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Lavoro e previdenza

Istruzioni per la concessione degli sgravi contributivi previsti per i contratti di solidarietà

Il Ministero del lavoro ha fornito le istruzioni operative in merito alla richiesta della riduzione contributiva per i contratti di solidarietà difensivi di cui alla L. n. 863/84

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Per maggior i informazioni rimandiamo alla lettura della circolare n. 56 pubblicata nell'area riservata ai Soci

Contratto a tempo determinato - Chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.

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Ottenuti, per le vie brevi, alcuni importanti chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, in merito alla corretta applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato, di cui al D.Lgs n. 368/01, alla luce delle recenti novità introdotte dal D.L. n. 34/2014, c.d. Jobs Act.

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1. Con riferimento alla disciplina inerente i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 8, co.2 della L. n. 223/91 con i lavoratori in mobilità, è stato precisato che agli stessi non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 368/01, in quanto già oggetto di una specifica disciplina e, pertanto, non dovranno essere computati ai fini del raggiungimento dei 36 mesi complessivi previsti dalla normativa sul contratto a termine e non potranno avere durata massima superiore a 12 mesi.

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2. In merito, invece, al computo dei 36 mesi complessivi è stato precisato che andranno considerati tutti i rapporti di lavoro intercorsi tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro ai fini del raggiungimento del suddetto limite massimo.

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3. Sulla possibilità di superare la durata massima complessiva dei 36 mesi, con una “prosecuzione di fatto”, è stato chiarito che tale facoltà è consentita ai sensi dell’art. 5 co. 1 e 2, previo riconoscimento della maggiorazione prevista. Sul punto, si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’Avviso Comune del 10 aprile 2008 è consentita, in deroga al limite dei 36 mesi complessivi, la sottoscrizione di un ulteriore contratto di durata massima pari a 8 mesi.

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4.In merito al computo, ai fini del raggiungimento dei 36 mesi complessivi, dei contratti di somministrazione a tempo determinato, è stato nuovamente precisato che tale limitazione è riferita ai contratti a termine e, pertanto, raggiunto tale limite massimo (considerando anche i rapporti in somministrazione), non sarà più possibile stipulare contratti a tempo determinato, mentre sarà ancora possibile stipulare contratti di somministrazione a termine.

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5. E’ stato comunicato, inoltre, che i contratti di lavoro intermittente stipulati a tempo determinato non rientrano nella disciplina di cui al D. Lgs. n. 368/01.

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6. Con riferimento, poi, alla disciplina delle proroghe, ammesse fino ad un massimo di 5, è stato precisato che non essendo riferite al singolo contratto di lavoro, ma alla totalità di rapporti intercorsi tra stesso lavoratore e datore di lavoro, andranno conteggiate tutte le proroghe, anche se effettuate precedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 34/2014, fino al raggiungimento del nuovo numero massimo.

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7. Per ciò che concerne la recente disposizione inserita nell’ambito della L. n. 78/2014 che consente di considerare il congedo di maternità di cui all’art. 16, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001, quale periodo utile ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza, è stato chiarito che tale periodo verrà considerato, con riferimento al contratto dell’edilizia, nell’ambito dei 36 mesi previsti.

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Sospensione degli obblighi di assunzione dei disabili in caso di accordi di incentivo all'esodo

Nell'area riservata è  stata pubblicata la circolare n. 55  : Sospensione dell'obbligo di procedure alle assunzioni dei lavoratori disabili per quei datori di lavoro che hanno avviato procedure di incentivo all'esodo

Calendario di spedizione delle note di rettifica Inps

La Direzione Centrale dell’Inps, con il messaggio n. 7119/14, di cui si allega copia, ha confermato che, in merito alle note di rettifica relative alle denunce contributive per il periodo compreso tra agosto 2013 e maggio 2014 ed ai nuovi preavvisi di Durc interno, che dovevano essere inviate il 15 settembre scorso, la data per la notifica è stata posticipata al 15 ottobre 2014.
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 In tale data, chiarisce l’Istituto, verranno inviate le note di rettifica emesse per mancato riconoscimento dei benefici contributivi conseguenti alla formazione del Durc interno negativo, ma non verranno notificate le rettifiche relative ai mesi successivi al mese di maggio 2014.
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 Le Sedi territoriali, d’ufficio o previa segnalazione del datore di lavoro, potranno annullare il Durc interno negativo qualora riscontrino che le irregolarità contestate con il preavviso siano apparenti o siano state comunque già sanate.
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 Per ciò che concerne i nuovi preavvisi di Durc interno negativo, nel mese di ottobre i sistemi informativi riavvieranno le operazioni finalizzate a consolidare la spettanza dei benefici relativi al periodo da giugno a ottobre 2014, a meno che già non operi la validità quadrimestrale di un precedente Durc interno positivo.
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 La Direzione Inps, al riguardo, ricorda che, al fine di migliorare il nuovo sistema di gestione del DURC interno, verranno realizzate, tra l’altro, iniziative esterne che verranno concordate sia con le Associazioni di categoria dei datori di lavoro che con gli Ordini Professionali.
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 La nota in oggetto chiarisce, altresì, che relativamente alle note di rettifica relative all’applicazione dei benefici della cosiddetta piccola mobilità, il termine per la notifica degli addebiti contributivi è stato anch’esso posticipato alla terza decade di novembre. 
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 Tale ultimo rinvio, peraltro, è finalizzato al reperimento delle risorse da parte del Governo necessarie a finanziare la completa fruizione delle agevolazioni.
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Legge 29.05.1982 n. 297 - Trattamento di fine rapporto. Indice Istat relativo al mese di agosto 2014

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L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di agosto 2014 è risultato pari a 107,5 (base 2010 = 100).

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Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01280112

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Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

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8/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1

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75% di 0,37348273 [indice agosto su indice dicembre 2013 x 100 - 100] = 0,140056.

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TOTALE = 0,280112

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Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 agosto 2014 ed il 14 settembre 2014.

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Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
allegato

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