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ANAC: specificati gli obblighi informativi per gli interventi indifferibili

Il chiarimento sugli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, fornisce alle stazioni appaltanti alcune utili indicazioni in merito alle forme di semplificazione applicate ai lavori dichiarati “indifferibili”, introdotte l’autunno scorso dalla legge Sblocca Italia.
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Ciò in previsione di un sistema di controlli a campione che interesserà quegli appalti, che, come rilevato dalla stessa Autorità, beneficiando di regole semplificate, possono presentare maggiori rischi in merito al rispetto della normativa, anche europea, posta a tutela della concorrenza e della trasparenza.
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E’ quanto emerge dal Comunicato del Presidente del 5 febbraio 2015, pubblicato sul sito dell’Autorità nazionale anticorruzione, avente ad oggetto l’approfondimento dell’art. 9 del D.L. legge 12 settembre 2014, n. 133, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
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Infatti, tale articolo se, da una parte, stabilisce una corsia preferenziale per determinate tipologie di interventi che beneficiano di una semplificazione amministrativa e di una accelerazione delle procedure, dall’altra, affida all’ANAC il compito di controllarne la regolarità (comma 2-bis).
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Semplificazione e accelerazione
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L’articolo 9 citato introduce alcune forme di semplificazione per l’affidamento di lavori d’importo compreso fino alla soglia comunitaria (5.186.000 euro), qualora si verifichi una specifica fattispecie di “estrema urgenza”, che si aggiunge a quella prevista dal Codice dei contratti all’art. 57, comma 2, lett. c).
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In particolare, a mente della suddetta norma, costituisce “estrema urgenza” anche la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come “indifferibili” gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’AFAM (comma 1, lett. “a”), la mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici (comma 1, lett. “b”), l’adeguamento alla normativa antisismica (comma 1, lett. “c”) nonché la tutela ambientale e del patrimonio culturale (comma 1, lett. “d”).
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In merito ai suddetti interventi, il comma 2 dell’articolo sopra citato introduce le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, qualora l’appalto non abbia ad oggetto servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria o non sia previsto l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lettere b) e c) del Codice), ossia:
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1.    non si applicano il termini dilatori del c.d. “stand still” e quello processuale per la stipula del contratto di cui all’art. 11, commi 10 e 10-ter, del Codice (comma 2, lettera a),
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2.    i bandi sono pubblicati unicamente sul sito informatico della SA (comma 2, lettera b),
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3.    sono dimezzati i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e dei documenti complementari di cui all’art 122, commi 5 e 6, del Codice (comma 2, lettera c).
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In particolare, per tutti gli interventi di cui sopra (comma 1, lett. dalla “a” alla “d”), è ammesso il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, purché questa abbia rivolto invito ad almeno dieci operatori economici (comma 2, lettera d).
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Ma vi è di più, perché, sempre con riferimento alle procedure aventi ad oggetto lavori d’importo compreso fino alla soglia comunitaria, lo stesso comma amplia le possibilità della stazione appaltante di ricorrere alle procedure negoziate, purché queste rispettino i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
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Inoltre, per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di quelli AFAM (comma 1, lett. “a”), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché siano invitati almeno cinque operatori economici (comma 2, lettera e).
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Trattandosi nel caso specifico di interventi sotto soglia comunitaria, qualora l’importo dell’appalto sia superiore, è confermata la disposizione prevista dal Codice (art. 57, comma 6) che impone, ove possibile, alla stazione appaltante di individuare almeno tre (e non più dieci come invece previsto per il sotto soglia) operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato.
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Trasparenza e controlli
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In ragione delle suddette deroghe e semplificazioni, il comma 2-bis del suddetto articolo 9 (introdotto solo in sede di conversione) affida all’ANAC la verifica “a campione” della trasparenza e regolarità delle procedure.
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Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che gli appalti in questione sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio sui contratti pubblici (art. 7, comma 8, del Codice), e agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ad affidamento ed esecuzione di appalti (art. 37 del decreto legislativo 33/2013).
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Su questo presupposto normativo, nel comunicato del 5 febbraio u.s. l’Autorità ha chiarito che le stazioni appaltanti, dopo aver effettuato, preventivamente, la ricognizione volta a verificare la sussistenza delle condizioni di certificazione della «indifferibilità» dell’intervento, devono indicare che questo è indifferibile già nelle schede di rilevazione dei dati da inviare all'Autorità, specificando il tutto anche in sede di acquisizione del CIG, appositamente aggiornato per tale scopo (cfr. art. 7, comma 8 del Codice dei contratti, la cui applicazione è fatta salva dall’art. 9 del d.l. 133/2014).
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Inoltre, le stazioni appaltanti, ove ricorrano alle procedure di cui all’art. 9, comma 2, lettera d) del D.L. 133/2014, nella compilazione delle schede indicheranno, quale procedura di affidamento, la procedura negoziata ex art. 57, comma 6 del Codice, mentre, ove ricorrano alle procedure di cui all’art. 9, comma 2, lettera e) del d.l. 133/2014, indicheranno il cottimo fiduciario (art. 125 del Codice).
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Considerata, poi, l'urgenza degli interventi e la conseguente esigenza di tempestività dei controlli, nel comunicato è chiarito che le successive comunicazioni all’Autorità (relative ai dati su bandi, verbali di gara, soggetti invitati, importo di aggiudicazione, nominativo dell’affidatario, etc.) devono essere trasmesse entro 15 (quindici) giorni dalla data dell’affidamento, in luogo dei 30 (trenta) giorni ordinari (art. 7, comma 8 del Codice).
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Infine, l’Autorità chiude il comunicato con gli interventi relativi a beni culturali di cui all’art. 204 del Codice in cui le stazioni appaltanti, verificata l’indifferibilità dell’intervento, devono prima inoltrare alla stessa A.N.AC. l’invito a partecipare alla procedura rivolto a quindici concorrenti e, successivamente, entro quindici giorni dall’affidamento, trasmettere l’elenco dei soggetti invitati.
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Obiettivi
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Le comunicazioni della stazione appaltante, come sopra riportate e previste dallo stesso “sblocca-Italia”, sembrerebbero gettare le basi per una maggiore consapevolezza delle stazioni appaltanti sull’eccezionalità di tali procedure semplificate, rendendo possibile per l'A.N.AC. effettuare controlli a campione per evitare che l'«urgenza» nasconda violazioni delle regole anti-corruzione (articolo 9, comma 2-bis).
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Si allegano il testo del comunicato e dell’articolo 9 del D.L. legge 12 settembre 2014, n. 133, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, più volte citato.
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Regolamento per l’esercizio dell’attività consultiva in materia di appalti pubblici: precisazioni

