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COMUNICATO STAMPA ANCE AGRIGENTO: " L’ARS HA APPROVATO LA RIFORMA DEGLI APPALTI SUI PROVVEDIMENTI IMPORTANTI LA POLITICA RITROVA L’UNITA’"

Agrigento, 8 luglio 2015 –  E' con grande soddisfazione che apprendiamo dell'approvazione da parte dell'Ars della riforma della legge sugli appalti in Sicilia così il Presidente di ANCE Agrigento Carmelo Salamone esprime il ringraziamento all'assessore alle Infrastrutture Giovanni Pizzo, la presidenza dell'Ars e tutti i deputati regionali per l'intenso lavoro svolto negli ultimi due anni per elaborare un testo condiviso al quale hanno dato il loro contributo le 21 sigle del mondo delle costruzioni e delle parti sociali riunite nella Consulta regionale delle costruzioni.

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Era importante conclude il Presidente Carmelo Salamone, trovare una unità di intenti su un provvedimento fondamentale per la nostra economia che respinge e dice no alla mafia al malaffare, con un voto quasi unanime di tutte le forze politiche.  

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E' da qui che abbiamo l'obbligo di ripartire in un settore da troppo tempo in crisi per un rilancio della nostra occupazione.

COMUNICATO STAMPA ANCE AGRIGENTO: “RIFORMA DA FARE”

Agrigento, 3 luglio 2015 - Il disegno di legge di riforma delle procedure di appalto pubblico, all'esame dell'Ars, introduce un diverso calcolo di soglia delle anomalie consentendo alle stazioni appaltanti, nel caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, di escludere le offerte eccessivamente distorsive. Inoltre, prevede una variabile di casualità che dovrebbe rendere difficile, se non impossibile, la formazione di "cordate" e fenomeni di turbativa d'asta.

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"Il testo - rende noto Carmelo Salamone, Presidente di ANCE Agrigento - è stato più volte sottoposto alla valutazione tecnica da parte degli uffici legali dell'Ars così come delle associazioni di categoria, anche nazionali, ed è risultato esente da vizi di legittimità costituzionale né in contrasto con la vigente normativa nazionale. Nella certezza che gli obiettivi di legalità e trasparenza che il ddl introduce in questo delicato settore siano condivisi da tutte le forze politiche, è opportuno che si proceda celermente con I'approvazione del testo.

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E' ormai chiaro a tutti conclude – il Presidente di ANCE Agrigento, Carmelo Salamone - che con le attuali aggiudicazioni con ribassi del 40% ed oltre, i lavori non vengono ultimati e ciò provoca danni alle amministrazioni pubbliche e alle imprese in regola che non possono permettersi di lavorare in perdita. Questa riforma, che non ha costi per il bilancio regionale è attesa da anni per fare uscire il comparto edile dalla gravissima crisi che sta massacrando imprese e occupazione, non può più essere rinviata.

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Le forze politiche provinciali all'ARS non possono non tenere conto che il comparto è allo stremo, e che la crisi ha portato ad una emorragia di posti di lavoro con una continua chiusura di imprese a causa anche di poche opportunità lavorative. E' auspicabile pertanto una forte consapevolezza da parte di chi può determinare una inversione di tendenza.

Rimborso IVA superiori a 15.000 euro – I modelli per il rilascio delle garanzie

Disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) i Modelli per la prestazione delle garanzie ai fini dei rimborsi IVA superiori a 15.000 euro.

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Lo prevede il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.87349 del 26 giugno 2015, che ha approvato i nuovi Modelli di fideiussione bancaria e deposito in titoli di Stato, utili ad ottenere il rimborso del credito IVA superiore a 15.000 euro, ai sensi del nuovo art.38-bis del D.P.R. 633/1972, come modificato dal D.Lgs. 175/2014 (cd. "Semplificazioni fiscali" – art.13)[1], procedura sempre più ricorrente per le imprese del settore delle costruzioni, dopo l'entrata in vigore della disciplina dello "split payment"[2].

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I nuovi Modelli, che sostituiscono i precedenti approvati con il Provvedimento del 10 giugno 2004, possono essere utilizzati a partire dal 27 giugno 2015[3], ferma restando la possibilità di continuare ad adoperare i vecchi Modelli fino al 31 dicembre 2015.

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Come noto, il D.Lgs. "Semplificazioni fiscali", in vigore dal 13 dicembre 2014, ha previsto:

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- l'aumento dell'importo dei rimborsi IVA per i quali non è richiesta la garanzia fideiussoria, che passa da 5.164 euro a 15.000 euro (pertanto, per ottenere il rimborso di crediti di ammontare pari o inferiore a 15.000 euro, non è necessaria né l'apposizione del visto di conformità, né la garanzia fideiussoria).

