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Appalti pubblici: la PA non deve pagare se c’è l’interdittiva antimafia

L’effetto preclusivo a qualsiasi  erogazione della PA derivante dall’informativa interdittiva antimafia interessa anche l’obbligo di pagamento riconosciuto da un giudicato.
 
Lo ha stabilito l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciarsi sul ricorso di una società colpita da interdittiva antimafia, il quale ha altresì approfondito la natura ed agli effetti dei provvedimenti assunti dalle prefetture nei confronti delle aziende collegate alle organizzazioni criminali (Cons.St., A.P., 6 aprile 2018 n. 3 - Pres. Pajno, Est. Forlenza).
 
La decisione nasce da un deferimento di una questione concernente un privato che, in conseguenza della mancata aggiudicazione di una gara di appalto alla quale aveva partecipato, si vedeva accogliere la domanda risarcitoria per il mancato utile e il danno all’immagine, quantificati in sede giurisdizionale con sentenza passata in giudicato (C.d.S., sez. V, ordinanza del 28 agosto 2017, n. 4078).
 
La società aveva agito, quindi, per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato recante la determinazione dell’ammontare del credito risarcitorio, ma l’amministrazione resistente aveva eccepito in giudizio l’impossibilità del pagamento a causa di una informativa interdittiva emessa a carico del ricorrente, conosciuta solo nel momento in cui si era reso necessario procedere al pagamento della somma.
 
Al riguardo, secondo una giurisprudenza consolidata, l’interdittiva antimafia costituisce una misura per prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica Amministrazione, a tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
 
Su tale presupposto, l’Adunanza plenaria ha affermato che l’interdittiva antimafia determina una particolare forma di incapacità, sia pure temporanea (in quanto un successivo provvedimento dell’autorità amministrativa competente potrebbe revocarla) che preclude all’azienda, ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. g) del Codice antimafia, la possibilità di accedere a tutti i “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”: in tale ambito va ricondotta ogni forma di “esborso da parte dell’Amministrazione”, ivi incluse le somme dovute a titolo di risarcimento del danno patito in connessione all’attività di impresa, anche in caso di sentenza passata in giudicato.
 
Ciò deriva dall’ampia clausola contenuta nella disposizione e dalla ratio della norma che non consentono di distinguere tra erogazioni dirette ad arricchire l’imprenditore ed erogazioni dirette a compensarlo di una perdita subita. L’obiettivo è quello di evitare ogni esborso di matrice pubblicista in favore di imprese soggette a infiltrazioni criminali.
 
Pertanto, secondo l’Adunanza plenaria, l’enunciato linguistico “erogazioni dello stesso tipo” contenuto nella disposizione deve essere inteso come riferito al genus delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dell’amministrazione, quale che ne sia la fonte e la causa.
 
L’informativa antimafia, comporta, quindi, secondo il Collegio:
  • l’incapacità, per il soggetto colpito, di assumere o mantenere, per il tempo di durata dell’interdittiva, la titolarità delle posizioni giuridiche riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011, anche se riconosciute da sentenza passata in giudicato;
  • l’impossibilità, per il soggetto colpito, di far valere il credito in sede giurisdizionale.
Una volta venuta meno l’efficacia dell’interdittiva, il diritto di credito riconosciuto dalla sentenza passata in giudicato può essere fatto valere dal titolare del diritto. Il periodo di efficacia dell’interdittiva non può essere computato a fini della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c..
 
La citata sentenza dell’Adunanza Plenaria si inserisce all’interno di una copiosa giurisprudenza che definisce l’interdittiva antimafia come una misura preventiva, volta a colpire l’azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti con la Pubblica amministrazione e fondata sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente (Cons. Stato, Sez.III, 14 marzo 2018, n. 1624).
 
