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Fatturazione elettronica nei confronti della P.A.- Aggiornato il Dossier ANCE

Nuovo aggiornamento del Dossier ANCE sulla fatturazione elettronica nei confronti della P.A., alla luce delle ulteriori indicazioni operative emanate dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
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Si tratta, in particolare, delle specifiche tecniche relative, rispettivamente, al Sistema di Interscambio (SdI – www.fatturapa.gov.it)[1], che consente di procedere all’invio delle fatture elettroniche, ed all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – www.indicepa.gov.it), che identifica gli uffici della P.A. deputati in via esclusiva alla ricezione delle stesse, mediante un apposito codice[2].
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Le specifiche tecniche tengono conto della Circolare congiunta 31 marzo 2014, n.1 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze e del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha fornito le prime linee guida sull’applicabilità di tale modalità di fatturazione.
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Come noto, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), l’art.1, co. 209-214 della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) prevede l’introduzione graduale:
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  • dell’obbligo di fatturazione, in forma elettronica, delle operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni.
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In particolare, la fattura elettronica diventerà obbligatoria:
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-       dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, come individuati nell’elenco ISTAT, allegato in estratto;
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-       dal 6 giugno 2015, per le fatture emesse nei confronti delle altre P.A.(ad es. la Presidenza del Consiglio dei Ministri), ad eccezione delle Amministrazioni locali (ad es. i comuni)[3].
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  • del duplice divieto, da parte della P.A., di accettazione di fatture emesse in forma cartacea e di pagamento delle stesse.
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In attuazione delle citate disposizioni della legge Finanziaria 2008 è successivamente intervenuto il D.M. 3 aprile 2013, n.55 (in vigore dal 6 giugno 2013)[4].
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Si evidenzia, a tal riguardo, che nel D.M. 55/2013 è contenuta una schematizzazione del meccanismo di trasmissione e ricezione della fattura elettronica.
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Alla luce delle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche SdI ed IPA, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare il Dossier operativo relativo alla nuova disciplina della fatturazione elettronica[5].
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Al riguardo, si ricorda che le imprese, obbligate ad emettere, dal 6 giugno 2014, le fatture elettroniche, da trasmettere attraverso il nuovo Sistema di Interscambio, possono trovare tutte le modalità operative sul sito istituzionale www.fatturapa.gov.it che dedica, peraltro, un’apposita sezione agli adempimenti a cui sono tenuti i cedenti/prestatori.
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Si sottolinea, ad ogni buon fine, che l’utilizzo della fatturazione elettronica fa salve le disposizioni relative ai termini di pagamento e alla decorrenza degli interessi moratori, previste dal codice dei contratti pubblici e dal D.Lgs. 192/2012.
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Per completezza, si precisa che, per le operazioni nelle quali il committente non sia una P.A. (ad es. contratti di appalto privati), resta ferma la fatturazione in forma cartacea.
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Sul tema, Confindustria sta organizzando un seminario, previsto nel mese di maggio, con approfondimenti sulla nuova disciplina della fatturazione elettronica, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di esperti dell’Agenzia delle Entrate, di Sogei, e dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
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Con successiva comunicazione, l’ANCE informerà la rete associativa sulla data, il programma dei lavori, nonché sulle modalità di partecipazione al seminario, che ha lo scopo di agevolare le imprese sull’utilizzo di tale meccanismo.

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[1] La creazione della piattaforma informatica SdI è stata prevista con il D.M. 7 marzo 2008 (in attuazione dell’art.1, co.212, della legge 244/2007).
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[3]Per quel che riguarda, infatti, le prestazioni eseguite nei confronti delle Amministrazioni locali, gli obblighi di fatturazione elettronica vengono demandati ad uno specifico Decreto ministeriale.
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[4] Si tratta di un Decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata.
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Invio Informazioni del medico competente:termine rinviato al 30 aprile

E’ stato rinviato al 30 aprile 2014 il termine fissato per ogni anno dall’art. 40, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per l’invio telematico, tramite il portale dell’INAIL, delle informazioni relative ai dati aggregati e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (secondo il modello di cui all’Allegato 3B del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), ad opera del medico competente.

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Lo ha comunicato con una nota il Ministero della Salute.

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La precedente scadenza era fissata al termine del primo trimestre dell’anno, ovvero al 31 marzo scorso

D.lgs n. 39/2014. Certificato penale per rapporti di lavoro con minori. Circ min. n. 9/2014

Fornite dal Ministero del lavoro le istruzioni operative in ordine all’obbligo per i datori di lavoro, che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, di richiedere il certificato penale.

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Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

La nuova direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale e i lavori di demolizione

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Per la prima volta, nel testo della direttiva VIA, sono stati esplicitati i lavori di demolizione
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Infatti, nell’Allegato IV della direttiva, che contiene l’indicazione delle informazioni che devono essere fornite col Rapporto Ambientale, viene chiarito che deve essere data la descrizione dell’ubicazione del progetto, delle sue caratteristiche fisiche compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari.
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L’inclusione dei lavori di demolizione è la conseguenza di una sentenza della Corte di Giustizia relativa alla causa C-50/09:
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L’Irlanda:
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– non avendo trasposto l’art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE,
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– non avendo provveduto affinché, in caso di compresenza di poteri di decisione su un determinato progetto spettanti tanto alle autorità irlandesi incaricate della pianificazione territoriale quanto all’Agenzia per la protezione dell’ambiente, fossero pienamente rispettate le prescrizioni dettate dagli artt. 2 4 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e
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avendo escluso i lavori di demolizione dall’ambito di applicazione della propria normativa di trasposizione della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva
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