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Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.22

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.22 del 30 maggio 2016.

“Art-bonus” per il recupero degli alberghi – I chiarimenti della C.M. 20/E/2016

Confermata l'applicabilità del credito d'imposta per il recupero di strutture alberghiere, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, anche nell'ipotesi in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva dell'edificio (nel rispetto del cd. piano casa).

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Per beneficiare dell'agevolazione il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

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Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella C.M. n. 20/E del 18 maggio 2016, che nel commentare le novità fiscali introdotte dalla legge di Stabilità 2016 approfondisce, tra l'altro, la disciplina dell'Art-bonus, ovvero il credito d'imposta per il recupero delle strutture turistico-alberghiere, introdotto dall'art. 10, del DL 83/2014 (cd. "Decreto Cultura"), convertito, con modificazioni dalla legge 106/2014[1].

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Come noto, tale disposizione, ha riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro[2] nel triennio 2014-2016, alle imprese alberghiere che effettuano nelle loro strutture interventi di:
· manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (ai sensi dell'art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 - cd. "Testo unico dell'edilizia");

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· incremento dell'efficienza energetica;

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· eliminazione delle barriere architettoniche.

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Il contributo è riconosciuto fino all'esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019.

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In merito, si ricorda che il 10% di tali risorse viene destinato all'agevolazione per l'acquisto di mobili e componenti di arredo da utilizzare, in via esclusiva, nelle proprie strutture, a condizione che tali mobili non vengano "dismessi" dall'attività d'impresa prima del periodo d'imposta successivo all'acquisto.

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Ai fini della fruibilità dell'Art-bonus, è stato emanato il D.M. attuativo 7 maggio 2015, che contiene le modalità operative e le procedure da seguire per poter beneficiare di tale credito, sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande (cd. "click day")[3].

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Inoltre, la legge di Stabilità 2016 interviene sul punto, estendendo l'applicabilità del credito d'imposta per il recupero delle strutture alberghiere anche all'ipotesi in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva dell'edificio[4].
Tuttavia, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. 20/E/2016, l'operatività dell'Art-bonus anche a tali interventi è subordinata ad un Decreto ministeriale (non ancora emanato), che dovrà individuare le modalità applicative che le imprese interessate dovranno seguire per poter beneficiare del suddetto credito[5].
Si ricorda che l'agevolazione, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale il credito è concesso[6]:

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viene ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento UE n.1407/2013 relativo al regime "de minimis" e non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria[7].
è utilizzabile esclusivamente in compensazione,ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante Modello F24.
Sul punto, la C.M. 20/E/2016 conferma quanto già chiarito nel Decreto attuativo, ovvero che il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP;
non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette[8](art. 109 del TUIR).
Con riferimento al limite generale di utilizzo di tale beneficio, l'Agenzia delle Entrate nella C.M. 20/E/2016 precisa che il credito dell'Art-bonus è soggetto alla disciplina prevista per le agevolazioni "sovvenzionali" (che consistono nell'erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi), ovvero al limite annuo fissato a 250.000 euro (ai sensi dell'art. 1, co. 53, della legge 244/2007)[9].

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[1] Cfr. ANCE "Credito d'imposta per la ristrutturazione di strutture turistico-alberghiere" - ID N. 21646 del 6 agosto 2015.
[2] L'importo totale delle spese agevolabili è pari a 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale potrà beneficiare di un credito d'imposta complessivo pari a 200.000 euro (30% di 666.667 euro).
[3]Tale decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti, ai fini della fruibilità dell'agevolazione, stabilisce:
i tipi di strutture turistico-alberghiere che possono essere ammesse al beneficio;
'indicazione puntuale dei tipi interventi agevolabili, sempre nell'ambito delle ristrutturazioni disciplinate dall'art.3, co.1, lett. b, c, d del D.P.R. 380/2001;
le soglie massime di spesa ammissibile per ogni tipologia di intervento agevolato.
[4]Secondo le modalità di cui all'art.11 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008 (cd. "piano casa"). Cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale"- ID N. 23273 del 13 gennaio 2016.
[5] In particolare, dovranno essere individuate:
le tipologie di strutture alberghiere ammesse al beneficio;
i singoli interventi agevolabili (nell'ambito di quelli già specificati dal co. 2 dell'art. 10, D.L. 83/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 106/2014);
le procedure per l'ammissione al beneficio che, anche in tale ipotesi, segue il criterio cronologico di presentazione delle domande;
le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo di tale agevolazione.
Sul punto si osserva che l'art. 1, co. 320 della legge 2208/2015, stabiliva come termine entro cui emanare tale Decreto attuativo il 1°aprile 2016, ovvero entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di Stabilità.
[6] Sul punto, la C.M. 20/E/2016 conferma che solo per le spese sostenute nel 2014, primo anno di applicazione del beneficio, il credito va indicato nel modello di dichiarazione relativo al periodo d'imposta 2015, tenuto conto che i termini di presentazione del Modello Unico 2015 sono scaduti prima della concessione del credito.
[7]L'art.3, co.2, del predetto Regolamento prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" da uno Stato membro a un'impresa non può superare 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.
[8] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
[9] A tale tipologia di crediti non si applica:
il limite generale alle compensazioni (700mila euro) previsto dall'articolo 34 della legge 388/2000.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che "qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il limite generale di 700.000 euro, sarà possibile utilizzare i crediti d'imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale (...)".
il divieto di compensazione di crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, Dl 78/2010).