Pubblicato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, un nuovo comunicato del Presidente, con il quale vengono forniti chiarimenti in relazione al Regolamento contenente le modalità operative per l'esercizio della funzione consultiva di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e decreti attuativi ed in materia di contratti pubblici, adottato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 14 gennaio 2015

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In particolare, viene definito, a titolo esemplificativo, l'elenco dei soggetti ammessi, ai sensi del suddetto Regolamento, a presentare quesiti all'Autorità, volti ad avviare l'esercizio dell'attività consultiva in materia di appalti pubblici.

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Si allega il testo del comunicato.

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Comunicato 24 febbraio 2015

A.N.AC.: on line il nuovo regolamento sull’attività consultiva

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato sul proprio sito il nuovo Regolamento concernente le modalità operative per l'esercizio della funzione consultiva di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi e, in materia di appalti pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 3 del "Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", adottato dalla stessa Autorità nella seduta del 2 settembre 2014.

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Anzitutto, il Regolamento, fa un quadro generale in merito alle diverse ipotesi in cui l'ANAC svolge una funzione consultiva, ossia:

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· ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n) del D.lgs. 163/2006, ai fini dell'esercizio della funzione di componimento delle controversie (cioè quando viene richiesto un parere di precontenzioso);

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· ai sensi dell'articolo 69, comma 3, del D.lgs. 163/2006, circa la compatibilità con il diritto comunitario delle condizioni particolari di esecuzione del contratto previste nel bando di gara o nella lettera di invito;

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· ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 82 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nel caso di revoca dell'incarico amministrativo di vertice (ivi compreso quello di segretario comunale o provinciale) o dirigenziale;

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· ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della citata legge n. 190/2012, in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni di cui all'art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

