È operativo il sistema che consente alle imprese di generare, on line e gratuitamente, il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) già vidimato, senza necessità quindi di recarsi all’apposito sportello presso le Camere di Commercio. È stata infatti data attuazione all’art. 193, comma 5, d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 116/2020.
Per accedere al servizio, è necessario collegarsi al portale https://vivifir.ecocamere.it/: l’utente (persona fisica) dovrà autenticarsi mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e indicare l’impresa per conto della quale intende operare. Il sistema Vi.Vi.Fir verifica mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa.
Il rappresentante dell’impresa, una volta inseriti i dati anagrafici può:
Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile generare il formulario di identificazione del rifiuto già vidimato, da stampare e compilare manualmente. Il formulario deve essere prodotto in duplice copia: una copia è trattenuta dal produttore, mentre l’altra accompagna il rifiuto e rimane all’impianto di destinazione. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
Si ricorda che resta in ogni caso ferma la possibilità per le imprese di fare ricorso al tradizionale sistema basato sulla produzione di un formulario cartaceo in quattro copie da sottoporre alla Camera di Commercio per la vidimazione.
Si precisa che il servizio Vi.Vi.Fir. non consente di procedere direttamente alla compilazione del formulario.
La disciplina statale in tema di vincoli culturali e paesaggistici non prevede una immodificabilità assoluta e a priori degli immobili vincolati. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 29/2021, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità della Legge regionale della Puglia n. 43/2019 in tema di valorizzazione a fini turistici del proprio patrimonio storico-rurale (trulli, masserie, torri, fortificazioni, ecc.).
In particolare la Consulta ha chiarito che:
Le indicazioni fornite dalla Corte vanno a supporto della necessità di “non ingessare le città”, ma di trasformale per adeguarle alle nuove esigenze sociali ed ambientali. A tal fine occorre scongiurare quel meccanismo di regole normative che stanno determinando solo un “non fare” con conseguenze negative in termini di rigenerazione dei tessuti urbani e di contenimento del consumo di suolo.
In allegato la Sentenza n. 29/2021 della Corte Costituzionale
La possibilità di usufruire dell’agevolazione del Superbonus 110% - art. 119 del Decreto legge 34/2020, come convertito dalla Legge 77/2020 - presuppone la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi.
In via generale è possibile eseguire gli interventi su immobili legittimi o comunque legittimati attraverso sanatoria ordinaria (art. 36 e 37 Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”) o straordinaria (cd. condono edilizio).
Cosa succede se sull’immobile è in corso una procedura di sanatoria o pendente una domanda di condono? E’ possibile eseguire gli interventi ed usufruire della relativa agevolazione?
Delle prime indicazioni favorevoli all’applicabilità dell’agevolazione sembrerebbero emergere da una risposta fornita dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell’ambito della Commissione di monitoraggio delle Linee Guida per la “Classificazione del Rischio sismico delle costruzioni” detta “Sismabonus”, prevista dal D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017.
In particolare, sono state fornite delle risposte ad alcuni specifici quesiti che interessano l’applicazione del Superbonus tra cui il quesito n. 4 con il quale era stata posta la seguente domanda: “Si chiede se ai fini dell’applicazione della detrazione di cui al citato articolo 119, comma 4 del decreto legge n. 34 del 2020 sia necessario che l’immobile oggetto degli interventi abbia la certificazione di Agibilità/abitabilità”.
Partendo da una domanda relativa alle questioni attinenti all’agibilità, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha risposto che “Ai fini dell’applicazione delle detrazioni di cui all’art. 119, comma 4 del D.L. 34/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 legge n. 77 del 17 luglio 2020, è necessario che l’immobile non sia abusivo, ai sensi della normativa vigente. Possono, eventualmente, godere di tale detrazione anche gli immobili per i quali sia in corso la pratica di definizione, in sanatoria, fatta salva la restituzione delle detrazioni di cui si è usufruito, in caso di conclusione con esito negativo della pratica stessa”.
Tale risposta, se maggiormente chiarita, rappresenterebbe un’importante semplificazione finalizzata a non bloccare la possibilità di avviare i relativi interventi agevolabili ai sensi del Superbonus per la pendenza di un procedimento di sanatoria.
A tale fine l’ Ance ha già avviato una serie di iniziative finalizzate a richiedere maggiori indicazioni su tale aspetto tra cui se tale possibilità riguardi tutti i casi di sanatoria ivi comprese le pratiche di condono (1985, 1994 , 2003) le quali, come è noto, sono da anni bloccate presso i diversi uffici comunali.
Ad oggi, infatti, sono numerose le pratiche di condono pendenti e tale situazione sta recando molte problematiche ai fini dell’applicazione degli interventi agevolabili con il Superbonus.
La circostanza che per un immobile sia in corso un procedimento di sanatoria “ordinaria” (art. 36 37 del DPR 380/2001) o di sanatoria “straordinaria” (1985, 1994 , 2003) si ritiene che non debba essere considerata ostativa al riconoscimento della detrazione fiscale sul presupposto che l’agevolazione richiesta non riguarda le spese relative agli interventi che sono oggetto di sanatoria.
Estesa fino al 29 luglio 2021 la validità di permessi di costruire e Scia –così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni – in scadenza fra il 31 gennaio 2020, data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19, e il 30 aprile 2021, attuale data della cessazione dello stato di emergenza. È la diretta conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e del Decreto Legge 2/2021 che hanno prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sanitaria.
L’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cd. “Cura Italia” (come modificato ed integrato dall'articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020) prevede infatti la proroga straordinaria di 90 giorni della validità degli atti di assenso in scadenza dopo l’inizio dello stato di emergenza sanitaria, legandone la decorrenza alla data di cessazione dello stato di emergenza, portata ora al 30 aprile 2021 (vedi anche News Ance del 14 dicembre 2020 Permessi di costruire e Scia: operativa la proroga straordinaria fino al 1 maggio 2021).
L’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 prevede in particolare che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Si ricorda che si è in presenza di una proroga:
Si ricorda inoltre che:
I mezzi pesanti (massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate) adibiti al trasporto di cose potranno circolare sulle strade extraurbane anche nei giorni 24 e 31 gennaio 2021, in deroga quindi alle previsioni del calendario con i divieti di circolazione per il 2021.
Lo ha previsto il Decreto Dirigenziale 14 gennaio 2021, prot. n. 2, del ministero delle Infrastrutture.