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COMUNICATO STAMPA ANCE AGRIGENTO

LAVORO: IN RIVOLTA L'INTERO MONDO DELL'EDILIZIA IN SICILIA PER L'INERZIA E L'INDIFFERENZA DEL GOVERNO CROCETTA.

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LA CONSULTA REGIONALE DELLE COSTRUZIONI, PRONTA A MANIFESTAZIONE REGIONALE E A DIALOGARE DIRETTAMENTE CON IL GOVERNO RENZI

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Agrigento, 19 marzo 2015 - Il mondo dell'edilizia in Sicilia comunica il Presidente dell'ANCE Agrigento Carmelo Salamone è pronto ad intraprendere iniziative anche eclatanti per denunciare la totale indifferenza e l'esasperante incapacità della politica regionale. La decisione inedita nella storia del comparto delle costruzioni siciliane è stata presa all'unanimità nel corso della riunione tenutasi ieri nella sede dell'Ance Sicilia, in via Alessandro Volta, 44 a Palermo, della Consulta regionale delle Costruzioni, formata da 20 fra associazioni imprenditoriali, ordini professionali e sindacati dei lavoratori edili. "Siamo inorriditi - hanno dichiarato all'unisono tutti i soggetti facenti capo alla Consulta:
ANCE SICILIA - ANIEM – CREDA – UNCI – LEGACOOP – CONFCOOPERATIVE – AGCI SICILIA – INARSIND – ANAEPA CONFARTIGIANATO – CNA COSTRUZIONI – CLAAI – CASARTIGIANI – OICE – LIBERI PROFESSIONISTI – ASSOCIAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI ARCHITETTI E INGEGNERI – CONSULTA DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI DELLA SICILIA – CONSULTA DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA SICILIA –– FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL
- per la mancanza di risposte da parte del presidente della Regione, Rosario Crocetta e dall'assessore regionale all'Economia Baccei, a cui abbiamo chiesto innumerevoli volte un confronto, rimasto sempre lettera morta. E' un fatto mai verificatosi a memoria d'uomo, segno di un cinismo e di una assoluta incompetenza, soprattutto in considerazione dei 65mila occupati in meno e delle 2.442 imprese chiuse dal 2008 al 2012 ".
La Consulta torna a chiedere un incontro al Presidente della Regione così come all'Assessore Regionale all'Economia e contemporaneamente chiederà incontri al Presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone. così come a tutti i Capigruppo parlamentari.
"Saremo costretti - aggiungono tutti i componenti della Consulta - ad organizzare una grande manifestazione regionale di protesta, oltre che altre mobilitazioni a livello territoriale, sino ad arrivare ad un dialogo diretto con il Governo nazionale, fino ad adesso inteso come extrema ratio perché abbiamo preferito essere rispettosi delle Istituzioni regionali. Ma cambieremo modalità di azione e di comportamento qualora l'offensivo e umiliante silenzio della politica regionale perduri. Quella stessa classe politica che, per inciso, non è riuscita neanche ad approvare una legge di tre articoli di modifica della normativa regionale sugli appalti, ritenuta prioritaria per riportare la materia almeno nell'alveo della ragionevolezza, se non della legalità". Conclude il Presidente dell'ANCE Agrigento Carmelo Salamone.

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In allegato i dati aggiornati sulla gravissima crisi dell'edilizia in Sicilia:

Seminario:"Strumenti finanziari innovativi e Rating di legalità" - Venerdì 20 marzo 2015, ore 9:00.

Conoscere l'andamento delle politiche di credito commerciale e il loro impatto economico-finanziario assume oggi una rilevanza fondamentale nella gestione aziendale. In un contesto difficile come quello attuale, l'approfondimento di tematiche legate alla gestione del credito commerciale e dei rischi legati ai mancati incassi e all'insolvenza dei propri clienti, al fine di minimizzare il possibile pericolo di perdite, diviene dunque necessario soprattutto per i titolari delle piccole e medie imprese e per tutti coloro che sono coinvolti nella quotidiana gestione amministrativo-finanziaria dell'impresa e nel recupero crediti.

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E' questo il tema del seminario dal titolo "Strumenti finanziari innovativi a supporto delle imprese" organizzato da Confindustria Centro Sicilia in collaborazione con il Consorzio Fidi di Agrigento, Ance Agrigento e il Gruppo Banca IFIS, operatore indipendente specializzato nella filiera del credito commerciale, del credito finanziario di difficile esigibilità̀ e del credito fiscale.

