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Il decreto Aiuti è legge, tutte le nuove disposizioni per gli appalti pubblici e concessioni

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 164 del 15 luglio scorso, è stata pubblicata la legge n. 15 luglio 2022, n. 91, di conversione del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, c.d. decreto “aiuti”.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta, ossia il 16 luglio 2022.

Con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, al di là di talune modificazioni di carattere formale, essa contiene alcune novità rispetto al testo del decreto legge (su cui cfr. News - Decreto Aiuti: nuove misure contro il rincaro dei prezzi) e (Dl Aiuti, Ance pubblica un vademecum sulle nuove misure di revisione dei prezzi), di seguito riportate

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  • 26 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”

In particolare, all’art. 26 del d.l. n. 50/2022 sono state introdotte talune modificazioni che chiariscono l’estensione dell’applicazione delle misure ivi previste anche agli appalti pubblici dei settori speciali e, per quanto compatibili, a quelli dei settori della difesa e della sicurezza.

Con riferimento ai primi, per effetto delle modifiche operate in sede di conversione al primo periodo del citato comma 12, il meccanismo di aggiornamento infrannuale, di cui all’art. 26, già previsto per le società del Gruppo FS e dell’Anas, trova oggi espressa applicazione nei confronti di tutti i soggetti operanti nei settori speciali, cioè quelli “di cui al capo I del titolo V parte II del medesimo decreto legislativo n. 50/2016”, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e solo ove detti soggetti non applichino i prezzari regionali.

A questi ultimi, tra l’altro, al pari di quanto previsto per ANAS e le società gruppo FS, non si applicherà il meccanismo di rialzo transitorio fino al 20%, di cui al comma 3.

Al contempo, si evidenzia che l’aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso potrà essere anche immediato, non dovendo tali enti attendere l’emanazione delle linee guida per l’omogenea redazione e aggiornamento dei prezzari regionali, di cui all’art. 29, comma 12 del Dl Sostegni ter n. 4/2022.

Con riguardo, invece, agli appalti dei settori della difesa e della sicurezza, in sede di conversione è stato aggiunto nel corpo della norma in commento il nuovo comma 12-bis, in base al quale tutte le previsioni dell’art. 26 si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del d.lgs. n. 208/2011.

  • 27 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori”

Per quanto riguarda l’art. 27 del d.l. n. 50/2022, in sede di conversione del decreto è stato ampliato l’ambito di applicazione delle misure ivi previste.

Anzitutto, la nuova formulazione della norma prende in considerazione tutti i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, e non più solo quelli autostradali, come in origine previsto dal testo del decreto legge.

Inoltre, a seguito delle modificazioni operate dalla legge di conversione, la possibilità di aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo previsto dall’art. 27 non è più limitata alle procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2023, ma è estesa anche a quelle che risultino già espletate (verosimilmente alla data di entrata in vigore della disposizione, ossia il 16 luglio u.s.).

Infine, accanto al riferimento al quadro economico, contenuto ai commi 1 e 2 dell’art. 27, è stato inserito anche quello al computo metrico del progetto.

***

Le modifiche operate al testo del d.l. n. 50/2022 in sede di conversione confermano definitivamente l’interpretazione, già fornita da Ance nel Vademecum (cfr. News Dl Aiuti, Ance pubblica un vademecum sulle nuove misure di revisione dei prezzi), circa l’ambito di applicazione soggettivo delle misure previste all’art. 26 del citato decreto, come comprensivo anche degli enti operanti nei settori speciali, dotati di prezzari autonomi.

Naturalmente, è in corso l’aggiornamento, rispetto ai contenuti della legge di conversione, del predetto Vademecum, che verrà ripubblicato a stretto giro. 

Allegato

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OEPV: no punteggio per opere aggiuntive

Al fine di evitare distorsioni nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive, rispetto al progetto esecutivo a base d’asta; ciò indipendentemente dal fatto che queste siano funzionali a colmare lacune o errori progettuali dell’amministrazione.

È quanto ribadito dall’Anac, con la delibera n. 1075 del 2 dicembre 2020 approvata al termine dell’istruttoria su un appalto per i lavori di adeguamento sismico di un edificio scolastico. 

1.       I rilievi Anac

Oggetto di approfondimento dell’Autorità era la possibilità che il Raggruppamento temporaneo di impresa (Rti) fosse risultato aggiudicatario per aver incluso nella propria offerta alcune opere “aggiuntive”, in tal modo, concretizzando un duplice ribasso dell’offerta e una inevitabile distorsione della concorrenza.

In particolare, sottolineava ANAC, sebbene nel verbale di gara non emergesse l’eventuale attribuzione di un punteggio alle opere aggiuntive, il loro effettivo riscontro era evidenziato nell’offerta dell’RTI aggiudicatario, che aveva proposto di inserire ulteriori opere "aggiuntive" e "migliorative”, al fine di ovviare a lacune del progetto esecutivo posto a base di gara.

La realizzazione di una paratia di pali in prossimità del muro di sostegno stradale, avrebbe infatti garantito la stabilità della scarpata, vicino alla quale doveva essere realizzata la nuova palestra, non considerata dal progetto esecutivo.

Secondo ANAC, l’inserimento della paratia di contenimento non è una variante tale da stravolgere il progetto, ma neanche può essere derubricata a una mera sistemazione esterna, poiché, per quanto non di eccessivo impegno tecnico, necessita di elaborazioni geologiche, strutturali, grafiche, contabili per le quali le imprese si sono dovute dichiarare disponibili a richiedere e ottenere le autorizzazioni necessarie.

