Con l'allegata nota n. 4 del 20 gennaio scorso, il Ministero del Lavoro ha risposto all'istanza di interpello, avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla corretta interpretazione della disposizione relativa all'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 118, L. n. 190/2014.
\r\nIn particolare, è stato chiesto se l'esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato spetti anche in caso di assunzione di lavoratore percettore di trattamento pensionistico, che non fruisca di ulteriori agevolazioni contributive.
\r\nSul punto, il Dicastero, nel ricordare che l'esonero in parola spetta qualora, nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, con contratto di lavoro subordinato, presso altro datore di lavoro o, nei tre mesi precedenti l'entrata in vigore della norma, abbia avuto rapporti di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente l'incentivo, ha precisato che la norma non esclude, con riferimento alla platea di lavoratori interessati, coloro che percepiscono trattamento pensionistico.
\r\nPertanto, in virtù di quanto sopra, è possibile far rientrare nel campo di applicazione della disposizione i lavoratori già percettori di trattamento pensionistico.
\r\n1 allegato
\r\nPubblicato in G.U. il decreto legislativo che, in attuazione dell'art. 20, co.2 della L. n. 67/2014, ha previsto la trasformazione in illecito amministrativo del reato relativo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti. Si rimanda alla lettura delle circolare n.3-2016, pubblicata nell'area riservata sezione circolari.
L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di dicembre 2015 è risultato pari a 107,0 (base 2010 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01500000.
\r\nTale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n12/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1,5
\r\n75% di 0,00000000 [indice dicembre su indice dicembre 2014 x 100 - 100] = 0,000000.
\r\nTOTALE = 1,500000
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 dicembre 2015 ed il 14 gennaio 2016.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.ù
\r\n1 allegato
\r\nIl Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali informa che la scadenza per la presentazione del prospetto informativo di cui all'art. 98, co. 6 della L. n. 68/1999, è spostata al 29 febbraio 2016.
\r\nSi rammenta che il Prospetto informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti, costituenti base di computo, devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.
\r\nL'articolo 40, comma 4 del Decreto Legge n. 112/2008, come convertito dalla Legge n. 133/2008, ha introdotto l'obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto, con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati (che occupano almeno 15 dipendenti), secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010, comunicano ai servizi competenti, entro il 31 gennaio, la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge.
\r\nIl Prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Con l'allegato Interpello n. 33/15, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti relativi al regime contributivo previdenziale ed assistenziale da applicare al contributo di solidarietà previsto dall'art. 5, comma 5 della Legge n. 236/93.
Si tratta del contributo riconosciuto in favore dei datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione della Cigs, a seguito della riduzione di orario conseguente alla stipula di un contratto di solidarietà c.d. di "tipo B", sottoscritto al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale.
In particolare, l'istante ha richiesto di conoscere a quale contribuzione sia assoggettabile la quota di contributo spettante all'azienda nel caso in cui questa sia erogata in favore dei lavoratori, consentendo a questi ultimi di ottenere l'intero trattamento di solidarietà pari al 50% del monte retributivo perso.
Il Dicastero, al riguardo, ha confermato che la quota spettante al datore di lavoro, pari al 25% del monte retributivo perso, corrisposta al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, concorre a costituire reddito da lavoro dipendente e, pertanto, costituisce base imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.
Ai fini pensionistici, pertanto, si dovrà ritenere che il regime di contribuzione figurativa vada riferito all'ammontare della retribuzione persa dal lavoratore per effetto della stipula dei contratti di solidarietà, a prescindere dalla devoluzione della quota di contributo già assegnata dal datore di lavoro ai lavoratori.
1 allegato
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