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“Split payment” e “reverse charge”: Nuovo Modello per i rimborsi del credito IVA

Approvato il nuovo Modello IVA TR, da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate per richiedere il rimborso, o l'utilizzo in compensazione, del credito IVA trimestrale derivante anche dalle operazioni assoggettate al meccanismo dello "split payment", in vigore dal 1° gennaio 2015.

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Questo il contenuto del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot.2015/39968 del 20 marzo 2015, pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, la cui emanazione si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate dall'art.13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. "decreto semplificazioni fiscali") alla procedura dei rimborsi dei crediti IVA.

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Il Modello è stato adeguato, inoltre, per tener conto dell'entrata in vigore del sistema della "scissione dei pagamenti" (cd. "split payment", di cui all'art.17-ter del D.P.R. 633/1972) nelle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni[1], nonché dell'estensione del meccanismo del "reverse charge" ad alcune prestazioni di servizi riguardanti gli edifici (art.17, co.6, lett.a-ter, del citato D.P.R. 633/1972)[2].

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Il nuovo Modello IVA TR, disponibile unitamente alle relative istruzioni e da utilizzare a decorrere dalle richieste di rimborso o di compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2015, contiene le seguenti novità:

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· nuove fattispecie assoggettate al meccanismo del "reverse charge", incluse quelle previste dall'art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972, riguardanti i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici e che, per il settore edile, si aggiungono a quelle rese in subappalto, assoggettate al meccanismo già dal 2007.

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Tali operazioni vanno indicate, solo per l'imponibile, nel rigo TA12, con l'avvertenza che per le stesse, a differenza delle prestazioni rese da subappaltatori di lavori edili[3], non è prevista alcuna priorità nel rimborso del credito IVA;

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· operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni assoggettate al meccanismo della "scissione dei pagamenti" (cd. "split payment", previsto dall'art.17-ter del D.P.R. 633/1972).

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L'imponibile di tali operazioni va indicato nel rigo TA13.

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Inoltre, tenuto conto che, per queste, spetta il rimborso in via prioritaria del credito IVA[4], è stato individuato l'apposito codice 6, da indicare nel rigo TD8, riservato proprio ai "soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art.17-ter". Nello stesso rigo, nel campo 2-"Imposta relativa alle operazioni di cui all'articolo 17-ter", dovrà essere indicato l'ammontare dell'imposta applicata su queste operazioni, alla luce del fatto che il rimborso prioritario spetta entro il limite di tale importo;

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· apposizione del visto di conformità e attestazione delle condizioni patrimoniali e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, qualora l'ammontare del credito IVA chiesto a rimborso sia di importo superiore a 15.000 euro (ai sensi del nuovo art.38-bis del D.P.R. 633/1972, come riscritto dall'art.13 del D.Lgs. 175/2014)[5].

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I contribuenti, richiedenti il rimborso del credito IVA per un ammontare superiore a 15.000 euro ed esonerati dal prestare garanzia[6], devono indicare nel rigo TD8 – campo 3 "Esonero garanzia" il codice 1, per specificare che l'istanza è dotata di visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni patrimoniali e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi[7].

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Come chiarito dalla C.M. 32/E/2014, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione dello specifico riquadro del rigo TD8 del Modello, fermo restando che la stessa, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d'identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia l'istanza ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

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Anche il visto di conformità deve essere apposto direttamente nell'apposito riquadro del rigo TD8, riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

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Resta fermo che il credito IVA, oltre che essere chiesto a rimborso, può essere utilizzato anche in compensazione con altre imposte o contributi (cd. compensazione "orizzontale" o "esterna", mediante Modello F24, ai sensi del combinato disposto dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997 e dell'art.8 del D.P.R. 542/1999).

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A tale scopo, il contribuente indicherà nella sezione 2 del quadro TD del Modello TR gli importi del credito IVA chiesti a rimborso (rigo TD6) e/o utilizzati in compensazione (rigo TD7).

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Si ricorda, infine, che, come chiarito dalla R.M. 99/E/2014, il contribuente può variare la scelta di utilizzo (tra rimborso e compensazione, o viceversa) del credito IVA trimestrale, trasmettendo un nuovo Modello TR anche oltre i termini stabiliti per la sua presentazione (ossia anche oltre l'ultimo giorno del mese successivo al termine del trimestre di riferimento).