Quelle previste nell’offerta dell’RTI aggiudicatario erano quindi opere aggiuntive, vietate ai sensi dell’art. 95, comma 14-bis del codice appalti (d.lgs. 50/2016).

2.       Le conclusioni

Anac quindi sollecitava il Comune a rivalutare gli atti di gara in relazione alla effettiva valorizzazione delle offerte aggiuntive dell’impresa aggiudicataria, e in generale di tutti gli operatori economici partecipanti, e ad effettuare ogni opportuna valutazione rispetto alle lacune e al possibile errore progettuale.

Veniva infine posto il termine di trenta giorni per trasmettere all’ANAC gli esiti della valutazione, trascorsi i quali la stessa avrebbe avviato il procedimento sanzionatorio e il deferimento al Consiglio.

La soluzione espressa dall’ANAC, conferma una posizione più volte espressa dall’ANCE nei confronti di quei bandi di gara in cui i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, prescelti dall’amministrazione, nascondevano nei fatti la richiesta di prestazioni aggiuntive senza alcun compenso, risolvendosi quindi in un ulteriore ribasso sul prezzo a base di gara (v., ex multisdelibera ANAC n. 557/2019, prot. n. 45198).

L’ANCE, infatti, ha sempre sottolineato – invero, anche prima dell’introduzione del citato art. 95, comma 14-bis del codice appalti, da parte del primo correttivo, d.lgs. 56/2017 – che privilegiando l’elemento quantitativo per l’affidamento di un appaltosi incide sull’elemento economico dell’offerta e, quindi, sullo stesso criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prescelto dall’amministrazione.

Parimenti, anche la giurisprudenza amministrativa ha in diverse occasioni censurato eventuali offerte/richieste di completamento di un opera a base di gara, laddove introducevano lavori aggiuntivi, che fuoriuscivano dall’ambito di quelli inseriti nella progettazione esecutiva (v., da ultimo, Cons. di Stato, sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1036, concernente l’offerta di opere di protezione aggiuntive -mantellata e muro para spruzzi- per impedire la tracimazione del moto ondoso nel lungomare oggetto di risistemazione).

Ance organizza un webinar su Superbonus e bonus edilizi

 

Il prossimo 26 luglio, alle ore 15.00, l'Ance terrà il webinar "Superbonus e bonus edilizi le novità della CM 23 /E/2022" per illustrare le novità contenute nella circolare diffusa dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 23 giugno.

Il corposo intervento di prassi costituisce un tassello importante per la ricostruzione della disciplina dell'agevolazione potenziata perché consente una ricognizione dei principali indirizzi operativi contenuti nelle numerosissime risposte ad interpello rese dall'Amministrazione finanziaria su casi specifici, fornendo al contempo utili precisazioni di carattere più generale.

Proprio per fare il punto sulle linee interpretative fornite dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai vari ambiti del Superbonus, da quello soggettivo a quello oggettivo e procedimentale, l'ANCE ha organizzato un webinar riservato a tutte le imprese associate.

L'incontro, che si terrà on line, il prossimo 26 luglio alle ore 15.00 potrà essere seguito su piattaforma zoom, utilizzando le seguenti coordinate:

https://ance-it.zoom.us/j/81538379503?pwd=L01mUUgyT0JSK0R0RHRkci9PdlBWUT09

ID riunione: 815 3837 9503

Passcode: 913589

Allegato

Superbonus_e_bonus_edilizi_le_novità_della_CM_23-E-2022
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Superbonus, l’Ance pubblica una guida

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di Superbonus, con l’obiettivo di riepilogare le interpretazioni fornite negli ultimi mesi sulla disciplina, anche alla luce delle numerose modifiche normative intervenute, ad eccezione delle ultime modifiche introdotte dal D.L. 50/2022 – cd. D.L. Aiuti, ancora in corso di conversione in legge.

Con la pubblicazione della Circolare 23/E del 23 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrate fa, quindi, il punto sull’applicabilità del Superbonus, per quel che riguarda i soggetti beneficiari, gli interventi agevolabili, e le ulteriori le modalità applicative del beneficio.

Tale pronuncia è particolarmente rilevante perché fornisce, altresì, interpretazioni innovative su diversi aspetti collegati alla fruibilità dell’agevolazione.

Al riguardo, l’ANCE mette a disposizione della propria rete associativa una Guida alla lettura della C.M. 23/E/2022, come utile strumento di consultazione degli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate sul tema.

In merito al concetto di “diligenza” del cessionario nel caso di “concorso in violazione”, nell’ambito dei controlli e delle responsabilità, sia sull’utilizzo, che sulla circolazione dei crediti d’imposta, si allega la Circolare predisposta dall’Associazione Bancaria Italiana, che fornisce specifiche indicazioni alle proprie banche associate.

Si trasmette, altresì, la disciplina normativa attualmente applicabile ai fini del Superbonus e dei gli altri bonus fiscali in edilizia, aggiornata con le novità introdotte dal D.L. 50/2022 – cd. D.L. Aiuti.

Allegati
Guida_alla_lettura_della_CM_23-E-2022

Circolare_23-E_del_23_giugno_2022

Circolare_predisposta_dall'Associazione_Bancaria_Italiana

disciplina_normativa

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