Con il regolamento (UE) 2016/7, del 5 gennaio 2016, la Commissione europea ha adottato formalmente il nuovo Documento di gara unico europeo (DGUE), destinato a sostituire i sistemi nazionali di auto-dichiarazione attualmente esistenti nell'UE.
\r\nIl DGUE mira a ridurre gli oneri amministrativi a carico del concorrente, sostituendo la necessità di produrre immediatamente certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione, con la necessità di fornire una prova documentale preliminare.
\r\nL'introduzione negli Stati Membri del DGUE è stata prevista e disciplinata dall'articolo 59 della nuova direttiva appalti (2014/24/UE), ma si applicherà anche agli appalti aggiudicati nei settori speciali, laddove siano utilizzati i criteri di qualificazione previsti per i settori ordinari.
\r\nNello specifico, DGUE consiste in un'autodichiarazione da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza di cause di esclusione e la sussistenza dei requisiti di qualificazione, compresi i riferimenti all'impresa ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento.
\r\nTale documento dovrà identificare le autorità o i soggetti titolari del potere di rilascio dei certificati originali; dovrà altresì contenere una dichiarazione dell'operatore economico attestante che, su istanza della stazione appaltante e senza ritardo, sarà in grado di fornire il certificato richiesto in forma originale.
\r\nInoltre, nel DGUE sono riportate le informazioni necessarie al fine di consentire alla stazione appaltante l'accesso alla documentazione a comprova dei requisiti del concorrente, laddove contenuta in specifiche banche.
\r\nIl DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica ed è basato su un formulario predisposto dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Per facilitare il suo utilizzo, è stato sviluppato per gli Stati membri e le imprese un sistema libero, basato sul web (e-Certis).
\r\nSeguirà News di commento Ance.
\r\nIn allegato, il testo adottato (modulo standard DGUE)
\r\n1 allegato
\r\nAvviso permanente per la formazione degli elenchi annuali di Operatori Economici per l'affidamento di lavori in economia ex artt. 122, comma 7, e 125, comma 8, D.Lsg. n'163/2006 e s.m.i. Si riamnda alla lettura della circolare n.2-2016, pubblicata nell'area riservata sezione circolari,
È stato pubblicato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del Presidente dell'8 gennaio 2016 relativo alla "Parziale rettifica del Comunicato del Presidente del 10 novembre 2015 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 501 della legge 28 dicembre 2015, n. 208".
\r\nIl suddetto comunicato, che recepisce le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, rettificando parzialmente ed integrando il precedente Comunicato del 10 novembre u.s. ricorda che è stata estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro.
\r\nPertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Autorità provvederà a rilasciare il Codice Identificativo Gara (CIG) a tutti i Comuni che procedono all'acquisto di lavori, servizi e forniture sotto l'importo indicato.
\r\nSi allega:
\r\nIl testo del comunicato dell'ANAC.
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, il decreto 30 dicembre 2015, n. 210, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", c.d. "Milleproroghe".
\r\nL'articolo 7 del decreto legge in commento contiene misure in materia di infrastrutture e trasporti, di seguito illustrate.
\r\nAnticipazione del corrispettivo d'appalto.
\r\nViene disposta la proroga, fino al 31 luglio 2016, della previsione che consente all'appaltatore di usufruire dell'anticipazione del prezzo d'appalto nella misura del 20% dell'importo contrattuale (art. 7, comma 1).
\r\nA seguito della proroga suddetta, pertanto, per i contratti affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 11 del 2015 (di conversione del decreto Milleproroghe 2015), ossia dal 1 marzo 2015, e fino al 31 luglio 2016, l'impresa appaltatrice potrà ottenere l'anticipazione del corrispettivo nella misura del 20%. Dal 1 agosto 2016 l'anticipazione tornerà al 10%.
\r\nAttestazione Soa.
\r\nViene prevista la proroga al 31 luglio 2016 della disposizione di cui al comma 9-bis dell'art. 253 del Codice appalti, che consente alle imprese di qualificarsi facendo riferimento ai requisiti maturati nel decennio antecedente la sottoscrizione del contratto con la SOA, anziché all'ultimo quinquennio, così come previsto dall'art. 79 del Regolamento sui contratti pubblici (art. 7, comma 2, lett. a).
\r\nLe misure sopradescritte sono da valutarsi senza dubbio positivamente.
\r\nIn questo contesto, l'Ance sta peraltro svolgendo una forte azione di sensibilizzazione degli interlocutori di riferimento, affinché possano trovare accoglimento, in fase di conversione, ulteriori proposte di proroga di rilievo per il settore, a partire dalla disposizione che consente di considerare i cinque migliori anni del decennio antecedente alla pubblicazione del bando, quale periodo di attività documentabile, con specifico riguardo al requisito della cifra d'affari richiesto per le gare d'importo superiore a 20 milioni di euro (art. 357, comma 19 bis, DPR n. 207/2010) nonché dalla possibilità di ricorrere all'esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti fino alla soglia comunitaria (art. 253, comma 20 bis, D.Lgs. n. 163/2006).
\r\nResta confermata, naturalmente, la possibilità di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti fino a 1 milione di euro.
\r\nPubblicazione di bandi ed avvisi di gara.
\r\nViene disposto il rinvio al 1 gennaio 2017 della norma che prevede la pubblicazione in forma telematica, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale (art. 7, comma 7) degli avvisi e bandi di gara.
\r\nQuesti ultimi, pertanto, dovranno continuare ad essere pubblicati su almeno due quotidiani (a diffusione nazionale e locale), con conseguente obbligo, in capo agli aggiudicatari, di rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, i costi di tale pubblicazione.
\r\nDisposizioni in materia di qualificazione del General Contractor.
\r\nViene prevista la proroga al 31 luglio 2016 sia del termine di cui all'articolo 189, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 che di quello previsto dall'articolo 357, comma 27, del d.p.r. n. 207/2010; ne consegue che, per la qualificazione a contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa potrà essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA per tutte le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 luglio 2016; a questo fine, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, potranno documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute entro il 31 luglio 2016.
\r\nCon riserva di ulteriore approfondimento.
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