Il Ministero del lavoro ha fornito le istruzioni operative in merito alla richiesta della riduzione contributiva per i contratti di solidarietà difensivi di cui alla L. n. 863/84
\r\nPer maggior i informazioni rimandiamo alla lettura della circolare n. 56 pubblicata nell'area riservata ai Soci
Ottenuti, per le vie brevi, alcuni importanti chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, in merito alla corretta applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato, di cui al D.Lgs n. 368/01, alla luce delle recenti novità introdotte dal D.L. n. 34/2014, c.d. Jobs Act.
\r\n1. Con riferimento alla disciplina inerente i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 8, co.2 della L. n. 223/91 con i lavoratori in mobilità, è stato precisato che agli stessi non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 368/01, in quanto già oggetto di una specifica disciplina e, pertanto, non dovranno essere computati ai fini del raggiungimento dei 36 mesi complessivi previsti dalla normativa sul contratto a termine e non potranno avere durata massima superiore a 12 mesi.
\r\n2. In merito, invece, al computo dei 36 mesi complessivi è stato precisato che andranno considerati tutti i rapporti di lavoro intercorsi tra il medesimo lavoratore e datore di lavoro ai fini del raggiungimento del suddetto limite massimo.
\r\n3. Sulla possibilità di superare la durata massima complessiva dei 36 mesi, con una “prosecuzione di fatto”, è stato chiarito che tale facoltà è consentita ai sensi dell’art. 5 co. 1 e 2, previo riconoscimento della maggiorazione prevista. Sul punto, si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’Avviso Comune del 10 aprile 2008 è consentita, in deroga al limite dei 36 mesi complessivi, la sottoscrizione di un ulteriore contratto di durata massima pari a 8 mesi.
\r\n4.In merito al computo, ai fini del raggiungimento dei 36 mesi complessivi, dei contratti di somministrazione a tempo determinato, è stato nuovamente precisato che tale limitazione è riferita ai contratti a termine e, pertanto, raggiunto tale limite massimo (considerando anche i rapporti in somministrazione), non sarà più possibile stipulare contratti a tempo determinato, mentre sarà ancora possibile stipulare contratti di somministrazione a termine.
\r\n5. E’ stato comunicato, inoltre, che i contratti di lavoro intermittente stipulati a tempo determinato non rientrano nella disciplina di cui al D. Lgs. n. 368/01.
\r\n6. Con riferimento, poi, alla disciplina delle proroghe, ammesse fino ad un massimo di 5, è stato precisato che non essendo riferite al singolo contratto di lavoro, ma alla totalità di rapporti intercorsi tra stesso lavoratore e datore di lavoro, andranno conteggiate tutte le proroghe, anche se effettuate precedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 34/2014, fino al raggiungimento del nuovo numero massimo.
\r\n7. Per ciò che concerne la recente disposizione inserita nell’ambito della L. n. 78/2014 che consente di considerare il congedo di maternità di cui all’art. 16, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001, quale periodo utile ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza, è stato chiarito che tale periodo verrà considerato, con riferimento al contratto dell’edilizia, nell’ambito dei 36 mesi previsti.
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Nell'area riservata è stata pubblicata la circolare n. 55 : Sospensione dell'obbligo di procedure alle assunzioni dei lavoratori disabili per quei datori di lavoro che hanno avviato procedure di incentivo all'esodo
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di agosto 2014 è risultato pari a 107,5 (base 2010 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01280112
\r\nTale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n8/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1
\r\n75% di 0,37348273 [indice agosto su indice dicembre 2013 x 100 - 100] = 0,140056.
\r\nTOTALE = 0,280112
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 agosto 2014 ed il 14 settembre 2014.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
allegato