\r\n
È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 ottobre scorso, concernente ulteriori disposizioni integrative al D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159, recante il codice delle leggi antimafia.
\r\n
Entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
\r\n
Il nuovo atto normativo ha inteso introdurre nel Codice antimafia alcune semplificazioni delle procedure dirette al rilascio della documentazione antimafia ed a porre rimedio ad alcune carenze della precedente normativa manifestatesi nell’esperienza applicativa.
\r\n
Si indicano di seguito le principali innovazioni.
\r\n
\r\n
Familiari conviventi
\r\n
La verifica sui familiari conviventi, necessaria ai fini dell’informazione antimafia, viene limitata a quelli di maggiore età e che risiedono nel territorio dello Stato.
\r\n
Inoltre, per acquisire i dati anagrafici dei familiari conviventi, si prevede un collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Naturalmente gli effetti di tale disposizione sono subordinati all’emanazione del regolamento che attiverà la banca dati.
\r\n
\r\n
Utilizzabilità della documentazione antimafia
\r\n
Viene stabilito che, fino all’attivazione della banca dati, la documentazione antimafia è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita. Si tratta di una semplificazione di notevole rilievo, considerando anche che la comunicazione ha una validità di sei mesi dalla acquisizione e l’informazione di dodici.
\r\n
\r\n
Competenza del prefetto
\r\n
La competenza alle verifiche antimafia non spetta più al prefetto della provincia in cui hanno sede le amministrazioni richiedenti, bensì al prefetto della provincia in cui hanno sede le imprese.
\r\n
\r\n
Termini per il rilascio della documentazione antimafia
\r\n
Vengono ridotti i termini a disposizione del prefetto per il rilascio della documentazione e vengono indicati gli effetti del mancato rispetto del termine anche nel caso della comunicazione.
\r\n
Infatti, il termine per il rilascio della comunicazione è ridotto da 45 a 30 giorni e viene eliminata l’ipotesi di verifiche di particolare complessità che comportava un’ulteriore dilatazione dei termini (30 giorni). Inoltre viene estesa alla comunicazione la disposizione, già prevista per l’informazione, per cui, in caso di inutile decorso del termine, le amministrazioni procedono comunque, stipulando i contratti, o autorizzando i subcontratti sotto condizione risolutiva per l’ipotesi che venga successivamente emanata una comunicazione interdittiva. Ai fini della stipula del contratto o del rilascio dell’autorizzazione al sub-contratto, è necessaria una autocertificazione sull’assenza delle cause di divieto di cui all’art. 67.
\r\n
Anche la procedura di rilascio dell’informazione viene semplificata e accelerata, nel senso che è previsto un termine di 30 giorni per il suo rilascio ed un successivo termine di 45 giorni quando le verifiche siano di particolare complessità (nella previgente normativa i termini erano invertiti). Tuttavia, la nuova disciplina prevede che, decorso il primo termine di 30 giorni, l’amministrazione proceda anche in assenza dell’informazione antimafia, stipulando i contratti, ovvero autorizzando i subcontratti, sotto condizione risolutiva. Nella precedente normativa l’obbligo di procedere era invece previsto allo scadere di entrambi i termini (30 più 45 giorni). Inoltre, nei casi di urgenza, l’obbligo di procedere è ora previsto “immediatamente”, laddove in vigenza della vecchia disciplina occorreva attendere quindici giorni.
\r\n
\r\n
Comunicazioni agli interessati
\r\n
La comunicazione interdittiva e l’informazione interdittiva devono essere comunicate dal prefetto all’impresa interessata entro cinque giorni dalla adozione, con modalità che ne garantiscano la ricezione (lettera raccomandata con avviso di ricevimento; notificazione; posta elettronica certificata). Ciò consente l’eventuale tempestiva difesa dell’impresa stessa davanti al giudice amministrativo.
\r\n
\r\n
Mancato funzionamento della banca dati nazionale
\r\n
Infine, il decreto individua le soluzioni alternative per definire i procedimenti in corso nell’ipotesi in cui la banca dati non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali. In tal caso la comunicazione è sostituita dall’autocertificazione, che consente di stipulare i contratti o autorizzare i subcontratti sotto condizione risolutiva; l’informazione è rilasciata a seguito di verifiche effettuate dal prefetto, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di procedere allo scadere del termine di trenta giorni sotto condizione risolutiva.
\r\n