Si informa che sul sito istituzionale dell'Inail è stato pubblicato l'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti prevenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Anno 2015, nell'ambito del quale è stata individuata quale area prioritaria di intervento quella relativa allo sviluppo della prevenzione per la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento, tra gli altri, al settore dell'edilizia.
\r\nNel merito, la Cncpt e il Formedil intendono presentare un progetto nazionale per le figure dei RLS e RLST, denominato ARLES "Attività del rappresentante del lavoro per un'edilizia in sicurezza", al quale possono partecipare tutti gli Organismi bilaterali che invieranno, entro il 10 novembre p.v., la manifestazione di interesse tramite la scheda riportata in allegato alla circolare congiunta sull'argomento.
\r\n3 allegati
\r\nFormedil_prot 695-15_bando INAIL_ARLES
allegato Formedil
Avviso Inail
Nell'ambito delle disposizioni in materia di lavoro introdotte nel Disegno di Legge n. 2111/S recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2016), si riportano di seguito le misure di maggior interesse per il settore.
\r\nProroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (art. 11)
\r\nViene confermato per l'anno 2016 l'incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato, ma la manovra prevede una riduzione in termini di misura e durata degli sgravi contributivi rispetto agli attuali 8.060 euro per 36 mesi.
\r\nIn particolare, il nuovo incentivo prevede che, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2016 è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero contributivo è ridotto del 40% per i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.
\r\nL'esonero, come in passato, spetta ai datori di lavoro che procedano a nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione di quelle relative ai lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro o in relazione a quelli per il quale il presente o il precedente beneficio sia già stato fruito, nonché con esclusione dei contratti di apprendistato.
\r\nL'esonero non è cumulabile con ulteriori esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dall'attuale normativa.
\r\nRegime fiscale dei premi di produttività (art. 12)
\r\nAl fine di sostenere la contrattazione di secondo livello, per il 2016 viene ripristinata la detassazione dei premi di produttività.
\r\nI premi oggetto dell'agevolazione sono quelli di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri contenuti in un emanando decreto (del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità) ed erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
\r\nE' prevista, quindi, la parziale detassazione, con aliquota del 10%, dei premi di produttività, per un ammontare massimo di 2.000 euro, a favore di lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 50.000 euro lordi annui.
\r\nIl limite massimo della detassazione viene, poi, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
\r\nI criteri di misurazione degli incrementi di produttività, nonché le modalità applicative dell'agevolazione, vengono demandati ad un Decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il MEF, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità.
La previsione di cui al presente articolo rappresenta un'importante innovazione introducendo l'agevolazione fiscale per i premi di produttività in maniera strutturale, come più volte richiesto dall'Ance.
La norma fa, inoltre, riferimento espressamente ai premi erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui alla nuova formulazione fornita dal Jobs Act, D.Lgs. n. 81/2015.
\r\nDecontribuzione (art. 12)
\r\nIl medesimo articolo prevede, però, l'azzeramento degli stanziamenti residui del Fondo di cui all'art. 1, co. 68 della L. n. 247/2007 destinati alla decontribuzione previdenziale sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello. Risulta, pertanto, in edilizia, neutralizzato l'incentivo contributivo riconosciuto per le erogazioni dell'EVR (elemento variabile retribuzione).
\r\nPrepensionamento – "Opzione donna" (art. 19)
\r\nConfermata la c.d. "opzione donna" che consente una maggiore flessibilità per l'accesso al pensionamento (calcolato interamente con il sistema contributivo per le donne con 57 anni di età e 35 di contributi).
\r\nViene introdotta una novità che consente ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, entro il 31 dicembre 2018, maturino il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di ridurre, previo accordo tra le parti, l'orario di lavoro in una misura tra il 40 e il 60%.
\r\nIn tal caso, il datore di lavoro dovrà versare direttamente al lavoratore, e non più all'Inps, con cadenza mensile, una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici in misura pari alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorrerà alla formazione dell'imponibile previdenziale e fiscale.
\r\nPer i periodi relativi alla riduzione dell'orario di lavoro sarà, inoltre, riconosciuta in favore del lavoratore la contribuzione figurativa commisurata alla perdita della retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
\r\nTale misura prevede un limite di spesa annuale di 60 milioni di euro per l'anno 2016, di 120 milioni per l'anno 2017 e di 60 milioni per l'anno 2018.
\r\nRifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga (art.20)
\r\nImplementata la dotazione del Fondo sociale per l'occupazione, con ulteriori 250 milioni di euro destinati alla cassa integrazione in deroga, che potrà essere concessa nei limiti di tre mesi, per l'anno 2016.
Si fa seguito alla news precedente per aggiornare i dati relativi al Fondo Prevedi e per fornire alcune informazioni.
\r\nIscritti
\r\nAlla data del 15 ottobre 2015, Prevedi conta 38.092 iscritti tradizionali, 468.766 iscritti per "adesione contrattuale", per un totale di 506.858 unità.
\r\nSi riportano, in allegato, alcune tabelle con l'analisi delle iscrizioni al Prevedi, alla data sopra indicata, suddivise per tipologie (contrattuali, esplicite, tacite, ecc); per qualifica e livello di inquadramento contrattuale; per contratto applicato; per Cassa Edile e per Regione.