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1 allegato

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C.M. n. 20/E del 18 maggio 2016

Sabato, 28 maggio 2016 - ore 9.00. - Convegno: “Edilizia 2.0 – Costruire ambienti sostenibili”

Vi informiamo che Sabato 28 maggio, con inizio alle ore 9.00, si terrà presso ANCE Agrigento in via Artemide n.3, un convegno dal titolo "Edilizia 2.0 – Costruire ambienti sostenibili", tra gli operatori economici e la Building in the Word S.r.l.

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La Building in the Word S.r.l. da anni produce ed importa sistemi e soluzioni brevettate atte al beneficio energetico nel campo dell'edilizia moderna, producendo massetto termico acustico alleggerito GMIX ed importando il brevetto T-SONIK, attivatore idrodinamico ad ultrasuoni per l'acqua.

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Invitiamo pertanto le aziende ed i professionisti a partecipare all'incontro.

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In allegato: Programma

Bonus riqualificazione energetica - I chiarimenti dell’AdE nella C.M. 20/E/2016

Le imprese che eseguono interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, agevolati con il "bonus del 65%", non sono obbligate ad acquisire la detrazione spettante ai condomini "incapienti", a parziale scomputo del pagamento loro dovuto per i lavori realizzati.

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Riconosciuta, inoltre, la detrazione del 65% per gli interventi di efficienza energetica realizzati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, su edifici posseduti dagli Istituti Autonomi per le Case Popolarianche se concessi in locazione, purché adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

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Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, con la quale l'Agenzia delle Entrate commenta alcune delle novità fiscali introdotte dalla legge 208/2015 (Stabilità 2016), ivi comprese quelle relative alla detrazione IRPEF/IRES pari al 65% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2016 (art. 1, co.74, lett.a, e co.87, legge 208/2015).[1].

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Sul punto, anche con riferimento all'ultima proroga, l'Agenzia delle Entrate conferma l'applicabilità dei chiarimenti e dei provvedimenti già dettati in materia, salvo ulteriori aggiornamenti che potrebbero essere introdotti, con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, per tenere conto dell'adeguamento degli standard energetici.

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In merito alle ulteriori novità relative alla detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di efficienza energetica, contenute della legge di Stabilità 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti di seguito illustrati.

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Detrazione del 65% per le "fasce deboli"

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L'art. 1, comma 74, della legge n. 208/2015, ha previsto a favore delle persone fisiche appartenenti alle cd. "fasce deboli", un regime alternativo di fruizione della detrazione del 65% per interventi, effettuati nel corso del 2016, di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali degli edifici.

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In particolare, tali soggetti possono optare, in luogo della detrazione spettante, per la cessione della propria quota di detrazione IRPEF del 65% alle imprese, che hanno realizzato i lavori condominiali, alle quali viene così riconosciuto un corrispondente credito d'imposta, a titolo di pagamento della quota di spese dovute dal soggetto incapiente, secondo le modalità che sono state definite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.43434 del 22 marzo 2016[2].

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Sul punto, la C.M. 20/E/2016, oltre ad individuare analiticamente le categorie di soggetti incapienti[3] che possono utilizzare tale modalità alternativa di fruizione del beneficio, fornisce un importante chiarimento, secondo cui l'impresa che ha eseguito i lavori non è obbligata ad accettare, in luogo del pagamento dovuto, il citato credito d'imposta.