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In tal modo, può essere operata la modifica della scelta:

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- da rimborso a compensazione, a condizione che l'ufficio territorialmente competente non abbia già concluso la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento,

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- da compensazione a rimborso, a condizione che il credito non sia stato utilizzato in compensazione prima della rettifica dell'istanza originaria.

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[1] Cfr. ANCE "Split payment e reverse charge – Interrogazione parlamentare n. 3-01735" - ID n. 19752 del 18 marzo 2015; ANCE "Split Payment" – Rimborsi IVA prioritari – In G.U. il D.M. 20 febbraio 2015"- ID n. 19559 del 04 marzo 2015; ANCE "Split Payment – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM attuativo" - ID n. 19212 del 5 febbraio 2015; ANCE "Split Payment – Il MEF anticipa il DM attuativo in corso di pubblicazione in GU"- ID n. 19172 del 2 febbraio 2015; ANCE "Split Payment" – Azioni ANCE e richiesta segnalazioni- ID n. 18963 del 16 gennaio 2015; ANCE "Split Payment" – Comunicato Stampa del MEF- ID n. 18874 del 9 gennaio 2015; ANCE "Legge di Stabilità 2015 – Pubblicazione in GU – Misure fiscali d'interesse per il settore"– ID N. 18852 dell'8 gennaio 2015; ANCE "Definitiva approvazione del DdL Stabilità 2015 – Le misure fiscali d'interesse per il settore"- ID N. 18766 del 23 dicembre 2014.; ANCE "Split Payment" – Entrata in vigore ed azioni ANCE - ID n. 18854 dell'8 gennaio 2015;
[2]Cfr. ANCE "Split payment e reverse charge – Interrogazione parlamentare n. 3-01735"- ID n. 19752 del 18 marzo 2015; ANCE "Estensione del "reverse charge" – Primi orientamenti ANCE"- ID n. 19094 del 27 gennaio 2015; ANCE "Legge di Stabilità 2015 – Pubblicazione in GU – Misure fiscali d'interesse per il settore"– ID N. 18852 dell'8 gennaio 2015; ANCE "Definitiva approvazione del DdL Stabilità 2015 – Le misure fiscali d'interesse per il settore"- ID N. 18766 del 23 dicembre 2014.
[3] Il rimborso prioritario del credito IVA derivante dall'applicazione del "reverse charge" nei subappalti di lavori edili (di cui all'art.17, co.6, lett.a, del D.P.R. 633/1972) è riconosciuto ai sensi del D.M. 22 marzo 2007, nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste (art.2 del medesimo D.M.), quali:
- esercizio dell'attività da parte dell'impresa richiedente da almeno 3 anni,
- credito IVA chiesto a rimborso di importo pari o superiore:
o a 10.000 euro in caso di rimborso annuale, o a 3.000 euro per quello trimestrale,
o al 10% dell'ammontare dell'IVA assolta sugli acquisti effettuati nell'anno o nel trimestre cui si riferisce il rimborso.
Si precisa, inoltre, che, ai fini del rimborso del credito IVA derivante dall'applicazione del "reverse charge" nei subappalti di lavori edili, nel Modello IVA TR-2015, tali operazioni vanno sempre indicate, solo per l'imponibile nel rigo TA12, con l'ulteriore avvertenza di indicare nel rigo TD8 – campo 1 "Erogazione prioritaria" il codice 1, riservato proprio ai "soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma,dell'articolo17".
[4] Il rimborso prioritario del credito IVA derivante dall'applicazione dello "split payment" (di cui all'art.17-ter, del D.P.R. 633/1972) è riconosciuto ai sensi art.8 del D.M. 23 gennaio 2015, così come modificato dall'art.1 del D.M. 20 febbraio 2015.
[5]Cfr. ANCE "Semplificazioni fiscali" - Rimborso del credito IVA – C.M. 32/E/2014" - ID n. 19361 del 16 febbraio 2015.
[6] In proposito, si ricorda che i cd. contribuenti "non virtuosi" che intendano richiedere rimborsi IVA superiori a 15.000 euro devono presentare idonea garanzia patrimoniale (titoli di Stato, fideiussione). Si tratta, in particolare dei soggetti che:
- esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni, diversi dalle imprese cd. "start-up innovative";
- hanno ricevuto, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato in misura superiore a determinate percentuali, stabilite dalla medesima disposizione;
- hanno presentato la dichiarazione, o l'istanza da cui emerge il credito IVA, senza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, ovvero non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.
La durata della garanzia è pari a 3 anni dall'esecuzione del rimborso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dall'accertamento. Resta fermo che, nell'ipotesi in cui è prestata la garanzia, la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito non deve essere corredata né dal visto di conformità (ovvero dalla sottoscrizione alternativa) né dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
[7] Ai sensi dell'art.38-bis, co.3 del D.P.R. 633/1972, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, deve attestare la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

