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Nuovo tasso d’interesse legale per il 2023: 5%

Con il decreto 13 dicembre 2022 (G.U. n. 292 del 15 dicembre 2022) il Ministro dell’economia e delle finanze ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2023, sarà pari al 5% in ragione d’anno. Attualmente (e fino al 31 dicembre 2022) è pari all’1,25% in ragione d’anno.

L’art. 1284 del codice civile attribuisce al Ministro dell’economia il potere di modificare annualmente il tasso d’interesse legale con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.

La determinazione del nuovo tasso d’interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tiene conto del tasso d’inflazione registrato nell’anno.

Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

Di seguito si riportano i tassi d’interesse legale applicati fino ad oggi e cioè:

  • 5% dal 21/04/1942 al 15/12/1990 (art. 1284 c.c.);
  • 10% dal 16/12/1990 e per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 (Legge 353/1990 e Legge 408/1990);
  • 5% per il 1997 e 1998 (Legge 662/1996);
  • 2,5% per il 1999 e 2000 (DM 10/12/1998);
  • 3,5% per il 2001 (DM 11/12/2000);
  • 3% per il 2002 e 2003 (DM 11/12/2001);
  • 2,5% per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (DM 1/12/2003);
  • 3% per il 2008 e 2009 (DM 12/12/2007);
  • 1% per il 2010 (DM 4/12/2009);
  • 1,5% per il 2011 (DM 7/12/2010);
  • 2,5% per il 2012 e 2013 (DM 12/12/2011);
  • 1% per il 2014 (DM 12/12/2013);
  • 0,5% per il 2015 (DM 11/12/2014)
  • 0,2% per il 2016 (DM 11/12/2015)
  • 0,1% per il 2017 (DM 7/12/2016);
  • 0,3% per il 2018 (DM 12/12/2017);
  • 0,8% per il 2019 (DM 12/12/2018);
  • 0,05% per il 2020 (DM 12/12/2019);
  • 0,01% per il 2021 (DM 11/12/2020);
  • 1,25% per il 2022 (DM 13/12/2021).

L’elenco sopra riportato evidenzia che, dopo aver raggiunto il minimo storico nel 2021 (0,01%), il valore del tasso di interesse legale del 2023 registra un sostanziale aumento (che tiene evidentemente conto dell’aumento dell’inflazione), tornando ai livelli della fine del secolo scorso.

Si ricorda che il tasso d’interesse legale può avere rilievo, tra l’altro, in tema di locazione di immobili urbani e per il deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.

In allegato il DM economia 13 dicembre 2022

DM_13_dicembre_2022
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Decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1 settembre 2021: nuova circolare dei VVF

È stata diffusa, dai VVF, la nota del 7 novembre, a seguito di alcuni quesiti pervenuti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica sul decreto 15 settembre di modifica al decreto 1 settembre 2021 sulla qualificazione dei manutentori antincendio.

Segnalano i VVF che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori (cfr. documenti Ance, in particolare quello del 26 settembre dal titolo “In vigore dal 25 settembre 2023 la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio“).

Conseguentemente è confermata la vigenza, a far data dal 25 settembre u.s., delle altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 medesimo e, in particolare, dall’articolo 3-“Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” e dall’articolo 5-“Abrogazioni”.

Pertanto, dal 25 settembre u.s., si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti nell’Allegato I al decreto 1° settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.

Chiariscono, inoltre, i VVF che, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1° settembre 2021, possono essere riconosciuti validi i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2022 (25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.

Le modalità di svolgimento di tale specifica modalità di effettuazione della prova di esame verranno diffuse successivamente.

A far data dai primi mesi del 2023, saranno comunicate, inoltre, le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo.

Allegati
Circ_2022_nov_07_controlli
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Cessione bonus fiscali, in caso di frode la Cassazione ammette il sequestro dei crediti d’imposta

In presenza di frode riguardante la spettanza dei bonus fiscali in capo ai beneficiari originari, è legittimo disporre il sequestro preventivo dei corrispondenti crediti d’imposta, anche se i cessionari siano estranei al reato e, nell’acquistarli, abbiano agito con buona fede.