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Alla luce di tale novità, la garanzia fideiussoria deve essere prestata, per il rimborso del credito IVA superiore a 15.000 euro, in via obbligatoria dai cd. "contribuenti non virtuosi"[4], ovvero in via facoltativa dai cd. "contribuenti virtuosi"[5];

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- la necessità di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, ovvero sull'istanza trimestrale da cui emerge il credito, al fine di ottenere il rimborso di crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro[6].

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Si ricorda che i primi chiarimenti sulle novità in tema di rimborsi IVA sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. 32/E/2014.
Al riguardo, il citato Modello di fideiussione bancaria prevede che, ai fini del rimborso IVA richiesto all'Agenzia delle Entrate (cd. "procedura ordinaria")[7], l'importo della garanzia deve comprendere:

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1. l'ammontare del credito IVA chiesto a rimborso, risultante dalla corrispondente dichiarazione (infrannuale o annuale) - sezione A del Modello;

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2. l'ammontare degli interessi che decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta di rimborso, sino al sessantesimo giorno successivo alla data di stipula della fideiussione (data presunta di pagamento) – sezione B del Modello[8];

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3. l'ammontare degli interessi sul credito IVA chiesto a rimborso, calcolati dalla data presunta di pagamento (60 giorni dalla data di presentazione della fideiussione) per tutta la durata della garanzia (3 anni dall'esecuzione del rimborso ovvero, se inferiore, per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento) - sezione C del Modello.

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In sostanza, il Provvedimento specifica che dal computo di questi interessi sono esclusi quelli che decorrono dalla data di presentazione della fideiussione fino alla data di presunta effettuazione del rimborso, stimata pari a sessanta giorni.

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Per quel che riguarda, invece, la fideiussione dovuta in caso di richiesta di rimborso mediante la cd. "procedura semplificata"[9], il citato Provvedimento chiarisce che, nell'ammontare della stessa non vanno conteggiati gli interessi per il ritardo nell'esecuzione dei rimborsi.

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Per completezza, si ricorda che il credito IVA può essere utilizzato, oltre che a rimborso, anche in compensazione, secondo le modalità indicate negli schemi allegati.

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[1] Cfr. ANCE "Semplificazioni fiscali" - Rimborso del credito IVA – C.M. 32/E/2014 - ID n.19361 del 16 febbraio 2015 e "Semplificazioni fiscali – In Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 175/2014" - ID n.18616 dell'11 dicembre 2014.
[2]Come noto, in base al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd "split payment"), in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a favore di determinate pubbliche amministrazioni, l'IVA deve essere da queste versata direttamente all'Erario. - Cfr. ANCE "Split payment – Ufficializzato l'OK della Commissione UE" - ID n.20926 del 15 giugno 2015.
[3] Data di pubblicazione del Provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
[4] In sostanza, devono prestare la garanzia i soggetti che:
- esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni, diversi dalle cd. "start-up innovative";
- hanno ricevuto, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato in misura superiore a determinate percentuali, stabilite dalla medesima disposizione.
- hanno presentato la dichiarazione, o l'istanza da cui emerge il credito IVA, senza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, ovvero non abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.
[5] Infatti, per questi ultimi (ossia i soggetti che, tra l'altro, esercitano l'attività d'impresa da almeno 2 anni e che non abbiano ricevuto avvisi di accertamento o rettifica dell'IVA per determinati importi), l'Agenzia delle Entrate, con la C.M. 32/E/2014 ha chiarito che il rimborso IVA superiore a 15.000 euro può essere chiesto anche presentando:
- la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito, corredata dal visto di conformità, o la sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti a ciò abilitati;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti determinati requisiti di solidità patrimoniale, continuità aziendale, e regolarità nel versamento dei contributi.
[6] Così come previsto anche ai fini della compensazione dei medesimi crediti con altri debiti fiscali in capo al contribuente.
[7] Si tratta delle richieste di rimborso, annuali (in via obbligatoria solo per importi superiori a 700.000 euro) ed infrannuali, effettuate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
[8]Ai sensi dell'art.38-bis, co.1, del D.P.R. 633/1972, il quale dispone, altresì, che gli interessi sono dovuti nella misura del 2% annuo.
Per quel che riguarda, invece, i rimborsi IVA infrannuali, si ricorda che gli interessi decorrono dal giorno venti del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di stipula della garanzia.
[9] Si tratta delle richieste di rimborso annuali (fino a 700.000 euro) effettuate nei confronti dell'Agente della riscossione (art.78, co.33-38, della legge 413/1991).
Per completezza, si evidenzia che l'importo della garanzia, nella "procedura semplificata", non deve coprire tutto l'importo chiesto a rimborso, ma solo la parte eccedente il 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente, comprensiva degli interessi del 2% annuo, calcolati sul periodo di durata della stessa.