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3 allegati

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Provvedimento AdE prot.2015/39968
nuovo Modello IVA TR
relative istruzioni

Split payment e reverse charge – Interrogazione parlamentare n. 3-01735

Alle richieste di semplificare le procedure e ridurre i tempi di erogazione dei rimborsi IVA, derivanti dall'applicazione dei meccanismi di split payment e reverse charge, il Viceministro Casero frena e ribadisce la loro importanza nella lotta all'evasione fiscale.
Questo il tema affrontato, durante la seduta della Commissione Finanze e tesoro del Senato, nella risposta all'Interrogazione parlamentare n. 3-01735 del 12 marzo 2015 dal Viceministrodell'Economia Casero, in materia di split payment e reverse charge.
In particolare, con la suddetta interrogazione[1], è stato chiesto l'impegno al Governo di semplificare le procedure di rimborso IVA, al fine di mitigare gli indubbi effetti negativi che i suddetti meccanismi hanno prodotto, in termini di liquidità finanziaria, in capo agli operatori economici interessati.
Con riferimento alla "scissione dei pagamenti", nell'interrogazione parlamentare è stata chiesta, altresì, una deroga all'applicabilità di tale meccanismo per tutte le imprese che, a partire dal 31 marzo 2015, dovranno utilizzare la fatturazione elettronica per le operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni[2].
L'interrogazione parlamentare in oggetto, infatti, prende le mosse dalla constatazione (secondo l'Osservatorio CNA) che, nel 2015, a seguito dell'applicazione dei nuovi meccanismi di reverse charge e split payment, le imprese che lavorano per la Pubblica amministrazione (pari a circa 2 milioni su tutto il territorio nazionale) soffriranno di un ammanco di cassa mensile, a causa del mancato incasso dell'IVA, pari, complessivamente, a 1,5 miliardi di euro[3].
A tal riguardo, in risposta alla citata interrogazione, il Viceministro Casero ha ribadito l'importanza del nuovo meccanismo di "scissione dei pagamenti" come strumento volto al contrasto delle frodi ed evasioni IVA, al fine di evitare che denaro pubblico (versato a titolo di IVA) possa essere indebitamente trattenuto dai fornitori della P.A.
Con riferimento alla richiesta di semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi di rimborso, Casero evidenzia tutti gli interventi che il Legislatore ha adottato in tal ambito, in particolare:
o aumento a 700.000 euro del limite massimo dei crediti compensabili su base annua (art. 9, co. 2, del DL 35/2013, convertito con modificazioni nella legge 64/2013)[4].
Sul punto, si ricorda che il predetto limite è aumentato a 1.000.000 di euro per le imprese operanti nel settore delle costruzioni, che utilizzano il meccanismo dell'inversione contabile ("reverse charge"), nell'ipotesi in cui il volume d'affari nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto[5];
o modifiche alla disciplina dei rimborsi IVA in via prioritaria ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. 633/1972[6];
o estensione dell'erogazione in via prioritaria per i rimborsi IVA anche ai fornitori le cui operazioni sono assoggettate al meccanismo dello split payment, senza che sia necessario il rispetto dei requisiti fissati dall'art. 2 del D.M. 22 marzo 2007[7].
Ciò premesso, il Viceministro sostiene che con le suddette modifiche sono stati già posti in essere gli strumenti, legislativi e amministrativi, volti a semplificare e accelerare l'erogazione dei rimborsi IVA, sia in via generale che con specifico riferimento ai contribuenti soggetti al meccanismo del reverse charge e dello split payment.
Infine, il rappresentante del Governo ha negato la possibilità di prevedere una deroga all'applicabilità della scissione dei pagamenti ai soggetti che, dal 31 marzo 2015, sono obbligati all'emissione della fattura elettronica nei confronti della PA, sulla base del fatto che, con la C.M. n.1/E/2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "non esiste una perfetta coincidenza tra le amministrazioni nei confronti delle quali è obbligatoria la scissione dei pagamenti e quelle coinvolte nella fatturazione elettronica"[8].
Nonostante i suddetti chiarimenti del Viceministro Casero, in senso più generale, si evidenzia che proseguono le azioni dell'ANCE presso le competenti sedi istituzionali, soprattutto con riferimento allo split payment, che ha ripercussioni gravissime sull'equilibrio economico-finanziario delle imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, già estremamente compromesso dal fenomeno dei ritardati pagamenti delle PA e della stretta creditizia operata dal sistema bancario.
Per questo, l'ANCE ha anche avviato una campagna di sensibilizzazione che, attraverso una raccolta di firme aperta a tutti gli operatori del settore e della filiera ("no allo split payment" -petizione on line- www.ance.it), vuole sollecitare un ripensamento del Governo sulla misura adottata.
Prosegue, inoltre, il confronto con l'Amministrazione finanziaria per la soluzione di specifiche criticità legate all'operatività del meccanismo, in vista dell'imminente emanazione di ulteriori chiarimenti sia sullo split payment, sia sulle nuove operazioni soggette a reverse charge..
Infine, oltre alle suddette azioni, l'ANCE ha ritenuto necessario avviare specifiche iniziative in sede europea, al fine di evidenziare possibili profili di illegittimità della disposizione rispetto alla disciplina comunitaria sia in materia di IVA che di pagamenti da parte della P.A..
[1] Presentata dai senatori Gianluca Rossi e Stefano Vaccari del PD.
[2] Cfr. ANCE "Fatturazione elettronica dal 31 marzo per tutte le PA – Circolare n.1/DF/2015"-ID N. 19660 del 10 marzo 2015.
[3] A ciò si deve aggiungere, l'ulteriore problema per tali imprese, di recuperare completamente l'IVA assolta sugli acquisti, di fatto non più compensabile con l'IVA a debito (si tratta di circa 15 miliardi di IVA).
[4] Cfr. ANCE "Conversione in legge del DL "pagamenti dei debiti della P.A." – Misure fiscali" – ID n. 12027 del 26 giugno 2013.

