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Nota Confindustria su aggiornamento del nuovo protocollo anti contagio negli ambienti di lavoro.

Facendo seguito alla comunicazione del 4 luglio scorso (Covid, aggiornate le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro), di commento alla sottoscrizione avvenuta in data 30 giugno 2022 del nuovo "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro", si trasmette, per opportuna conoscenza, la Nota di Aggiornamento di Confindustria del 5 luglio 2022 ed un file di confronto del testo con la versione 6 aprile 2021.

Nel dettaglio, Confindustria ha ricordato che il Protocollo in commento aggiorna e sostituisce il Protocollo del 6 aprile 2021 e ha precisato che "con la fine dello stato di emergenza è venuta meno la prescrizione secondo la quale le attività produttive possono proseguire solamente adottando e rispettando i Protocolli: dal 1° aprile 2022, dunque, l'applicazione del Protocollo non è più obbligatoria per legge. In assenza di una disposizione vincolante di legge, quindi, il Protocollo, anche nella sua versione attuale, mantiene la caratteristica della volontarietà".

Come osservato da Confindustria, "il nuovo Protocollo semplifica il precedente e interviene sul tema dell'uso delle mascherine, che in via generale non sono obbligatorie ma possono, a determinate condizioni, divenire tali, quale essenziale presidio di tutela delle persone".

Inoltre, il nuovo Protocollo, adottato a tutela di lavoratori e imprese, sottolinea "l'importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori", alla luce degli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità.

Confindustria ha ricordato che le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 ottobre prossimo o ove si registrino mutamenti dell'attuale quadro epidemiologico.
Nella premessa del Protocollo è stato confermato il punto essenziale secondo il quale "il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria".

Viene ribadito, inoltre, che il Protocollo – aggiornato alle disposizioni più recenti - costituisce una linea guida sulla base della quale le aziende dovranno aggiornare i propri protocolli, da integrare con altre eventuali misure equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione.

Con specifico riferimento al punto 3 Gestione degli appalti, Confindustria ha precisato che "pur essendo venuto meno il passaggio dedicato al servizio di trasporto organizzato dall'azienda, resta fermo che dovranno essere messe a disposizione dei lavoratori mascherine di tipo FFP2", salva la possibilità per "il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del RSPP, di imporre l'uso della mascherina (in deroga all'espresso venir meno dell'obbligo di indossare le mascherine). Laddove, infatti, il servizio di trasporto comporti, ad esempio, la compresenza in spazi ristretti e per un tempo considerevole o ripetuto, ovvero sia presente una persona fragile tra gli utenti, potrebbe ricorrere uno specifico presupposto per rendere obbligatoria la mascherina FFP2".

È stata anche semplificata la gestione del sistema dell'appalto, in quanto viene uniformato il comportamento dei lavoratori dell'azienda in appalto con quelli dipendenti dalla committente, in quanto tutti dovranno rispettare il protocollo dell'azienda committente per garantire uniformità di comportamenti.

Con riferimento ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, Confindustria ha specificato che l'individuazione di ulteriori ipotesi, oltre ai soggetti fragili, che rendono necessaria l'adozione delle FFP2 attiene a scelte di tipo tecnico/organizzativo, su indicazione specifica del medico o del RSPP e, pertanto, non è necessario un confronto sul piano sindacale da gestire all'interno del Comitato di cui al punto 11 del protocollo.

Infine, Confindustria ha elencato alcune indicazioni operative ritenute maggiormente opportune, fra cui si segnalano:

- l'acquisto di mascherine di tipo FFP2, laddove il datore di lavoro non ne sia già in possesso;
- l'organizzazione di un sistema che garantisca a tutti i lavoratori l'effettiva disponibilità di mascherine di tipo FFP2 e ne gestisca e regoli la distribuzione.

Ha inoltre affrontato prime questioni interpretative sul tema dispositivi di protezione individuale.

Per quanto non specificato nella presente, si rinvia al testo della suddetta Nota.

Allegati

Nuovo_protocollo_delle_misure_per_il_contrasto_covid

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Testo_a_fronte_30-6-2022

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Covid, aggiornate le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro

Si informa che, in data 30 giugno 2022, è stato sottoscritto il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali. 

In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il nuovo Protocollo ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a garantire negli ambienti di lavoro non sanitari (si specifica che, in edilizia, si applica nei luoghi di lavoro diversi dal cantiere, le cui misure sono state emanate con specifica ordinanza del ministero della Salute in data 9 maggio, come riportato nei documenti Ance dal titolo “Min. Salute: Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri” e “Covid: linee guida per la prevenzione del contagio nei cantieri“), l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Nelle premesse del documento viene specificato che il Protocollo tiene conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, dal Ministero della salute nonché della legislazione vigente. 

