Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia , per segnalare che il Ministero del lavoro e il Ministero degli interni hanno fornito ulteriori chiarimenti, con nota congiunta del 24 ottobre 2014, in tema di sanatoria dei lavoratori stranieri.
La nota precisa quanto segue:
Regolarizzazione contributiva delle posizioni dei lavoratori destinatari delle domande di emersione per lavoro subordinato non domestico da parte dei datori di lavoro tenuti alle denunce Uniemens all’INPS
Al fine di consentirne la definizione, il Ministero dell’Interno ha inviato all’INPS l’elenco delle domande di emersione per lavoro subordinato e quello dei codici fiscali dei lavoratori interessati all’emersione, affinché l’Istituto possa procedere alla verifica dei pagamenti contributivi effettuati a favore dei lavoratori stessi nel caso:
1) di apertura della specifica posizione contributiva (codice di autorizzazione “5W”);
2) di mancata apertura della specifica posizione contributiva (codice di autorizzazione “5W”) con versamento effettuato utilizzando la posizione contributiva già in precedenza attribuita dall’azienda per il versamento dei contributi dei lavoratori in forza e non interessati dal procedimento di emersione.
L’esito dell’incrocio dei predetti dati con le informazioni presenti sugli archivi delI’INPS sarà fornito agli Sportelli Unici dell’Immigrazione che potranno così avviare le procedure di richiesta del Durc sullo Sportello Unico Previdenziale, essendo comunque necessario acquisire la notizia di regolarità contributiva anche dall’INAIL e, per le imprese edili, dalle Casse Edili.
In caso di mancato pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a titolo di contribuzione per i lavoratori interessati, INPS, INAIL e Casse Edili, provvederanno a richiedere la regolarizzazione della contribuzione omessa con il preavviso di accertamento negativo di cui all’art. 7, comma 3, del dm 24 ottobre 2007.
La regolarizzazione da parte del datore di lavoro potrà avvenire anche con modalità rateale. In tal caso, il requisito di regolarità si considererà perfezionato con il pagamento della I? rata, consentendo la definizione da parte del SUI della domanda di emersione.
Qualora l’omessa contribuzione sia stata affidata per il recupero all’Agente della Riscossione, la rateazione dovrà risultare concessa dall’Agente competente alla data di emissione del Durc.
La procedura individuata consente la definizione delle domande di emersione sia nel caso in cui il rapporto di lavoro sia ancora in essere e il datore di lavoro non sia in regola con i versamenti contributivi, sia nei casi di:
1) rigetto della domanda per cause imputabili al datore di lavoro (comma 11-bis dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/12);
2) avvenuta cessazione del rapporto di lavoro (comma 11-ter del medesimo art. 5), intervenuta nelle more della procedura di emersione.
In entrambi i casi, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione in presenza di tutti i requisiti previsti, ivi compreso il pagamento di almeno 6 mesi di contributi.
Tardivo pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro
Per le domande di lavoro subordinato – così come per lavoro domestico – è legittimo il pagamento dei contributi pari ad almeno sei mesi (art. 5, comma 5, del d.lgs. 109/2012), anche quando lo stesso sia intervenuto tardivamente, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ossia in ritardo rispetto alla corretta tempistica.
Il pagamento tardivo dei contributi consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore beneficiario della domanda di emersione.
Il Ministero del Lavoro, con l’allegato interpello n. 28/2014, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 55, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, concernente la possibilità della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 c.c..
In risposta al quesito se il disposto in esame attenga le dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, ovvero quelle comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno, il dicastero ha precisato che, sebbene la disposizione riguardi l’articolo 55 nel suo complesso, deve intendersi riferita solo all’ipotesi di dimissioni presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino.
Le modifiche relative all’estensione temporale da 1 a 3 anni, operata dalla legge n. 92/12 (art. 4, comma 16) riguardano, infatti, esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse, volta a salvaguardare maggiormente la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore.
\r\n Contrattazione aziendale \r\n | \r\n\r\n L 924 Sgr. aziendale ex DI 14-02-2014 quota a favore del datore di lavoro \r\nL 925 Sgr. aziendale ex DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore \r\n | \r\n
\r\n Contrattazione territoriale \r\n | \r\n\r\n L 926 Sgr. territoriale ex DI 14-02-2014 quota a favore del datore di lavoro \r\nL 927 Sgr. territoriale ex DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore \r\n | \r\n
Con tre risposte ad istanza d'interpello, il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla corretta applicazione delle norme che regolano il funzionamento dei lavoratori per la sicurezza.
\r\nPer maggiori informazioni rimandiamo alla lettura della circolare n. 61 pubblicata nell'area riservata ai Soci