 

Queste le conclusioni cui giunge la Corte di Cassazione, Sez. 3 Penale, in cinque diverse Sentenze tutte dello scorso 28 ottobre 2022, tra le quali la Sentenza n.40867/2022, dove vengono esaminate fattispecie relative al “sequestro preventivo impeditivo”, che può essere disposto qualora “la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati” (art.321, co.1, del Codice di procedura penale – cfr anche le altre Sentenze del 28 ottobre u.s., n. 40865/2022, n.40866/2022, n.40868/2022 e n.40869/2022).

 

In particolare, a differenza del “sequestro anticipatorio preordinato alla confisca”, che presuppone la responsabilità del cessionario, il “sequestro preventivo impeditivo” non richiede un collegamento tra il reato e il suo autore, ma il semplice “collegamento tra il reato e la cosa”, così da potersi applicare anche con riferimento ai crediti da bonus edilizi, compreso il 110%, qualora sia avviata una procedura d’accertamento sulla frode “a monte” in capo al beneficiario originario della detrazione.

 

Infatti, a parere della Corte di Cassazione, i crediti ceduti costituiscono un’evoluzione del diritto alla detrazione e, pertanto, devono considerarsi comunque “cosa pertinente al reato” che ha coinvolto il beneficiario originario del bonus. In questo senso, non viene accolta la tesi difensiva “secondo cui, esercitata l’opzione per la cessione del credito, e dunque rinunciato dal beneficiario l’originario diritto alla detrazione …, il credito stesso sorgerebbe – in capo al cessionario – a titolo originario, quindi depurato da qualunque vizio, anche radicale, che avesse eventualmente colpito il diritto alla detrazione”.

 

Possono, quindi, essere oggetto di sequestro cose (crediti d’imposta) di proprietà di un terzo in buona fede (cessionario), se la loro disponibilità sia idonea a configurare un pericolo per il protrarsi o per l’aggravamento del reato.

 

Inoltre, le disposizioni di carattere fiscale, che limitano la responsabilità solidale del cessionario alla sola ipotesi di concorso in violazione nel reato (art.121, co.4-6, DL 34/2020-legge 77/2020), non escludono comunque il ricorso al “sequestro preventivo impeditivo”, in quanto la norma penale non viene derogata dalla disposizione tributaria.

Di contro, per impedire il sequestro del credito a danno del cessionario in buona fede, occorrerebbe una deroga espressa, di carattere normativo, all’applicazione di tale istituto, in assenza della quale l’unica circostanza che rileva è la sussistenza del “collegamento tra il reato e la cosa” (ossia tra la frode riguardante la detrazione originaria e il corrispondente credito d’imposta oggetto di cessione).

 

Pertanto, solo una norma espressa potrebbe superare definitivamente la criticità e garantire la non sequestrabilità del credito acquisito da un soggetto estraneo al rapporto che ha generato la detrazione.

In ogni caso, occorre evidenziare che la Cassazione interviene su ipotesi acclarate di frodi nei confronti dello Stato per fatturazione di operazioni inesistenti, ossia di lavori agevolati non eseguiti. Si tratta, quindi, di esistenza “a monte” di reati fiscali di carattere penale.

Le Sentenze, inoltre, rendono sempre più evidente la necessità di affidarsi ad imprese serie e solide che garantiscano la regolare ed effettiva esecuzione dei lavori e i corretti adempimenti nella procedura di cessione dei crediti. Le norme sulla necessità della SOA, della congruità della manodopera utilizzata e dell’indicazione dell’uso del contratto collettivo, fortemente volute dall’ANCE, rappresentano un deciso passo avanti verso questa direzione.

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Sentenza_n_40867-2022
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Edilizia Agevolata – Convenzionata – Tassi di riferimento in vigore nel mese di Novembre 2022

ediizia

Lavoro in edilizia, confermata per il 2022 la riduzione contributiva dell’11,50%

È stato pubblicato, nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro, il decreto direttoriale 5 settembre 2022 dello stesso Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, avente a oggetto la determinazione per il corrente anno della riduzione contributiva per i datori di lavoro del settore edile prevista dall’art. 29 co. 2 del D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995 (come da ultimo modificato dalla legge di bilancio 2019).

Per l’anno 2022 tale riduzione contributiva è stata confermata nella misura dell’11,50%.

Si ricorda che la suddetta agevolazione si applica sull’ammontare delle contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Nel trasmettere il testo del decreto, si fa riserva di comunicare tempestivamente le indicazioni operative che l’INPS fornirà al riguardo.

Allegato
Decreto_direttoriale_11,50

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