Il Consiglio dell'ANAC, nella seduta del 22 luglio, ha deliberato la pubblicazione del provvedimento ricognitivo finale contenente l'elenco dei Soggetti aggregatori ex art. 9 del D.L. 66/14 convertito nella legge 23 giugno 2014 n. 89.
\r\nCon tale delibera si prende atto dell'elenco dei soggetti aggregatori risultante in esito alla definizione della procedura prevista dagli artt. 3 e 4 del DPCM 11 novembre 2014 e al parere espresso dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 18 giugno e 16 luglio 2015, come da documentazione agli atti dell'Autorità.
\r\nSi allega il testo della delibera, che riporta sia gli iscritti nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del D.L. n. 66/14 nonché quelli esclusi dall'elenco, per carenza dei requisiti oggettivi e si fa riserva di ulteriore commento.
\r\nAllegato
\r\nANAC.soggetti.aggregatori.22.07.15
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Si comunica che nel Supplemento Ordinario n. 1 alla GURS n. 29 del 17 luglio 2015 è stata pubblicata la L.R. n. 13 del 10 luglio 2015, concernente "Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici".
\r\nSi comunica che nel Supplemento Ordinario n. 1 alla GURS n. 29 del 17 luglio 2015 è stata pubblicata la L.R. n. 14 del 10 luglio 2015, concernente " Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.
\r\n1 allegato
\r\nCon un Comunicato stampa-congiunto, pubblicato il 30 giugno 2015, l'Anac e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rendono noto che la verifica della regolarità contributiva ai fini dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, ai sensi dell'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, dovrà avvenire esclusivamente attraverso la nuova procedura di acquisizione del DURC nelle modalità previste dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1 giugno 2015), così come specificate dallo stesso Ministero con circ. n. 19/2015.
\r\nLa data ultima per utilizzare il sistema AVCpass è, infatti, scaduta il 30 giungo scorso, che coincide altresì con data entro cui saranno comunque evase regolarmente le richieste di riscontro secondo le previgenti modalità di richiesta.
\r\nDi conseguenza, il nuovo sistema del Durc online, in vigore dal 1° luglio 2015, separerà il controllo di regolarità contributiva da quello di tutti gli altri requisiti di partecipazione, per i quali sarà ancora utilizzato il sistema "Avcpass", che rimane, ai sensi dell'art. 6-bis del codice dei contratti, obbligatorio per le gare nei Settori ordinari di importo superiore ad Euro 40.000,00.
\r\nL'uscita del nuovo Durc on-line dall'accentramento tramite "Banca-dati nazionale", determina per le Amministrazioni la necessità di utilizzare più accessi informatici (e non più una sola, "Avcpass") per la verifica dei requisiti di ammissione in gara.
\r\nCiò in ragione della espressa previsione legislativa secondo la quale la nuova modalità di acquisizione del DURC «assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici» istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 4, comma 3, D.L. n. 34/2014).
\r\n1 allegato
\r\nSulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2015 è stato pubblicata la delibera dell'ANAC 9 dicembre 2014 relativa a "Autofinanziamento per l'anno 2015", in cui per il 5° anno consecutivo non è stato previsto alcun aumento, rispetto agli importi dovuti all'Autorità per l'espletamento della sua attività di vigilanza.
\r\nSi ricorda, con l'occasione, che sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nell'entità e con le modalità previste dalla delibera stessa, i seguenti soggetti pubblici e privati:
\r\na) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;
b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a) ;
c) le società organismo di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Nella delibera viene riportata, in apposita tabella, l'entità della contribuzione, nonché stabiliti modalità e termini di versamento della stessa.
\r\nSi richiama l'attenzione, infine, sul fatto che il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti sopra individuati, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva e che in caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.
\r\nSi allega:
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