A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’aggiornamento dei protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio. 

Gli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane sottolineano l’importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi.

Il Protocollo rimanda alla Circolare n. 1/2022 avente come oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie” emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il 29 aprile 2022. 

Ferma la necessità di aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, è previsto nelle premesse, che venga favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese con le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

Le Parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi entro il 31 ottobre prossimo o ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico.

Si segnala che il nuovo protocollo è stato significativamente semplificato rispetto al precedente e aggiornato tenendo conto della situazione di contesto e delle varie disposizioni che nel frattempo sono intervenute a disciplinare la materia. Ad esempio, alla luce dell’evoluzione normativa relativa all’andamento della pandemia, le misure contenute nel paragrafo ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) sono state mantenute solo in parte (lavoro agile che deve essere favorito soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili).

Si rimanda alla nota allegata per il dettaglio delle misure anti contagio.

2 allegati

Protocollo_confederale_-_Nota_di_approfondimento pdf
PROTOCOLLO_DI_AGGIORNAMENTO_ANTICOVID pdf

Decreto Legge 36/2022 – Proroga del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Confermata la proroga al 15 luglio 2022 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ivi compresa l’applicabilità, a regime, della “composizione negoziata della crisi d’impresa”.

Così si legge, in tema di crisi d’impresa, all’art.42 della legge 29 giugno 2022, n.79, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 29 giugno 2022.

La proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) al 15 luglio 2022 (dal 16 maggio) si è resa necessaria per uniformare l’operatività della nuova disciplina dell’insolvenza con la scadenza, fissata al 17 luglio 2022, per il recepimento, da parte dello Stato italiano, della Direttiva (UE) n. 2019/1023, in materia di ristrutturazione del debito e di insolvenza.

Infatti, l’adeguamento alla normativa UE in tema di crisi d’impresa, che coinvolge l’attuale assetto del Codice, è stato eseguito mediante uno specifico Decreto legislativo, esaminato dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato (atto n.374), e successivamente approvato in via definitiva dal Governo il 15 giugno scorso (ad oggi, il nuovo D.Lgs. non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale).

Quindi per evitare sovrapposizioni nella disciplina dei diversi istituti regolati sia nel Codice della crisi, sia nell’attuale legge fallimentare (quale ad esempio il concordato in continuità aziendale), lo stesso entrerà in vigore solo dopo l’adozione del Decreto legislativo che recepirà le nuove regole UE in materia.

Con riferimento alle misure d’interesse per il settore, la proroga al 15 luglio 2022 coinvolge anche l’applicabilità della “composizione negoziata della crisi d’impresa”, già entrata in vigore lo scorso autunno in chiave antiemergenza (cfr. il D.L. 118/2021).

In particolare, questa verrà disciplinata in forma strutturale nel Codice della crisi d’impresa, ed in sostituzione dell’analogo meccanismo di risoluzione dell’insolvenza temporanea a cura degli Organismi di composizione della crisi – OCRI.

Al riguardo, si ricorda che, rispetto agli OCRI, la “composizione negoziata” viene gestita da un singolo professionista esperto con specifici requisiti professionali (e non da un collegio di 3 membri), per affrontare e risolvere la situazione d’insolvenza temporanea.

Inoltre, dal prossimo 15 luglio, l’originario sistema delle segnalazioni d’allerta, come delineato nel D.Lgs. 14/2019, verrà sostituito dalle analoghe comunicazioni circa l’esistenza di debiti di importo rilevante, già disciplinate ai fini della citata “composizione negoziata” (ivi comprese quelle dei “creditori pubblici qualificati”, come ad esempio l’Agenzia delle Entrate e l’INPS).

Il D.L. 36/2022 non interviene, invece, sulla nomina degli organi di controllo nelle S.R.L., in presenza di specifiche condizioni, che resta fissata al 30 aprile 2023 (ossia entro l’ordinaria data di approvazione dei bilanci 2022).

1 allegato

art_42_della_legge_29_giugno_2022,_n_79 pdf

Sismabonus acquisti al 110%, le condizioni per beneficiare della proroga a fine anno

Condizioni stringenti per usufruire della proroga al 31 dicembre 2022 per il Sismabonus acquisti al 110%: al 30 giugno 2022 occorrono la registrazione del preliminare, il pagamento di acconti con sconto in fattura, la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali e l’accatastamento dell’immobile almeno nella categoria F4.