Ne consegue che, secondo tale impostazione, se l’informazione interdittiva è una misura cautelare di polizia, espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, questa non deve fondarsi su prove o collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo “ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata” (Cons. Stato, Sez. III, 7 febbraio 2018, n. 820; Cons. Stato, Sez. III, 10 gennaio 2018, n. 97; Cons. Stato, Sez. III, con la sentenza n. 1866 del 21 aprile 2017, Cons. Stato, sez. III, 19 gennaio 2012, nr. 254; in termini, Cons. Stato, sez. III, 30 gennaio 2012 nr. 444; id., 23 luglio 2012, nr. 4208; id., 5 settembre 2012 nr. 4708; id., sez. VI, 15 giugno 2011, nr. 3647).
 
Il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del più “probabile che non”, alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello mafioso (13 novembre 2017, n. 5214; 9 maggio 2016, n. 1743).
 
Gli elementi sintomatici dai quali è possibile evincere il tentativo di infiltrazione non vanno considerati separatamente, “dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità” (Cons. Stato, sez. III, 19 gennaio 2012, nr. 254; id., 23 luglio 2012, nr. 4208)“.
 
A tale proposito, tra le tante, sono state riconosciute come circostanze rilevanti e idonee a formare un complessivo quadro indiziario:
 
a)      i rapporti di parentela o i contatti che, considerati nella loro globalità, inducono a ritenere che l’impresa possa essere condizionata dalla criminalità organizzata (Tar Campania, sez. I, 14 febbraio 2018, n. 1017).
b)      le cointeressenze economiche con società, a sua volta destinataria di un’interdittiva antimafia (Cons. Stato, Sez. III, con la sentenza n. 1866 del 21 aprile 2017).
 
 

Interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria - In Gazzetta 1.620 milioni di finanziamenti.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2018 il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 febbraio 2018 recante "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane".

Lo stanziamento di 1.620 milioni di euro (120 milioni per l'anno 2018 e 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023) è ripartito tra le province e le città metropolitane sulla base dei criteri:

a) consistenza della rete viaria;
b) tasso di incidentalità;
c) vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

Le risorse assegnate possono essere utilizzate per:

  • la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto comprese le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l'esposizione al rischio idrogeologico;
  • la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i ponti, i viadotti, i manufatti, le gallerie, i dispositivi di ritenuta, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica, l'illuminazione, le opere per la stabilità dei pendii di interesse della rete stradale, i sistemi di info-mobilità, le installazione di sensoristica di controllo dello stato dell'infrastruttura;
  • la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d'arte per garantire la sicurezza degli utenti;
  • la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono:
    • la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;
    • il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità;
    • la riduzione dell'inquinamento ambientale;
    • la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali;
    • la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico;
    • l'incremento della durabilità per la riduzione dei costi di manutenzione.

Non sono utilizzabili per realizzare nuove tratte di infrastrutture o interventi non di ambito stradale.

Nell'Allegato 3 sono ripartite le risorse che assegnano alla Sicilia 140 milioni circa.

4 allegati

dm finanziamento strade 2018
a1-dm finanz strade
a2-dm finanz strade
a3-dm finanz strade

 

Modifiche al Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2018.

Si comunica che, sulla GURS n.18 del 20 aprile 2018, Parte I, è stata pubblicata con Decreto n.9 del 5 aprile scorso ancora una errata corrige ai prezzi 6.2.4, 6.3.7., 21.3.1.1.

1 allegato

RETTIFICA PREZZARIO20-04-18

 

CIG: le indicazioni dell’ANAC alle stazioni appaltanti in tema di sistemi dinamici di acquisizione

È stato pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del Presidente del 5 aprile 2018 con il quale vengono fornite indicazioni alle stazioni appaltanti in tema di sistemi dinamici di acquisizione
 
Tale comunicato fa seguito alle diverse  richieste di chiarimento in merito alla  modalità di acquisizione del CIG (codice identificativo gare) nelle procedure  selettive gestite tramite i sistemi dinamici di acquisizione, di cui  all’articolo 55 del Codice dei contratti pubblici.

Si allega il testo del comunicato dell’ANAC.
 

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