Con un Comunicato stampa-congiunto, pubblicato il 30 giugno 2015, l'Anac e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rendono noto che la verifica della regolarità contributiva ai fini dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, ai sensi dell'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, dovrà avvenire esclusivamente attraverso la nuova procedura di acquisizione del DURC nelle modalità previste dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1 giugno 2015), così come specificate dallo stesso Ministero con circ. n. 19/2015.
\r\nLa data ultima per utilizzare il sistema AVCpass è, infatti, scaduta il 30 giungo scorso, che coincide altresì con data entro cui saranno comunque evase regolarmente le richieste di riscontro secondo le previgenti modalità di richiesta.
\r\nDi conseguenza, il nuovo sistema del Durc online, in vigore dal 1° luglio 2015, separerà il controllo di regolarità contributiva da quello di tutti gli altri requisiti di partecipazione, per i quali sarà ancora utilizzato il sistema "Avcpass", che rimane, ai sensi dell'art. 6-bis del codice dei contratti, obbligatorio per le gare nei Settori ordinari di importo superiore ad Euro 40.000,00.
\r\nL'uscita del nuovo Durc on-line dall'accentramento tramite "Banca-dati nazionale", determina per le Amministrazioni la necessità di utilizzare più accessi informatici (e non più una sola, "Avcpass") per la verifica dei requisiti di ammissione in gara.
\r\nCiò in ragione della espressa previsione legislativa secondo la quale la nuova modalità di acquisizione del DURC «assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici» istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 4, comma 3, D.L. n. 34/2014).
\r\n1 allegato
\r\nSulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2015 è stato pubblicata la delibera dell'ANAC 9 dicembre 2014 relativa a "Autofinanziamento per l'anno 2015", in cui per il 5° anno consecutivo non è stato previsto alcun aumento, rispetto agli importi dovuti all'Autorità per l'espletamento della sua attività di vigilanza.
\r\nSi ricorda, con l'occasione, che sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nell'entità e con le modalità previste dalla delibera stessa, i seguenti soggetti pubblici e privati:
\r\na) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;
b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a) ;
c) le società organismo di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Nella delibera viene riportata, in apposita tabella, l'entità della contribuzione, nonché stabiliti modalità e termini di versamento della stessa.
\r\nSi richiama l'attenzione, infine, sul fatto che il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti sopra individuati, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva e che in caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.
\r\nSi allega:
\r\nCon l'ordinanza in oggetto, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria le questioni dell'obbligo di indicazione, già in sede di partecipazione, dei nominativi dei subappaltatori, nonché dei costi della sicurezza aziendale.
\r\nLa prima questione attiene, com'è noto, alla necessità (o meno) dell'indicazione del nominativo dei subappaltatori in sede di offerta da parte dei concorrenti di una gara di appalto, i quali abbiano dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'affidamento, per le quali non risultino in possesso della richiesta qualificazione.
\r\nLa seconda questione attiene, invece, ad un profilo di diritto intertemporale, relativo alla tematica dei costi della sicurezza aziendale. Al riguardo, infatti, com'è noto, l'Adunanza Plenaria n. 3/2015 ha statuito nel senso dell'obbligatorietà di detta indicazione, non potendo il relativo accertamento rimettersi alla fase, successiva e solamente eventuale, della verifica di congruità dell'offerta economica.
\r\nTuttavia, la perdurante difformità di indirizzi giurisprudenziali che hanno originato la citata sentenza, ha posto un problema applicativo dei principi enunciati con riferimento alle procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita anteriormente al recente pronunciamento della stessa adunanza plenaria.
\r\nDi conseguenza, la quarta sezione ha reputato opportuno rimettere all'Adunanza Plenaria il chiarimento in ordine al "regime" cui assoggettare, le procedure antecedenti all'arresto giurisprudenziale da ultimo consolidatosi e se sia per questa possibile utilizzare l'istituto del soccorso istruttorio.
\r\nPiù precisamente, la questione deferite all'Adunanza Plenaria sono le seguenti:
\r\na) se sia o meno obbligatoria, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. nr. 163/2006 e delle norme connesse, l'indicazione già in sede di presentazione dell'offerta del nominativo del subappaltatore, qualora il concorrente sia privo dei necessari requisiti di qualificazione per talune categorie scorporabili ed abbia espresso l'intento di subappaltare tali prestazioni;
b) se, ammessa la risposta affermativa al quesito che precede, per le procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita anteriormente al pronunciamento della Plenaria, sia possibile ovviare all'eventuale omissione attraverso il rimedio del c.d. soccorso istruttorio, e quindi invitando il concorrente interessato a integrare la dichiarazione carente;
c) se, in relazione all'obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi per gli oneri di sicurezza aziendale, affermato anche per gli appalti di lavori dalla sentenza nr. 3 del 2015, sia del pari possibile, per le procedure nelle quali la fase di presentazione delle offerte si sia esaurita anteriormente al ridetto pronunciamento, ovviare all'eventuale omissione attraverso il rimedio del c.d. soccorso istruttorio, e quindi invitando il concorrente interessato a integrare o precisare la dichiarazione carente.
\r\nIn allegato : ordinanza.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015 è stato pubblicato il Regolamento ANAC relativo a "Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".
\r\nIl nuovo Regolamento, predisposto con riferimento alle modifiche introdotte nel Codice dei contratti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sostituisce il precedente.
\r\nNella Gazzetta Ufficiale n. 147/2015 è stata pubblicata la Delibera ANAC 27 maggio 2015 concernente "Modifiche al regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", con la quale, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di approvare alcune modifiche al Regolamento di cui sopra.
\r\nPertanto, come specificato dalla stessa Autorità, nelle more della predisposizione di un formulario on line, ed ai fini della compilazione delle istanze di precontenzioso, il formulario allegato al Regolamento è integralmente sostituito dal formulario allegato alla deliberazione sopra individuata.
\r\nSi fa riserva di eventuale/ulteriore commento.
\r\n1 allegato
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