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Un incontro mirato ad approfondire il rapporto tra credito e imprese, con un focus sul rating di legalità, quale misura di sostegno finanziario per le imprese che affrontano il mercato all'insegna del rispetto delle regole, anche alla luce della recente decisione del Confidi di Agrigento di premiare con uno sconto sui costi di garanzia per l'accesso ai finanziamenti non solo le imprese in possesso di tale importante certificazione rilasciata dall'Antitrust, ma anche quelle piccole e medie imprese associate che, pur non possedendo i requisiti dimensionali richiesti dalla legge per conseguire il rating, soddisfino analoghi requisiti di eticità̀ e correttezza.

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L'evento darà inoltre la possibilità alle imprese interessate di poter concordare incontri individuali con i referenti di Banca IFIS per una prima esposizione e analisi delle proprie esigenze e problematiche.

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Per ulteriori dettagli sullo svolgimento dei lavori della giornata si trasmette in allegato il programma del seminario e la scheda di prenotazione per gli incontri 1to1.

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Programma _20 03 2015
Scheda prenotazione

Fatturazione elettronica dal 31 marzo per tutte le PA – Circolare n.1/DF/2015

Dal prossimo 31 marzo 2015 tutte le Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare dai propri fornitori fatture emesse (o trasmesse) in forma cartacea e, soprattutto, non potranno procedere ad effettuare pagamenti, nemmeno parziali, fino al ricevimento della fattura in formato elettronico.

In merito, la Circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015 del Dipartimento delle Finanze del MEF, oltre a ripercorrere l'iter normativo che ha disciplinato la fatturazione elettronica fino ad oggi, ne ha chiarito l'ambito soggettivo e le relative date di decorrenza.

Come noto, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), l'art.1, co. 209-214, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) ha previsto l'introduzione dell'obbligo di fatturazione, in forma elettronica, delle operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni, con il duplice divieto di accettazione di fatture emesse in forma cartacea e di pagamento delle stesse[1].

Successivamente, con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55 sono state stabilite le date di decorrenza (in modo differenziato in base ai diversi soggetti pubblici) e le regole da seguire, mediante la piattaforma elettronica (Sistema di Interscambio – SdI)[2], per la preparazione e la trasmissione delle fatture elettroniche.

Sul punto, al fine di meglio chiarire le disposizioni contenute nel suddetto Decreto, la Circolare n.1/DF/2015 precisa che:

l'ambito soggettivo di applicazione della fattura elettronica deve essere esteso, oltre che agli enti e ai soggetti indicati nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT e alle Autorità indipendenti, a "tutte" le Amministrazioni dello Stato[3];le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, troveranno definitiva applicazione dal 31 marzo 2015 nei confronti di tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle locali[4].

A tal riguardo, il MEF ricorda i termini di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica:

dal 6 giugno 2013, per tutte le Amministrazioni che su base volontaria hanno assunto specifici accordi con i loro fornitori;dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l'Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;dal 31 marzo 2015, per le fatture emesse nei confronti di tutte le altre P.A, comprese le Amministrazioni locali.

[1] Cfr. da ultimo ANCE "Fatturazione elettronica verso la P.A. – Nuovo Dossier ANCE" - ID n. 17328 del 07 agosto 2014.

[2]In merito si ricorda che, il suddetto Sistema di Interscambio ha già recepito le novità relative allo Split Payment, prevedendo un nuovo valore da aggiungere (all'interno del campo "Esigibilità IVA") nei casi di scissione dei pagamenti ("S"). In sostanza, i valori selezionabili all'interno della fattura elettronica sono 3: "I" per l'IVA a esigibilità immediata; "D" per l'IVA a esigibilità differita ed "S"scissione dei pagamenti.

[3] Per completezza, si elencano i soggetti come individuati dalla C.M. 1/DF/2015, ovvero "gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI".

[4] In merito, si ricorda che l'art. 25 del DL 66/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014, ha anticipato al 31 marzo 2015 la scadenza (originariamente prevista per il 6 giugno 2015) per gli enti locali, entro cui doveva essere emanato il decreto ministeriale per la loro corretta individuazione (come previsto dalla legge 244/2007). Sul punto, il MEF ha chiarito che per gli enti locali non è necessario attendere l'emanazione di un apposito decreto ministeriale, essendo sufficiente la loro individuazione in base all'elenco ISTAT.

