E' stato pubblicato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il comunicato del Presidente del 6 ottobre 2015, concernente Il comunicato fa seguito ad alcune segnalazioni pervenute all'ANAC relative al fatto che, in diversi bandi di gara relativi all'affidamento di lavori pubblici, viene inserita una clausola che subordina i pagamenti dovuti all'impresa esecutrice all'ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti terzi (es. finanziamenti derivanti da fondi europei) ovvero a risorse non ancora a disposizione - quanto meno in termini di cassa - da parte della stazione appaltante.
\r\nNel provvedimento, l'Autorità specifica che la stazione appaltante, nel rispetto dei principi costituzionali che impongono alle amministrazioni di adottare provvedimenti comportanti una spesa solo in presenza di idonea copertura finanziaria e il rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità, ha l'onere di verificare ex ante la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare.
\r\nLa copertura finanziaria deve essere assicurata, infatti, anche in fase esecuzione dell'appalto.
\r\nTale interpretazione è peraltro coerente, secondo l'ANAC, con l'art. 64 del D.lgs. 163/2006, codice dei contratti pubblici, in cui è previsto che il bando debba contenere le informazioni di cui all'allegato IX A dello stesso Codice, ivi incluse quelle relative alle modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
\r\nSolo in via del tutto eccezionale, il bando potrà indicare le condizioni oggettive e specificatamente individuate, che impediscono alla stazione appaltante il pagamento, purché queste non deroghino al dovere generale che grava sulle amministrazioni pubbliche di verificare la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti e le regole di finanza pubblica.
\r\nInfine, l'Autorità ha dato conferma a quanto più volte sottolineato dalla stessa ANCE, mettendo in rilievo che la previsione di termini e modalità di pagamento incerti, in quanto legati a finanziamenti ottenuti ma non ancora erogati, oltre a non poter garantire la tassatività dei termini di pagamento prescritta dal diritto comunitario e nazionale, altera la concorrenza sul mercato degli appalti, poiché introduce problematiche connesse alla sostenibilità della partecipazione alle gare stesse da parte dei soggetti privati.
\r\nSi allega il testo del Comunicato.
\r\n1 allegato
\r\nSiglato, nei giorni scorsi, dal Presidente dell'ANAC, Cantone, e dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, Capolupo, un protocollo d'intesa per la reciproca collaborazione.
\r\nIl protocollo definisce compiutamente gli ambiti operativi dell'attività di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione che, su indicazione dell'Autorità, sarà svolta da personale del Nucleo Speciale Anticorruzione del Corpo.
\r\nIn particolare, sarà verificata la corretta attuazione della normativa di settore nel campo dei contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti, degli operatori economici e delle Società organismo di attestazione.
\r\nInoltre, su richiesta del Presidente dell'Anac, saranno effettuati riscontri mirati per la verifica dei presupposti per l'applicazione delle misure in materia di temporanea e straordinaria gestione delle imprese ai sensi dell'articolo 32, del D.L. 90/2014, nonché analisi a supporto delle istruttorie relative alle procedure di rilascio del rating di legalità alle imprese.
\r\nNell'allegare il testo del Protocollo, si fa presente che lo stesso sostituisce integralmente i protocolli d'intesa siglati in data 11 giugno 2013 e 12 febbraio 2014, rispettivamente, dalla soppressa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e dall'A.N.AC. (art. 12 protocollo).
\r\n1 allegato
\r\nIl Consiglio di Stato interviene sui criteri da seguire nell'esercizio dell'attività di attestazione per la valutazione dei requisiti per la dimostrazione dell'idonea Direzione Tecnica delle imprese qualificate in OG2 e OS25 alla luce delle innovazioni introdotte dal D.P.R. n. 207/2010. Si rimanda alla lettura della circolare n.65-2015.
Si segnala che il termine di entrata in vigore dell'obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia di ricorrere alle centrali di committenza, previsto dal comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti, è stato nuovamente prorogato.
\r\nLa Legge 13 luglio 2015, n. 107, di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", c.d. "Buona scuola", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 ed entrata in vigore il giorno successivo, ha, infatti, differito il termine suddetto dal 1° settembre u.s. al 1° novembre 2015.
\r\nIn particolare, ciò è avvenuto ad opera del comma 169 dell'articolo unico della legge in commento, che è intervenuto sull'articolo 23-ter del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, facendo slittare nuovamente il termine in questione (si ricorda, infatti, che lo stesso era stato già recentemente prorogato ad opera del decreto Milleproroghe, d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modifiche dalla l. 27 febbraio 2015, n. 11- cfr. news Ance ID n. 19540 del 2 marzo 2015).
\r\nA partire, dunque, dal 1º novembre 2015, e salvo ulteriori proroghe, entrerà in vigore la disposizione che impone ai non capoluogo di Provincia di acquisire lavori, beni e servizi in forma aggregata, mediante unioni di Comuni, accordi consortili, soggetti aggregatori o Province, ovvero ricorrendo, per beni e servizi, a Consip o ad un altro soggetto aggregatore di riferimento.
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