Sgravi contributivi per le nuove assunzioni. L'incremento occupazionale netto va verificato dopo 12 mesi dall'assunzione. Il chiarimento è stato fornito dal Ministero del lavoro con risposta ad istanza di interpello n. 34/2014. Si rimanda alla lettura della circolare n.2-2015 pubblicata nell'area riservata
Si diramano le istruzioni Inps fornite con l'allegata circolare n. 169/2014.
\r\nAd integrazione di quanto già esposto a seguito della pubblicazione del decreto interministeriale del 28 ottobre 2014, si evidenzia, in particolare, quanto segue.
\r\nContributo per l'acquisto di servizio di baby sitting
\r\nI voucher (o buoni lavoro) consegnati alle lavoratrici richiedenti sono unicamente cartacei e potranno essere ritirati in un'unica soluzione oppure in maniera frazionata, in ogni caso entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda per via telematica.
\r\nIl mancato ritiro o il ritiro parziale comporterà l'automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui la lavoratrice aveva rinunciato.
\r\nPrima dell'inizio del servizio di baby sitting la lavoratrice è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, attraverso i seguenti canali, da utilizzare anche in caso di eventuale annullamento o modifiche:
\r\n• il contact center Inps/Inail 803.164 oppure 06.164.164;
• il fax Inail 800.657.657;
• il sito www.inail.it /Sezione "Punto cliente";
• la sede Inps.
In caso di furto o smarrimento i voucher possono essere oggetto di riemissione, presentando la denuncia effettuata alle Autorità competenti, ma non possono essere oggetto di rimborso in caso di mancato utilizzo.
\r\nContributo per la fruizione dei servizi della rete pubblica e privata accreditata
\r\nTale contributo potrà essere erogato esclusivamente se il servizio viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell'apposito elenco gestito dall'Istituto, pubblicato sul sito web istituzionale www.inps.it, aggiornato in tempo reale per consentirne la consultazione prima dell'iscrizione del figlio alla struttura prescelta e della presentazione della relativa domanda.
\r\nIl pagamento sarà corrisposto direttamente dall'Inps alla struttura prescelta, sulla base delle mensilità concesse alla beneficiaria, a seguito della richiesta di pagamento alla sede provinciale Inps competente.
\r\n***
\r\nSi rammenta che la domanda di accesso al beneficio deve essere presentata all'Inps entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni di sperimentazione (2014-2015), esclusivamente attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo oppure tramite patronato.
\r\nIl contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili – riproporzionato per le lavoratrici part-time secondo la tabella allegata alla circolare - è erogato per un periodo massimo di sei mesi e solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale, che viene conseguentemente ridotto.
\r\nPer frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo e, pertanto, a titolo esemplificativo, se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale. Parimenti, il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.
\r\nL'Inps provvederà ad avvisare il datore di lavoro interessato in ordine sia alla proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio, sia all'avvenuta rinuncia al beneficio stesso – da effettuarsi sempre in via telematica - ai fini del reintegro del periodo di congedo parentale.
\r\nInps_circolare 169 del 16_12_2014
\r\n
Ad integrazione della circolare del Ministero del Lavoro n. 23/14, già oggetto della comunicazione Ance del 2 ottobre scorso, il dicastero è intervenuto, con l'allegata nota n. 31/14, per fornire alcune indicazioni circa la regolarizzazione delle istanze e delle documentazioni, presentate dalle imprese originariamente in maniera irrituale, ai fini della concessione degli sgravi contributivi previsti per i contratti di solidarietà.
\r\nIn particolare, la circolare ministeriale chiarisce che le inosservanze procedurali, tra cui, a titolo esemplificativo:
inosservanza del termine procedurale previsto per la presentazione dell'istanza (art. 3 D.I. 83312/2014);
riduzione oraria inferiore al 20% (precedente art. 2 del medesimo D.I.);
strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività ovvero un piano di investimenti preordinato a superare inefficienze gestionali o del processo operativo (art. l dello stesso O.I. 83312/2014);
difetto della firma digitale, prescritta nella relativa modulistica;
costituiscono un problema di procedibilità delle relative istanze.
A tal fine, tenuto conto delle risorse economiche limitate e della possibilità di ottenere dai diretti interessati la regolarizzazione delle istanze, il Ministero ricorda che: "la decorrenza cronologica delle domande originariamente irrituali non potrà che essere quella della data successiva in cui viene, in effetti, acquisita la documentazione di rito richiesta in sede di regolarizzazione".
\r\nPertanto, in assenza di un riscontro alle richieste ministeriali, le domande originarie verranno giudicate improcedibili.
\r\nPeraltro, l'eventuale tardiva regolarizzazione, rispetto al termine di 30 giorni fissato dall'ufficio procedente, comporterà in capo al richiedente il rischio di vedere esaurite le risorse economiche stanziate per lo sgravio in oggetto.
\r\nSi informa che il Ministero del lavoro, con l'allegato decreto direttoriale n. 63 del 2 dicembre 2014, modificando l'art. 2, comma 5, del decreto n. 1709/2014 sulla c.d. "Garanzia Giovani", ha riconosciuto la possibilità di fruire dell'incentivo per le assunzioni di giovani effettuate dal 1° maggio 2014 al 30 giugno 2017.
\r\nIn precedenza, la decorrenza dell'incentivo era fissata al 3 ottobre 2014.
\r\nIl provvedimento dispone che i datori di lavoro che intendono essere ammessi al beneficio per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 2 ottobre 2014 (data di pubblicazione del citato decreto n. 1709/2014), devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza preliminare di ammissione all'INPS, secondo le istruzioni che saranno fornite a breve dall'Istituto.
\r\nSi rammenta che il bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, c.d. NEET, ossia non occupati, né inseriti in un percorso di studio o formazione, registrati al Programma Garanzia Giovani, tramite contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in somministrazione, o a termine, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi, anche in somministrazione.
\r\nE', inoltre, concesso in caso di lavoro a tempo parziale, con orario pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro, mentre è escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.
\r\nPer i rapporti di lavoro instaurati in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia o Puglia, con il precedente decreto è stato specificato che l'incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.
\r\nOgni informaz ione utile è rinvenibile sul sito www.garanziagiovani.gov.it.
\r\n