Questo, in estrema sintesi, il contenuto di una disposizione approvata nel corso della discussione parlamentare, ed inserita tra le modifiche apportate al Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36 recante: «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito nella legge 29 giugno 2022, n.79 (in vigore dal 30 giugno – Gazzetta Ufficiale n.150 del 29 giugno 2022).

La novità, contenuta nell’art.18, co.4-ter, del D.L. 36/2022, interviene in tema di Superbonus al 110% spettante all’acquirente di unità abitative demolite e ricostruite con miglioramento di 1 o 2 classi di rischio sismico, cedute dalla stessa impresa che ha eseguito l’intervento entro 30 mesi successivi al termine dello stesso (cd. Sismabonus acquisti, previsto nella misura del 110% dall’art.119, co.4, del DL 34/2020-legge 77/2020 e nella misura “ordinaria” dall’art.16, co.1-septies, DL 63/2013 – legge 90/2013).

In particolare, la disposizione consente di stipulare il rogito sino al 31 dicembre 2022, anziché entro il 30 giugno 2022 (termine attualmente fissato dal citato art.119, co.4 del DL 34/2020), al ricorrere di una serie di stringenti condizioni le quali impongono che, alla data del 30 giugno 2022:

  • risulti sottoscritto e registrato un contratto preliminare di vendita;
  • siano stati versati acconti, con “sconto in fattura” e sia stato maturato il relativo credito;
  • sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, con ottenimento del collaudo e dell’attestazione del collaudatore statico sulla riduzione del rischio sismico dell’immobile;
  • che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4 (categoria provvisoria, nella quale sono censiti i fabbricati in corso di ristrutturazione).

Seppur con l’ottica di consentire un maggior lasso temporale per la stipula del rogito che dà accesso al Superbonusla nuova norma appare comunque di portata molto ridotta, rispetto all’esigenza di ottenere una proroga più generalizzata del termine del 30 giugno 2022, oggi fissato come data di fine lavori e di stipula dell’atto di compravendita. Quello del 30 giugno 2022 è, infatti, un termine assai difficile da rispettare, anche alla luce dell’emergenza da “caro materiali”, che ha comportato il blocco delle iniziative in corso e delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che hanno determinato un rallentamento o, in taluni casi, la sospensione dei lavori in corso.

Le condizioni previste dalla disposizione, per poter stipulare il rogito entro il 31 dicembre 2022, non risolvono quindi tali criticità, potendo incidere solo su operazioni già quasi del tutto perfezionate (fine lavori strutturali con annessi collaudo e asseverazione, stipula del preliminare e pagamento di acconti con sconto in fattura).

Perplessità suscita, poi, la condizione che vuole l’accatastamento dell’immobile almeno nella categoria F/4 –Unità in corso di definizione, che riguarda gli edifici in fase di ristrutturazione. Tale requisito non è conforme alla norma che disciplina il Sismabonus acquisti, in base alla quale l’incentivo può spettare anche in caso di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, riconducibile non solo alla “ristrutturazione edilizia”, ma anche alla “nuova costruzione” (così come del resto espressamente ammesso anche dall’Agenzia delle Entrate – cfr. CM 7/E/2021 e Risp. 97/2021; 557/2020; 515/2020). In ogni caso il termine “almeno” lascia spazio ad accatastamenti anche diversi (es. F/3). Sul punto appare urgente un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, l’ANCE sta proseguendo nelle proprie iniziative volte ad ottenere la proroga del Sismabonus acquisti al 110% al 31 dicembre 2022 senza condizioni, nell’ambito della discussione parlamentare per la conversione in legge del DL 50/2022 (cd. DL Aiuti), attualmente all’esame delle Commissioni riunite V- Bilancio e VI-Finanze della Camera, in prima lettura (AC 3614).

Sul tema, si evidenzia che, grazie anche all’intervento dell’Associazione, nel corso dell’iter di discussione, alla Camera, del DDL di conversione del D.L. 36/2022 è stato accolto dal Governo, come raccomandazione, un Ordine del giorno volto ad estendere il Superbonus al 110% per l’acquisto di case derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico per i rogiti stipulati, dopo il termine dei lavori, sino al 31 dicembre 2022, senza ulteriori condizioni (n.9/3656/39, presentata dall’On.le Mazzetti-FI).

2 allegati

art_18,_co4-ter,_del_DL_362022 pdf
n_9-3656-39 pdf

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