al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, e che tale termine è stato prorogato:
Tuttavia la CM 33/E/2022, di recente, ha chiarito che è possibile sanare il mancato invio della comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto, entro il 30 novembre, avvalendosi della cd “remissione in bonis”, purché:
Con la RM 58/E dell’11 ottobre l’Agenzia spiega che il pagamento della sanzione dovrà essere fatto utilizzando il modello F24 Elementi Identificativi (c.d. Elide), indicando il codice tributo “8114” istituito con risoluzione n. 46/2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/2018.
Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, l’Agenzia fa presente che nella sezione “CONTRIBUENTE”:
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
Per fruire del 110% sino al 31 dicembre 2022 sulle unifamiliari rileva esclusivamente l’esecuzione, entro il 30 settembre scorso, del 30% dei lavori, a prescindere dal pagamento delle relative spese.
Questa la precisazione dell’Agenzia delle Entrate che rettifica la Circolare n.33/E del 6 ottobre scorso, a proposito delle modalità applicative del Superbonus per le unifamiliari (e le villette a schiera), riconosciuto fino al 31 dicembre 2022, a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nella predetta C.M. 33/E/2022, aveva inizialmente fatto riferimento anche al pagamento, entro il 30 settembre 2022, delle spese relative al 30% dei lavori, per beneficiare dell’allungamento del termine di vigenza del “110%” a fine 2022, oltre all’effettiva esecuzione parziale delle opere.
Trattandosi di una precisazione non in linea con il dettato normativo, nel proprio commento alla C.M. 33/E/2022, l’ANCE aveva infatti già evidenziato che il pagamento, al 30 settembre, delle spese corrispondenti al 30% dei lavori non fosse di per sé necessario: il requisito essenziale da rispettare era, invece, l’effettiva esecuzione dei lavori almeno in tale percentuale, a prescindere dal pagamento delle relative spese.
Con la rettifica avvenuta lo scorso 7 ottobre, quindi, l’Agenzia delle Entrate rivede tale aspetto della propria Circolare, precisando, ora, che «…ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo» (cfr. Par.7, pag.32).
Alla luce di tale correzione, l’ANCE trasmette nuovamente sia il testo aggiornato della C.M. 33/E/2022, sia il proprio Dossier riepilogativo che, si ricorda, illustra anche gli ulteriori temi affrontati dall’Agenzia delle Entrate, quali la responsabilità solidale tra cedente e cessionario dei bonus fiscali solo in presenza di dolo o colpa grave, e la procedura di sanatoria degli errori delle Comunicazioni di opzione per sconto in fattura/cessione del credito.
Allegati
Responsabilità solidale tra cedente e cessionario dei bonus fiscali solo in presenza di dolo o colpa grave, procedura di sanatoria delle Comunicazioni errate inviate all’Agenzia delle Entrate e chiarimenti sul termine di vigenza del Superbonus per gli edifici unifamiliari.
Questi i principali ambiti d’intervento della Circolare n.33/E del 6 ottobre 2022, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti sulle questioni che, più di recente, hanno catalizzato l’attenzione dei soggetti coinvolti nell’operatività del Superbonus e degli altri bonus fiscali in edilizia.
In merito alla principale criticità, legata alla responsabilità in solido tra cedente e cessionario in caso di concorso in violazione, limitato di recente alle sole ipotesi di “dolo o colpa grave”, la Circolare appena emanata è in linea con le aspettative e le richieste formulate dall’ANCE, finalizzate a sbloccare il mercato dei crediti d’imposta derivanti dai bonus.
Infatti, i fornitori che praticano lo sconto e i cessionari dei crediti saranno ritenuti responsabili solidalmente con il beneficiario originario della detrazione solo qualora agiscano con volontà esplicita di commettere la violazione, con “evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari”. In ogni caso, la verifica da parte del cessionario (acquirente del credito, compreso il correntista che acquista dalla Banca) è limitata all’acquisizione della documentazione relativa all’intervento (fatture, bonifici etc) ed all’effettiva esecuzione dei lavori, dimostrata dall’asseverazione del tecnico abilitato. Il correntista, poi, che acquista il credito dalla propria Banca non deve effettuare una nuova istruttoria sull’effettiva esistenza dello stesso.
Inoltre, gli indici di valutazione della diligenza posta dal cessionario nell’acquisto dei crediti, specificati nella precedente CM 23/E/2022, costituiscono mere istruzioni rivolte all’organo di controllo fiscale e rivestono carattere solo esemplificativo.
L’Agenzia chiarisce, inoltre, qual è l’iter da seguire per correggere gli errori relativi alle comunicazioni ai fini dell’opzione di cessione/sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle Entrate, non più sanabili entro il quinto giorno del mese successivo all’invio.
A questo riguardo, vengono distinti gli errori formali e quelli sostanziali, e viene chiarito che:
Successivamente, sarà possibile inviare una nuova comunicazione entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento delle spese, se ancora possibile. In caso contrario, la CM 33/E/2022 consente di inviare la nuova comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione che, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, è il 30 novembre 2022. In tal caso, dovrà essere versata, con F24, la sanzione minima pari a 250 euro, prevista per la cd. “remissione in bonis”.
Sulle unifamiliari viene, invece, chiarito che se al 30 settembre scorso sono stati effettuati lavori per il 30% dell’intervento complessivo, possono fruire del 110%, sino a fine anno, anche i contribuenti che abbiano avviato i lavori dopo il 30 giugno 2022.
A tal riguardo, viene precisato che, per il raggiungimento della percentuale del 30%, non è sufficiente il pagamento, di per sé non necessario, delle spese corrispondenti al 30% dei lavori, se i lavori non sono stati effettivamente eseguiti almeno in tale percentuale.
Sulla CM 33/E/2022 l’ANCE ha predisposto un Dossier riepilogativo per illustrare i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia.
Allegati
Il predetto decreto, che consta di tre articoli e due allegati, è entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (25 settembre 2022).
Considerate le difficoltà segnalate ai VVF connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo definito dal decreto 10 marzo 1998 e ravvisata la necessità di rivedere la tempistica di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, alla luce delle possibili criticità nella fase transitoria di passaggio al nuovo quadro normativo, nonchè delle particolari limitazioni conseguenti allo stato di emergenza da COVID-19, le disposizioni relative al summenzionato articolo 4 sulla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023 invece che dalla data del 25 settembre 2022 (cfr. articolo 1).
All’articolo 2 del decreto in oggetto sono state riportate alcune modifiche relative all’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021.
Si segnalano di seguito le più rilevanti.
Il Prospetto 3.8 è sostituito dai seguenti prospetti (cfr. Allegato A):
a) Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.
Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)
b) Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.
Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF).
È stato aggiunto poi il Prospetto 3.14 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell’allegato B del decreto in oggetto.
Al paragrafo 1, comma 5, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, in cui sono ricompresi i soggetti che svolgono le attività di manutenzione da almeno 3 anni, dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le parole: «o controllo periodico».
Al paragrafo 3, comma 1, dell’allegato II del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021, è stato aggiunto un nuovo periodo.
«I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili.».
Al paragrafo 3 del medesimo allegato II, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.».