\r\nUna nota del Fondo, ripresa anche da Il Sole 24 ore Radiocor, rappresenta questi numeri come un traguardo storico: mezzo milione di iscritti permettono, infatti, al Prevedi, di essere il primo Fondo negoziale in Italia per adesioni.
\r\nQuesto record è frutto, essenzialmente, della innovazione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia, sottoscritto nel luglio 2014, che prevede, come noto, l'"iscrizione contrattuale" dei lavoratori.
\r\n"Iscrizione Contrattuale"
\r\nSull'argomento, oltre a ricordare che tale iscrizione è stata oggetto di articoli di stampa e di illustrazione da parte della Covip nella Relazione annuale (cfr news del 23 giugno scorso), si allegano alcuni articoli pubblicati sul web, in cui viene positivamente posto l'accento sulle scelte operate dalla contrattazione collettiva dell'edilizia.
\r\nPer completezza, sull'"iscrizione contrattuale" si rimarca che sono stati definiti dal Fondo Prevedi costi ridotti di esercizio per le posizioni degli aderenti contrattuali, realizzando così la volontà delle parti sociali firmatarie dei ccnl dell'edilizia di ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti su tale tipologia di adesione.
\r\nIn relazione ad alcune situazioni locali, si coglie l'occasione per rammentare che, con la contrattazione collettiva, le parti sociali nazionali firmatarie del ccnl industria e del ccnl artigianato hanno istituito il suddetto contributo contrattuale da versare, in via esclusiva, al Prevedi.
\r\nLe stesse parti hanno tutte sottoscritto appositi accordi attuativi che espressamente prevedono che il contributo contrattuale maturando non sia portabile a forme pensionistiche complementari diverse dal Prevedi.
\r\nContributo "a fondo perduto" Non imponibilità ai fini IRES e IVA
\r\nSi coglie l'occasione, altresì, di informare che il Fondo ha acquisito un parere pro veritate relativo al "contributo a fondo perduto" che il Prevedi intende erogare alle Casse Edili per sostenere l'attività di promozione delle adesioni dei lavoratori iscritti verso il Fondo.
\r\nIn sostanza, è stato richiesto se tale contributo sia imponibile agli effetti dell'IRES e dell'IVA.
\r\nSull'IRES, il parere legale, dopo aver sottolineato che le Casse Edili sono configurabili come enti non commerciali, ha proceduto a verificare se il contributo in esame sia riconducibile nelle categorie dei redditi fondiari di capitale, di impresa e "diversi". L'art. 143 del TUIR considera, infatti, imponibili nei confronti degli enti non commerciali esclusivamente i redditi rientranti in una di tali categorie.
\r\nLa verifica porta alla conclusione della non imponibilità di detto contributo agli effetti dell'IRES in quanto, appunto, risulta non compreso nelle categorie indicate.
\r\nNe viene poi esclusa anche l'imponibilità agli effetti dell'Iva in quanto tale contributo a fondo perduto non costituisce corrispettivo di una prestazione. E' evidenziato, infatti, che le Casse Edili non assumono l'obbligo di fornire alcuna prestazione di servizi a favore del Prevedi in quanto sono state le parti sociali a porre a loro carico l'obbligo di favorire la sottoscrizione da parte degli iscritti verso il Fondo, per garantire loro un maggior livello di copertura previdenziale.
\r\nIl Prevedi, a sua volta, non assume nei confronti delle Casse Edili l'obbligo di riconoscere alcun corrispettivo per le attività di promozione delle adesioni al Fondo medesimo, da loro svolte. Ed infatti il Fondo intende concedere alle predette Casse un contributo a fondo perduto e, quindi, senza collegarne la concessione, né l'importo, allo svolgimento di specifiche attività. Pertanto, tale contributo sarà configurabile come mera erogazione gratuita, non assoggettabile, appunto, ad Iva.
\r\nNuovo sito
\r\nSi segnala anche che è on line all'indirizzo www.prevedi.it il nuovo sito web del Fondo.
\r\n2 allegati
\r\nAnalisi e Iscrizioni a Prevedi CCNL 15-10-15
Articolo Il Punto su Fondo Prevedi
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 26/2015 del 26 ottobre scorso, ha fornito alcune indicazioni operative in merito alla modifica delle disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro, di cui all'art. 22 del D.Lgs n. 151/2015 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità " (Jobs Act).
\r\nIn particolare, sono state riepilogate, al fine di assicurare un'uniformità di comportamento per il personale ispettivo, le modifiche introdotte al regime delle sanzioni riferite ad illeciti in materia di lavoro nero, di libro unico del lavoro, di prospetti paga e di assegni per nucleo familiare (Cfr. Comunicazione Ance del 5 ottobre 2015).
\r\nFacendo riserva di fornire i relativi approfondimenti, si trasmette, per opportuna informativa, la circolare ministeriale in parola.
\r\nL'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di settembre 2015 è risultato pari a 107,0 (base 2010 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01125000
\r\nTale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n9/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,125
\r\n75% di 0,00000000 [indice settembre su indice dicembre 2014 x 100 - 100] = 0,000000.
\r\nTOTALE = 1,125000
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 settembre 2015 ed il 14 ottobre 2015.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
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