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[5]Ai sensi dell'art.35, co. 6-ter, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006.
[6] Sul punto, cfr. ANCE "Semplificazioni fiscali" - Rimborso del credito IVA – C.M. 32/E/2014" - ID n. 19361 del 16 febbraio 2015.
[7] In tal ambito, si ricorda che l'art.8, co.1, del D.M. 23 gennaio 2015 stabiliva, in origine, che il rimborso prioritario del credito IVA derivante dall'utilizzo dello "split payment" potesse essere concesso nel rispetto delle specifiche condizioni previste dall'art.2 del D.M. 22 marzo 2007, quali:
- esercizio dell'attività da parte dell'impresa richiedente da almeno 3 anni,
- credito IVA chiesto a rimborso di importo pari o superiore:
o a 10.000 euro in caso di rimborso annuale, o a 3.000 euro per quello trimestrale,
o al 10% dell'ammontare dell'IVA assolta sugli acquisti effettuati nell'anno o nel trimestre cui si riferisce il rimborso.
Intervenendo su tale aspetto, l'art.1 del D.M. 20 febbraio 2015 elimina il riferimento a queste condizioni ai fini dell'ottenimento dei rimborsi IVA in via prioritaria derivanti dall'applicabilità dello split payment.
Resta fermo che, i suddetti requisiti devono essere comunque rispettati nelle ipotesi di reverse charge per i subappaltatori edili, ai sensi dell'art. 17, lett. a, del D.P.R. 633/1972.
Cfr. ANCE "Split Payment" – Rimborsi IVA prioritari – In G.U. il D.M. 20 febbraio 2015" - ID n. 19559 del 04 marzo 2015.
[8] Infatti, viene precisato che l'elenco dei soggetti obbligati a ricevere la fattura elettronica da parte dei propri fornitori è molto più vasto di quelli soggetti allo split payment e, dunque, non è possibile stabilire un perfetto parallelismo tra i due istituti.