 

1 allegato

Circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015

Regime IVA dei “Beni significativi” – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - R.M. 25/E/2015

Nelle ipotesi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili abitativi dove si utilizzano "beni significativi", non fa differenza se la fornitura sia riconducibile a un contratto di cessione con posa in opera o di appalto, poiché, in entrambi i casi, l'aliquota IVA del 10% va applicata sugli interventi al netto del valore di tali beni.

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Questo il tema affrontato dall'Agenzia delle Entrate, nella R.M. n. 25/E del 6 marzo 2015, in risposta ad un'istanza di interpello, con la quale veniva chiesto il corretto regime fiscale, ai fini IVA, da applicare agli interventi volti all'installazione di infissi, da parte di imprese artigiane, su immobili a destinazione abitativa.

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Come noto, l'art. 2, comma 11, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge Finanziaria 2010)[1] ha previsto l'applicazione, a regime, dell'aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili abitativi.

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In tale ipotesi, l'agevolazione riguarda le prestazioni di servizi "complessivamente" intese, per cui l'aliquota IVA al 10% si applica anche alle materie prime e semilavorate, fornite nell'ambito dell'intervento agevolato.

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L'unica limitazione a tale regola riguarda i cd. "beni significativi", così come individuati tassativamente dal D.M. 29 dicembre 1999[2], ai quali l'aliquota ridotta del 10% si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore degli stessi beni elencati nel medesimo Decreto.

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Proprio con riferimenti ai suddetti beni, la C.M. 71/E/2000 ha, a suo tempo, precisato che l'applicabilità dell'IVA al 10% riguarda non solo le prestazioni oggetto di un contratto di appalto, ma anche la realizzazione dell'intervento mediante cessione con posa in opera di un bene, a condizione che l'apporto della manodopera assuma comunque un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell'intera operazione.

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Sul punto, la R.M. 25/E/2015 ricorda che per individuare tale valore occorre sottrarre dall'importo complessivo del corrispettivo dovuto dal committente (indicato nel contratto), il valore dei "beni significativi", mentre l'ammontare delle materie prime e semilavorate confluisce nel valore della manodopera e, pertanto, non deve essere determinato autonomamente[3].

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A tal riguardo, la R.M. 25/E/2015 chiarisce che, indipendentemente dal tipo di schema contrattuale utilizzato dalle parti (cessione con posa in opera o contratto di appalto), laddove nell'ambito dell'intervento vengono forniti "beni significativi" l'aliquota IVA del 10% verrà applicata con le limitazioni previste per questi tipi di beni.

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Infine, aggiunge l'Agenzia delle Entrate che per determinare correttamente il valore dei suddetti beni occorrerà tener conto:

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· del valore dei "beni significativi" risultante nel contratto, come indicato dalle parti[4];

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· di tutti gli oneri, sostenuti dal fornitore, per la produzione di tali beni, compresi il valore delle materie prime e il costo della manodopera impiegate per la loro realizzazione.

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[1] Sul punto, si ricorda che il citato art. 2, della legge 191/2009 ha previsto in modo strutturale l'applicabilità dell'agevolazione introdotta dall'art. 7, co. 1, lett. b) della legge 488/1999, in base alla quale l'IVA al 10% si applica alle "prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni".
[2] Sul punto, si ricorda che i beni elencati nel Decreto del 1999 sono i seguenti:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed interni
- caldaie
- videocitofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza.

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[3]In sostanza, nell'ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro dell'intervento, "beni significativi" il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del servizio (soggetto ad IVA al 10%) al netto del valore dei detti beni ed, inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l'aliquota ridotta e l'eventuale parte soggetta all'aliquota del 22%.
Esempio di applicazione dell'IVA ridotta al 10% in caso di beni significativi
Intervento di installazione di infissi:
Valore complessivo dell'intervento = €10.000
Valore infissi = €6.000
Valore manodopera per l'installazione* = €4.000
Aliquote IVA applicabili (da tenere distinte in fattura):
Valore manodopera: €4.000 x 10% = €400
Valore infissi fino a concorrenza del valore della manodopera: €4.000 x 10% = €400
Valore infissi residuo: €2.000 x 22% = €440
IVA complessivamente dovuta = €1.240
* Il "valore della manodopera" comprende anche il valore delle materie prime e semilavorate, nonché in generale degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori.
[4] Sul punto, l'Agenzia richiama i chiarimenti già forniti nella precedente C.M. 71/E/2000, in base al quale come valore dei beni elencati nel D.M. 29 dicembre 1999 deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti nell'esercizio della loro autonomia privata.

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1 allegato

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R.M. n. 25/E del 6 marzo 2015

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