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4 allegati

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Prov. AdE n.87349 del 26 giugno 2015
fideiussione bancaria
deposito in titoli di Stato
schemi allegati

Al via le domande per l’accesso ai contributi agevolati per l’edilizia scolastica

Il Ministero dell'Ambiente ha comunicato l'avvio dei termini per l'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato disciplinati dal decreto ministeriale 14 aprile 2015, a beneficio dei soggetti pubblici proprietari degli edifici scolastici (compresi asili nido, Università e Istituti di alta formazione artistica), ovvero dei fondi immobiliari chiusi nel cui patrimonio confluiscono immobili di proprietà pubblica destinati all'istruzione scolastica, per interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza degli stessi edifici.

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L'importo complessivo dei finanziamenti ammonta a 350 milioni di euro, di cui 250 milioni riservati ai progetti di investimento presentati dai soggetti pubblici proprietari di immobili pubblici destinati all'istruzione scolastica, o che comunque li hanno in uso a titolo gratuito o oneroso, e i restanti 100 milioni destinati ai progetti presentati da fondi immobiliari chiusi nel cui patrimonio confluiscono immobili di proprietà pubblica destinati all'istruzione scolastica.

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Come previsto dal decreto, le istanze sono valutate sulla base dell'ordine cronologico di invio, e il termine ultimo di presentazione delle domande scade alle ore 17 del prossimo 23 settembre. L'ammissione al finanziamento agevolato avverrà fino al raggiungimento dei suddetti limiti di spesa.

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Le richieste di ammissione, redatte sulla base del modulo di domanda di cui agli schemi allegati al decreto 14 aprile 2015, devono essere inviate, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per il Clima e l'Energia ed in copia alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) S.p.A., ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):

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Eventuali informazioni possono essere richieste via email, all'indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ovvero telefonicamente ai numeri: 06 5722 8169; 06 5722 8242.

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Si ricorda che gli interventi ammissibili ai finanziamenti devono rispettare i seguenti requisiti:

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a) i progetti relativi a interventi di incremento dell'efficienza energetica e degli usi finali dell'energia dovranno conseguire un miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica;

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b) i progetti di intervento dovranno rispettare i requisiti tecnici minimi e i costi unitari massimi di cui al decreto 28 dicembre 2012 (Conto Termico: si veda a proposito la nota Ance dell'8 gennaio 2013);

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c) i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle condizioni degli edifici, dovranno prevedere l'adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti nonché alle norme in materia di prevenzione antisismica;

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d) i progetti di intervento dovranno altresì assicurare la bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile o sue pertinenze contaminate da amianto.

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Le opere di cui alle suddette lettere c) e d), qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio, ovvero:

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1 milione di euro (durata massima del finanziamento 20 anni)per gli interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post;
2 milioni di euro (durata massima del finanziamento 20 anni) per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre alla progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post.
Inoltre, sono anche ammessi interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio, l'audit e la diagnosi energetica, per un importo massimo per singolo edificio pari a 30 mila euro (durata massima del finanziamento 10 anni).

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I finanziamenti agevolati, concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo Kyoto, assumono la forma di prestiti di scopo, a rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate, con applicazione di un tasso di interesse annuo pari allo 0,25%. Da questo punto di vista, è opportuno evidenziare che la contrazione dei prestiti avviene al di fuori dei limiti di indebitamento previsti dal Patto di stabilità interno (i pagamenti effettuati a seguito degli interventi, invece, rientrano a pieno titolo nel conteggio dei pagamenti considerati ai fini del rispetto del Patto).

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I finanziamenti sono cumulabili con altre forme diincentivazione previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nei limiti dalle stesse previsti e in ogni caso non possono superare cumulativamente il 50% del valore del progetto.

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Si sottolinea che l'istanza di accesso a finanziamento deve essere corredata, tra gli altri documenti, di diagnosi energetica degli immobili e di certificazione energetica del plesso prima dell'intervento proposto, a pena di inammissibilità della domanda.

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I soggetti beneficiari, in relazione a ciascuno degli edifici destinatari degli investimenti, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'ambiente e a CDP S.p.A. per mezzo PEC, ai già riportati indirizzi di posta elettronica, entro 180 giorni dalla data di firma del contratto di finanziamento agevolato, l'avvenuto inizio dei lavori; lavori che dovranno terminare entro e non oltre i successivi 36 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato. Per giustificati motivi può essere concessa una proroga del predetto termine fino ad un massimo di 18 mesi dalla data di scadenza.

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I finanziamenti agevolati di cui alla presente nota si iscrivono nel più ampio contesto delle misure volute dal Governoper il finanziamento e la realizzazione di interventi di riqualificazione del patrimonio scolastico.

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Tali misure, per un totale di risorse disponibili pari a circa 4,3 miliardi di euro, sono state illustrate in un seminario organizzato dall'Ance (vedi la documentazione) finalizzato ad offrire un quadro complessivo delle opportunità di finanziamento per interventi di edilizia scolastica.

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3 allegati

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Decreto 14 aprile 2015
Allegato decreto 14 aprile 2015
Comunicato avvio sportello

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