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Il Regolamento elenca poi le seguenti ipotesi, in cui l'Autorità svolge un'attività consultiva non espressamente prevista da specifiche disposizioni di legge, ossia:

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· ai sensi all'art. 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, se le richieste di parere dichiarate inammissibili, presentino comunque questioni giuridiche ritenute rilevanti;

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· in materia di prevenzione della corruzione, inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, codici di comportamento dei pubblici dipendenti e trasparenza, in ordine ai problemi interpretativi e applicativi posti dalla legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) e dai relativi decreti di attuazione;

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· ai fini dell'interpretazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (decreto su inconferibilità e incompatibilità presso la PA) nell'ambito della funzione di vigilanza.

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Quanto, invece, all'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento in esame, viene precisato che lo stesso disciplina l'attività consultiva svolta al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ovverosia al di fuori delle ipotesi in cui viene richiesto un parere di precontenzioso), nonché quella volta alla soluzione di questioni interpretative e applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai relativi decreti attuativi (c.d. legge anticorruzione).

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L'Autorità specifica, inoltre, che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento in esame i pareri espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge e gli atti di carattere generale ("determinazioni") su questioni interpretative e applicative ritenute di rilevante interesse per l'Autorità stessa a prescindere dalla formulazione di quesiti da parte di terzi e che comunque non riguardano fattispecie specifiche.

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Relativamente al procedimento per la formulazione dei pareri e degli orientamenti, il Regolamento attribuisce all'ufficio Precontenzioso e Affari giuridici dell'Autorità la valutazione preliminare della rilevanza delle istanze pervenute, sottoponendo al Presidente le proposte di formulazione di pareri e orientamenti, nonché le proposte motivate di archiviazione per la successiva sottoposizione al Consiglio.

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Circa i criteri per la formulazione dei pareri ed degli orientamenti, il Regolamento prevede che possano essere valutate le istanze presentate da pubbliche amministrazioni ed enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché da soggetti privati destinatari di un provvedimento nell'ambito di un procedimento della pubblica amministrazione o di un ente di diritto privato in controllo pubblico. Al di fuori di tali ipotesi, l'Autorità non istruisce istanze provenienti da soggetti privati; tuttavia, l'istanza sarà oggetto di valutazione ai fini dell'eventuale esercizio dell'attività di vigilanza.

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I criteri di valutazione della rilevanza delle istanze pervenute, sono individuati come segue:

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a) carattere di novità della tematica oggetto della richiesta;
b) portata generale della questione giuridica sollevata e utilità nell'orientare altri soggetti destinatari della normativa;
c) particolare complessità della disposizione normativa in relazione alla quale è richiesto il parere;
d) rilevanza della questione, quale presupposto per l'esercizio dell'attività di vigilanza;
d) importanza della richiesta sotto il profilo dell'impatto socio-economico;
e) significatività dei profili individuati in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall'Autorità.

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Infine, il Regolamento stabilisce che i pareri e gli orientamenti approvati dal Consiglio vengono trasmessi all'ufficio comunicazione per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Autorità e che della pubblicazione viene data comunicazione agli interessati mediante posta elettronica certificata. Viene, inoltre previsto un termine di 60 giorni per la risposta alle richieste di informazioni decorrente dal ricevimento delle stesse, a condizione, però, che il richiedente abbia indicato un indirizzo di posta elettronica.

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Si allega il testo del regolamento in commento.

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1 allegato

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Nuovo Regolamento Funzione Consultiva

Irregolarità in gara: per l’ANAC la sanzione si paga solo nel caso di regolarizzazione

L’ANAC definisce, con una nuova determinazione, “i criteri interpretativi del nuovo soccorso istruttorio con sanzione, di cui al comma 2 bis dell’articolo 38 e al comma 1 ter dell’articolo 46 del D.lgs. 163/2006”: Si rimanda alla lettura della circ.n.22 pubblicata nell'area riservata - Sezione Circolari.

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ANAC: on line l’Atto di Segnalazione sulla disciplina delle verifiche antimafia mediante White List

Pubblicato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il testo dell'Atto di Segnalazione inviato a Governo e Parlamento, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. f), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, relativo alla disciplina delle verifiche antimafia mediante White List.

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Si allega il testo dell'Atto.

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Atto di Segnalazione 1_2015

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