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E’ necessario un intervento di modifica delle disposizioni normative del Codice antimafia e del Codice dei contratti, che armonizzi le disciplina in materia di verifiche antimafia, al fine di consentire agli operatori del settore di agire nell’ambito di un sistema normativo chiaro ed univoco nonché di consentire alle SOA l’acquisizione della comunicazione antimafia, in sede di rilascio dell’attestazione, anche mediante accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
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A questa conclusione è giunta l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nell’Atto di segnalazione n. 1 del 2 settembre 2014 inviato al Governo, con cui sono state approfondite alcune importanti problematiche sulla già presenti ai tempi della soppressa Autorità di vilanza sui contratti pubblici.
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1. Requisito “antimafia”
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Come evidenziato dalla stessa Autorità, sussiste un mancato raccordo tra i requisiti di qualificazione previsti nel codice dei contratti, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e la documentazione reperibile al fine del loro riscontro, così come individuati dal codice antimafia, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
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L’attuale quadro normativo deve essere, infatti, valutato tenendo conto delle abrogazioni conseguenti all’entrata in vigore del citato D.lgs. n. 159/2011 e, pertanto, i richiami normativi contenuti all’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice sui contratti pubblici, devono ritenersi sostituiti con le nuove disposizioni in materia previsti dal citato Codice antimafia.
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In particolare, l’art. 3 della Legge. n. 1423/1956 deve intendersi sostituito dall’art. 6 (tipologia delle misure e loro presupposti) del Codice antimafia, mentre l’art. 10 della Legge n. 575/1965 deve intendersi sostituito dall’art. 67 (effetti delle misure di prevenzione) dello stesso decreto legislativo.
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L’Autorità ritiene, infatti, che il Codice antimafia, pur non prevedendo l’abrogazione espressa del citato art. 38, comma 1 lett. b), abbia senz’altro innovato la disciplina dettata da tale disposizione, facendo peraltro riferimento all’attestazione SOA nell’art. 67.
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Ne consegue, secondo l’Autorità, la necessità di un intervento normativo che, armonizzando le due discipline, chiarisca definitivamente la questione.
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2. Verifica SOA
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Riguardo le verifiche antimafia ai fini del rilascio dell’attestazione SOA, l’Autorità sottolinea due criticità che sono emerse in ordine all’applicazione delle disposizioni antimafia nell’ambito del sistema di qualificazione di cui all’art. 40 del Codice dei contratti.
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In particolare, l’ANAC osserva che è necessario un intervento del legislatore in merito:
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· alla tipologia di documentazione richiesta ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione, considerato che dovrebbe essere meglio esplicitata la necessità di acquisire la sola comunicazione antimafia e non l’informazione antimafia (cfr. artt. 67, 83 e 84 del codice antimafia),
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· alla necessità di consentire alla SOA l’acquisizione della comunicazione antimafia anche attraverso l’accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, considerato che tale accesso è limitato ai soggetti elencati in modo tassativo dal Codice antimafia (ossia amministrazioni, enti, società o soggetti pubblici o riconducibili a partizioni pubbliche, inclusi concessionari e contraenti generali nonché camere di commercio, ordini professionali e l’ex AVCP, ora ANAC) tra cui non sono espressamente indicate le SOA che, dunque, non sarebbero abilitate a consultare il sistema informativo, peraltro, al momento non ancora attivo (cfr. art. 96 e 97 del codice antimafia).
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