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1 allegato

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risposta all'interrogazione parlamentare n.3-01735

DL 4/2015 sull’esenzione IMU terreni agricoli: approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati

L'Aula della Camera dei Deputati ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, il decreto legge 4/2015, recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale" ( DDL 2915/C – Relatore On. Gian Mario Fragomeli del Gruppo parlamentare PD), nel testo approvato dalla Commissione Finanze identico a quello trasmesso dal Senato.

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Principali contenuti del provvedimento:

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-Proroga delega fiscale
Confermata, in particolare, la norma - introdotta, nel corso dell'iter legislativo al Senato, all'art. 1 del disegno di legge di conversione-volta a prorogare di tre mesi, e quindi fino al 26 giugno 2015, il termine per l'adozione dei decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, di cui all'art. 1, comma 1, Legge 23/2014 ("Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita"), ancora da adottare.
Viene, altresì, disposto che qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

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-Esenzione IMU territori agricoli
Confermate le disposizioni che stabiliscono, a decorrere dall'anno 2015, i nuovi criteri di esenzione per l'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli che, in particolare, si applicano:
-ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;
-ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.
Viene, inoltre, prevista, per l'anno 2014, l'esenzione IMU per quei terreni che erano esenti a seguito del decreto ministeriale del 28 novembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri.
Viene demandata ad un apposito decreto governativo la definizione delle modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei Comuni.
Viene, altresì, prevista, a decorre dal 2015, una detrazione di 200 euro per i terreni della cosiddetta "collina svantaggiata" ubicati nei Comuni indicati in un apposito elenco allegato al testo, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli.
Viene disposta, infine, l'esclusione dell'applicazione di sanzioni ed interessi per il pagamento in ritardo dell'IMU sui terreni agricoli - dovuta per il 2014 - purché il versamento dell'imposta sia effettuato entro il 31 marzo 2015.

Verifiche periodiche delle attrezzature: nuova circolare con le tariffe aggiornate

Il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare del 3 marzo 2015, che fornisce indicazioni sul decreto 11 aprile 2011, "Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".

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La Circolare si compone di quattro punti, di cui si segnalano in particolare gli ultimi due.

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Il punto 3 riguarda le nuove tariffe per le verifiche periodiche, aggiornate all'indice Istat dei prezzi al consumo relativo all'ottobre 2014 (pari a +0,9%). Tali tariffe, riportate nell'allegato 1 alla Circolare, aggiornano, sostituendole, quelle fissate dal decreto dirigenziale 23 novembre 2012, e, come queste, sono specificate per ogni singola attrezzatura e si distinguono tra quelle relative alla prima verifica periodica e quelle relative alle verifiche periodiche successive alla prima.

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Si sottolinea che i compensi dovuti al soggetto abilitato non possono differire, in eccesso o in difetto, di più del 15% dalle tariffe suddette, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto 11 aprile 2011.

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Il punto 4 riguarda le segnalazioni di comportamenti anomali dei soggetti abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche, segnalazioni che devono essere inviate tempestivamente al Ministero del Lavoro dall'INAIL, le ASL, ovvero le ARPA. Le segnalazioni devono comprendere le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati. L'allegato 2 alla Circolare fornisce un elenco dei comportamenti anomali con relativo provvedimento proposto, mentre l'allegato 3 contiene il modello per l'effettuazione delle segnalazioni al Ministero.

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Per completezza si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

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Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

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Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.

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I verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche periodiche sono effettuate a titolo oneroso e le relative spese sono a carico del datore di lavoro.

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L'ultimo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche è riportato in allegato alla presente nota.

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2 allegati

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Circolare 3 marzo 2015
D_D 20_01_2015 Decimo elenco verifiche periodiche

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