Con l'ordinanza in oggetto, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria le questioni dell'obbligo di indicazione, già in sede di partecipazione, dei nominativi dei subappaltatori, nonché dei costi della sicurezza aziendale.
\r\nLa prima questione attiene, com'è noto, alla necessità (o meno) dell'indicazione del nominativo dei subappaltatori in sede di offerta da parte dei concorrenti di una gara di appalto, i quali abbiano dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'affidamento, per le quali non risultino in possesso della richiesta qualificazione.
\r\nLa seconda questione attiene, invece, ad un profilo di diritto intertemporale, relativo alla tematica dei costi della sicurezza aziendale. Al riguardo, infatti, com'è noto, l'Adunanza Plenaria n. 3/2015 ha statuito nel senso dell'obbligatorietà di detta indicazione, non potendo il relativo accertamento rimettersi alla fase, successiva e solamente eventuale, della verifica di congruità dell'offerta economica.
\r\nTuttavia, la perdurante difformità di indirizzi giurisprudenziali che hanno originato la citata sentenza, ha posto un problema applicativo dei principi enunciati con riferimento alle procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita anteriormente al recente pronunciamento della stessa adunanza plenaria.
\r\nDi conseguenza, la quarta sezione ha reputato opportuno rimettere all'Adunanza Plenaria il chiarimento in ordine al "regime" cui assoggettare, le procedure antecedenti all'arresto giurisprudenziale da ultimo consolidatosi e se sia per questa possibile utilizzare l'istituto del soccorso istruttorio.
\r\nPiù precisamente, la questione deferite all'Adunanza Plenaria sono le seguenti:
\r\na) se sia o meno obbligatoria, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. nr. 163/2006 e delle norme connesse, l'indicazione già in sede di presentazione dell'offerta del nominativo del subappaltatore, qualora il concorrente sia privo dei necessari requisiti di qualificazione per talune categorie scorporabili ed abbia espresso l'intento di subappaltare tali prestazioni;
b) se, ammessa la risposta affermativa al quesito che precede, per le procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita anteriormente al pronunciamento della Plenaria, sia possibile ovviare all'eventuale omissione attraverso il rimedio del c.d. soccorso istruttorio, e quindi invitando il concorrente interessato a integrare la dichiarazione carente;
c) se, in relazione all'obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi per gli oneri di sicurezza aziendale, affermato anche per gli appalti di lavori dalla sentenza nr. 3 del 2015, sia del pari possibile, per le procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita anteriormente al ridetto pronunciamento, ovviare all'eventuale omissione attraverso il rimedio del c.d. soccorso istruttorio, e quindi invitando il concorrente interessato a integrare o precisare la dichiarazione carente.
\r\nIn allegato : ordinanza.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015 è stato pubblicato il Regolamento ANAC relativo a "Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".
\r\nIl nuovo Regolamento, predisposto con riferimento alle modifiche introdotte nel Codice dei contratti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sostituisce il precedente.
\r\nNella Gazzetta Ufficiale n. 147/2015 è stata pubblicata la Delibera ANAC 27 maggio 2015 concernente "Modifiche al regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", con la quale, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di approvare alcune modifiche al Regolamento di cui sopra.
\r\nPertanto, come specificato dalla stessa Autorità, nelle more della predisposizione di un formulario on line, ed ai fini della compilazione delle istanze di precontenzioso, il formulario allegato al Regolamento è integralmente sostituito dal formulario allegato alla deliberazione sopra individuata.
\r\nSi fa riserva di eventuale/ulteriore commento.
\r\n1 allegato
\r\nSulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2015, è stata pubblicata la Determinazione 8/2015 relativa alle "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".
\r\nLe Linee guida, già pubblicate dall'ANAC e poste in consultazione pubblica dal 25 marzo al 15 aprile 2015, sono volte, in particolare, ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e definiscono altresì le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento.
\r\nLe Linee guida sono rivolte, inoltre, alle amministrazioni pubbliche che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici.
\r\nL'applicazione delle Linee guida è sospesa, invece, per le società con azioni quotate e per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate, per le quali saranno emanate specifiche Linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che l'A.N.AC. e il MEF hanno avviato con la CONSOB.
\r\nSi fa riserva di eventuale/ulteriore commento.
\r\n1 allegato
\r\nIl prossimo 7 luglio alle ore 16,00 all'Assemblea Regionale Siciliana è in discussione il disegno di legge n.488/762 A di modifica alla legge regionale n.12 del 12 luglio 2011, circa anche il criterio di aggiudicazione dei lavori.
\r\nLa modifica riguarda in maniera significativa l'attività delle nostre imprese. Ecco perché è opportuno presenziare ai lavori d'aula per manifestare l'importanza che il provvedimento riveste per la categoria e per questo si invitano i Sigg.ri associati a partecipare alla discussione al disegno di legge.
\r\nCertamente a tutti noi non sfugge la delicatezza del momento per questo confidiamo in una risposta degli associati.
E' obbligatorio per i concorrenti indicare, all'atto della partecipazione gli oneri di sicurezza aziendali e per la stazione appaltante mettere evidenza tale onere. Quest'ultima non potrà altresì esimersi dal considerare l'evoluzione interpretativa espressa dell'Autorità in tema di soccorso istruttorio.
\r\nQueste le indicazioni espresse nel Comunicato del Presidente del 27 maggio 2015 - pubblicato sul sito istituzionale dell'A.N.AC., Autorità Nazionale Anticorruzione – che rivede parzialmente la disciplina contenuta dal bando-tipo n. 2, concernente l'"Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso".
\r\nIn particolare, il Comunicato fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni sia sul tema degli oneri della sicurezza aziendali, sia su quello del soccorso istruttorio; ciò in considerazione dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali, e in attesa di un più completo adeguamento del bando-tipo n. 2/2014.
\r\nRiguardo alla prima novità, il fine è di evitare l'errato affidamento dei concorrenti in ordine all'assenza dello specifico obbligo di indicare espressamente nell'offerta gli oneri di sicurezza aziendali.
\r\nPertanto, l'Autorità, rivedendo la posizione precedentemente espressa, si dichiara a favore dell'orientamento più recente, palesato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 3 del 20 marzo 2015), ed inserisce nel bando-tipo la seguente frase: «La dichiarazione dovrà contenere altresì l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 87, comma 4, del Codice» (punto 1 del paragrafo 17.1 n. 2).
\r\nInoltre, la stessa Autorità precisa che le stazioni appaltanti devono:
• in futuro, prevedere espressamente l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 87, comma 4, del Codice nel modello di dichiarazione di offerta economica allegato al bando;
• per gli appalti per cui non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, inserire un espresso chiarimento al bando sul proprio profilo informatico, specificando che i concorrenti dovranno indicare già in sede di offerta gli oneri di sicurezza, valutando altresì l'opportunità di posticipare il termine per la presentazione delle offerte.
In tema di soccorso istruttorio, l'Autorità – in linea ancora una volta con la posizione più volte espressa dall'ANCE - chiarisce alle stazioni appaltanti la necessità di coordinare il bando-tipo n. 2/2014 con quanto chiarito nella determinazione n. 1/2015, e, pertanto, solo nei limiti ivi previsti, di procedere all'esclusione del concorrente dopo l'infruttuosa richiesta di regolarizzazione.
\r\n1 allegato
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