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Diversamente, nell'ipotesi in cui l'impresa decida di accettare, per la quota dovuta dal soggetto incapiente, tale modalità di pagamento, gli verrà riconosciuto un credito d'imposta, da utilizzare in dieci rate annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento.

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Sul punto, la Circolare n. 20/E/2016 chiarisce che la quota del credito annuale potrà essere utilizzata dall'impresa in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997), mentre l'eventuale quota non fruita nell'anno sarà utilizzabile nei periodi successivi, non potendo essere chiesta a rimborso.

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Riqualificazione energetica immobili IACP concessi in locazione

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Come noto, l'art.1, co.87, della legge di Stabilità 2016, ha previsto, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, l'estensione dell'agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici anche in favore degli interventi energetici eseguiti sugli immobili posseduti dagli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP).

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Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, stante il rilevante ruolo sociale svolto da tali enti, la detrazione del 65% si applica anche agli interventi di efficienza energetica realizzati sugli immobili concessi in locazione, a condizione che siano adibiti ad edilizia residenziale pubblica e siano di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati.

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A parere dell'Agenzia, tale estensione costituisce una deroga al principio di carattere generale affermato dalla stessa Amministrazione, in base al quale sono esclusi dall'agevolazione gli interventi energetici eseguiti sugli immobili delle imprese concessi in locazione a terzi o destinati alla vendita[4].

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Sul punto, l'ANCE sta reiterando le proprie azioni di contrasto a tale restrittivo orientamento, che non trova fondamento né nel dettato normativo (che non pone alcun vincolo sulla destinazione degli immobili agevolati), né nella ratio stessa dell'agevolazione, chiaramente diretta a stimolare un processo di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, a prescindere dall'utilizzo del fabbricato oggetto di riqualificazione.

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In senso conforme alla tesi ANCE si è tra l'altro espressa anche la giurisprudenza di I grado, con alcune Sentenze che hanno appunto riconosciuto l'agevolazione anche per interventi energetici eseguiti sugli immobili delle imprese concessi in locazione a terzi[5].

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Dispositivi multimediali e domotica

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Ulteriore novità, contenuta nell'art. 1, co. 88, della legge n. 208/2015, riguarda l'estensione del beneficio cd. del 65% anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.

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A tal riguardo, nella C.M. n. 20/E/2016, l'Agenzia delle Entrate descrive le caratteristiche e le funzioni che tali dispositivi devono avere per essere agevolati, in particolare:

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- mostrare i consumi energetici degli impianti, mediante la fornitura periodica di dati ed informazioni;

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- rivelare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

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- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale delle apparecchiature anche lontano.

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Inoltre, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, stante il dettato normativo e la relativa relazione tecnica, la detrazione del 65% si applica anche nelle ipotesi in cui l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di tali dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica.

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A tal riguardo, alla luce del silenzio del dettato normativo relativamente all'importo massimo di detrazione fruibile per tali spese, la Circolare n. 20/E ritiene che il bonus energetico per i suddetti dispositivi ed interventi di domotica possa essere calcolato nella misura del 65% delle spese sostenute, senza alcun limite.

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[1] Cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - ID n.23273 del 13 gennaio 2016.
[2] Cfr. ANCE "Detrazione del 65% per le fasce deboli – Il Provvedimento dell'AdE" - ID n. 24159 del 24 marzo 2016.
[3] Sul punto, si ricorda che rientrano nelle cd. "fasce deboli", i contribuenti di cui all'art. 11, co.2, e 13, co. 1, lett. a) - co. 5, lett. a), del D.P.R. 917/1986 – TUIR, ovvero:
- pensionati con redditi inferiori o uguali a 7.500 euro annui;
- lavoratori dipendenti con un reddito complessivo inferiore o uguale ad 8.000 euro;
- soggetti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inferiori o uguali a 4.800 euro.
[4]Cfr. ANCE "Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici – Esclusione degli immobili locati da parte delle imprese" – ID n. 1347 del 4 agosto 2008 e ANCE "Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici – Esclusione degli immobili merce" – ID n. 1330 del 17 luglio 2008.
[5] Cfr. ANCE "Detrazione per le ristrutturazioni edilizie - Termini di accertamento"- ID n. 21266 del 09 luglio 2015;CTR Lombardia, Sent. n.2692/2015 e, nello stesso senso, CTP Varese, Sent. n.94/2013; CTP Lecco, Sent. n.54/2013 e CTP Como, Sent. n.109/2012

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1 allegato

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Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016

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