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Debiti Pa: Ance, allentare il Patto per pagare tutte le imprese

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Bene la reazione dell'Italia al richiamo di Bruxelles ma bisogna pagare tutti
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a cominciare dall'edilizia
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“Registriamo con favore che le azioni per risolvere il problema dei pagamenti PA che l’Italia ha illustrato ieri a Bruxelles riprendono molte delle proposte avanzate dall’Ance un mese fa in occasione dell’incontro con il Vice Presidente della Commissione Ue, Antonio Tajani.”
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Pagamento di tutti i debiti pregressi, certificazione automatica dei debiti PA, monitoraggio costante dei tempi di pagamento e sanzioni dissuasive per gli enti  che non pagano o non certificano i crediti “sono misure fondamentali per ristabilire la correttezza dei rapporti tra Stato e imprese”, sottolinea Buzzetti.
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Ma per avere certezza che nella nuova tranche di pagamento che il Governo si appresta a varare in queste ore ci sia spazio anche per le imprese di tutta la filiera edile, tra le più tartassate dalla piaga dei mancati pagamenti, l’Ance torna a ribadire la necessità di predisporre un allentamento mirato del Patto di stabilità.
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“L’azione sui pagamenti deve necessariamente comprendere un forte intervento sul Patto di stabilità interno in due direzioni: una immediata per pagare tutto il pregresso ed una riforma strutturale del Patto, che ancora oggi blocca 5 miliardi di euro già disponibili nelle casse degli enti”, chiede con forza il Presidente dei costruttori.
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Regime IVA Registro per le cessioni e locazioni di immobili. Le novità dal 2014

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L’ANCE ha aggiornato il proprio Vademecum riepilogativo della disciplina IVA applicabile alle cessioni e locazioni di immobili, contenuta nell’art.10, comma 1, nn.8, 8-bis ed 8-ter, del D.P.R. 633/1972.
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Il vademecum tiene conto delle novità in materia di imposte d’atto per i trasferimenti immobiliari, applicabili dal 1° gennaio 2014, introdotte:
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o   dall’art.10 del D.Lgs. 23/2011 (cd. “federalismo fiscale municipale”).
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In particolare, ai fini dell’Imposta di Registro, viene riscritto integralmente l’art.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 e viene prevista, tra l’altro, l’introduzione di due sole aliquote (2% per l’acquisto della «prima casa» e 9% in tutti gli altri casi);
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o   dall’art.26 del D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 128/2013 (cd. “decreto Istruzione”).
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Infatti, dal 1° gennaio 2014, vengono previste:
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-       l’applicabilità delle imposte Ipotecaria e Catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, nell’ipotesi in cui sia dovuta l’imposta proporzionale di Registro (9% o 2% per la «prima casa»);
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-       l’aumento della misura fissa delle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale, che è passata da 168 euro a 200 euro.
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La Guida è aggiornata, altresì, con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella:
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-       recente C.M. 2/E del 21 febbraio 2014, nella quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi sulla citata riforma delle imposte d’atto (Registro, Ipotecaria e Catastale) applicabili ai trasferimenti immobiliari,
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-       C.M. 22/E del 28 giugno 2013,con la quale sono state esplicitate le modalità di esercizio dell’opzione per l’imponibilità ad IVA delle cessioni e locazioni di fabbricati, a seguito delle modifiche apportate a tale disciplina dal D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 134/2012 (cd. “decreto Sviluppo”).
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Il documento è articolato evidenziando il diverso regime fiscale applicabile a seconda della tipologia dell’immobile e al tipo di operazione: abitazione o fabbricato strumentale in base alla relativa categoria catastale; cessione o locazione.
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Nel Vademecum, inoltre, è stata inserita una sezione relativa all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile(cd. “reverse charge”) sia per le cessioni di fabbricati abitativi imponibili ad IVA su opzione (effettuate dall’impresa costruttrice/ristrutturatrice dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori), sia per le cessioni di fabbricati strumentali imponibili ad IVA su opzione (effettuate da qualsiasi impresa anche non costruttrice/ristrutturatrice).
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Viene esaminato, altresì, il regime IVA applicabile, sotto il profilo delle cessioni, agli immobili pertinenziali ad abitazioni, richiamando, al contempo, alcuni chiarimenti forniti in materia dall’Agenzia delle Entrate.
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Da ultimo, si segnala che il Vademecum, nella parte finale, contiene delle tabelle riassuntive, riferite sia alle abitazioni, sia ai fabbricati strumentali, che riportano una casistica delle cessioni e locazioni previste dalla normativa, e comprendono le aliquote IVA e delle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale applicabili per ciascuna operazione.
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DL 16/2014 cd. “Salva Roma-ter”- Modifica alla TASI ed ulteriori misure fiscali

Nell'area riservata è pubblicata la circolare  cd “Salva Roma-ter”-DL 16/2014  Modifica alla TASI ed ulteriori misure fiscali

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Regolamento prodotti da costruzione: dichiarazione di prestazione anche su sito web

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Sono state stabilite, con Regolamento UE n. 157/2014 entrato in vigore il 24 febbraio 2014, le condizioni per rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione
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Il Regolamento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE dei medesimi prodotti, infatti, prevede la possibilità per i fabbricanti di mettere a disposizione su un sito web, in alternativa alla consegna su supporto cartaceo o in formato elettronico, la copia della dichiarazione di prestazione che accompagna la fornitura del singolo prodotto da costruzione. 
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I fabbricanti che intendano avvalersi di tale possibilità devono rispettare le seguenti condizioni:
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  1. garanzia che il contenuto della dichiarazione di prestazione non sarà modificato dopo essere stato reso disponibile sul sito web;
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  3. garanzia che il sito web verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;
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  5. garanzia che la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai destinatari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione (o per un periodo diverso stabilito, mediante atto delegato della Commissione europea, per famiglie di prodotti da costruzione in funzione della durata prevista o del ruolo rivestito dal prodotto da costruzione nelle opere di costruzione);
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  7. garanzia di dare istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione redatte per tali prodotti disponibili sul sito web.
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Inoltre, per far sì che il modulo elettronico di una dichiarazione di prestazione corrispondente a un determinato prodotto sia facilmente identificabile, i fabbricanti devono collegare il prodotto da essi commercializzato a una determinata dichiarazione di prestazione, mediante il codice di identificazione unico del prodotto-tipo, che va indicato nella dichiarazione di prestazione. 
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Si ricorda che, ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011, la dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. I contenuti della dichiarazione di prestazione sono riportati nell’Allegato III al Regolamento e comprendono, tra l’altro:
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  • il riferimento del prodotto-tipo;
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  • il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili;
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  • l’uso previsto del prodotto;
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  • l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere obbligatoriamente dichiarata, a meno di norme nazionali che specifichino le caratteristiche da dichiarare;
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  • le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.
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 Si ricorda infine che il Regolamento prevede delle deroghe alla dichiarazione di prestazione.
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 Tali deroghe, indicate all’articolo 5, intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.
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 L’elenco delle norme armonizzate in vigore, di cui si allega l’ultimo aggiornamento, è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul sistema NANDO
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