Il Ministero del lavoro, con l'allegata circolare n. 11/2016, ha provveduto alla ripartizione territoriale delle quote dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno in corso, previste dal DPCM del 14 dicembre 2015.
\r\nIn base al decreto, sono stati ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
\r\nNel richiamare quanto già disposto con la circolare interministeriale del 29 gennaio scorso, il dicastero precisa, in particolare, che sono state attribuite alle Dtl 5.727 quote per lavoro subordinato e autonomo, nell'ambito delle 14.250 destinate alle conversioni.
\r\nNon viene, invece, ripartita a livello territoriale la quota di 100 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo riservata ai lavoratori, di origine italiana, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che rimane nella disponibilità del Ministero del lavoro ai fini dell'assegnazione in base alle specifiche richieste che perverranno agli Sportelli Unici per l'immigrazione, dietro segnalazione delle Dtl.
\r\nSi rammenta che le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche, collegandosi al sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/ fino al 31 dicembre 2016 e che saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
\r\nRiguardo agli ingressi di 100 lavoratori per l'attività di smantellamento dei padiglioni espositivi dei Paesi non comunitari che hanno partecipato all'Expo di Milano 2015, le quote saranno attribuite esclusivamente alla Dtl di Milano e le relative istanze potranno essere presentate fino al 30 giugno 2016.
\r\nLa circolare fa presente, inoltre, che saranno attuate le procedure di chiusura dei flussi non stagionali anno 2013 e che le quote non impegnate dalle Dtl entro il 31 marzo 2016 saranno azzerate nel sistema informatizzato.
\r\nIn ordine alle istanze per i flussi 2016, si segnala, altresì, che l'Inps ha fornito le relative istruzioni operative con il messaggio n. 1149/2016.
\r\nL'Istituto evidenzia che, al fine di semplificare la procedura e di contrastare il fenomeno dell'ingresso regolare a cui non segua l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, la sottoscrizione del contratto di soggiorno deve essere effettuata presso lo Sportello Unico (S.U.I.), ed assolve agli obblighi, da parte del datore di lavoro, della comunicazione obbligatoria, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legge n. 510/96, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/96.
Inps: comunicati i massimali mensili di cassa integrazione, Disoccupazione Speciale edile e NASpI relativi all'anno 2016. Si rimanda alla lettura delle circolare n.13-2016, pubblicata nell'area riservata, sezione circolari.
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per segnalare che il Ministero del lavoro, con l'allegata circolare n. 12/2016 ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina per le dimissioni e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, introdotta dal d.lgs. n.151/15 e operativa dal 12 marzo 2016.
\r\nNel richiamare le previsioni del relativo dm 15 dicembre 2015, il dicastero illustra la nuova procedura, sottolineando che dovrà essere utilizzato, a pena di inefficacia, il modulo telematico adottato con il decreto stesso e disponibile sul sito www.lavoro.gov.it, per accedere al quale il lavoratore dovrà necessariamente munirsi del PIN Inps e accreditarsi al portale ClicLavoro, mentre per i soggetti abilitati è sufficiente la registrazione sul portale ClicLavoro.
\r\nLe nuove disposizioni, riferibili ai rapporti di lavoro subordinato, attengono tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e di risoluzione consensuale di cui all'art. 1372, comma 1, del c.c., ad eccezione delle fattispecie individuate dall'art. 26 del citato d.lgs. n. 151/15, tra cui i recessi effettuati durante il periodo di prova.
\r\nSalvo il caso di una giusta causa di dimissioni, resta fermo per il lavoratore l'obbligo di rispettare il termine di preavviso, in carenza del quale, pur essendo le dimissioni immediatamente efficaci, il lavoratore è tenuto al risarcimento dell'eventuale danno.
\r\nIl lavoratore ha facoltà di revocare, sempre per via telematica, le dimissioni e la risoluzione consensuale entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico.
\r\nSi rammenta che, nell'ipotesi di alterazione del modulo da parte del datore di lavoro, la normativa prevede la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.
\r\nIl dicastero, infine, ha reso noto che sul sito istituzionale sarà disponibile un video-tutorial illustrativo della procedura e saranno pubblicate periodicamente le relative FAQ.
\r\nEventuali quesiti nel merito potranno essere indirizzati alla casella di posta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
\r\n1 allegato
\r\n\r\n
Con l'allegato messaggio n. 589/16, l'Inps ha sollecitato le proprie Sedi territoriali a verificare eventuali giacenze relative ad istanze di Cigs non ancora definite, al fine di consentire alle aziende interessate di poter operare il conguaglio o la richiesta di rimborso in tempo utile per evitare la decadenza dei sei mesi prevista dall'art. 7, co. 3 del D.Lgs. n. 148/15.
\r\nIn particolare, l'Inps ha ricordato che:
\r\nper i trattamenti già autorizzati, il cui periodo di integrazione salariale risulti concluso prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso;
per i decreti emanati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/15, il cui periodo concesso risulti concluso prima della data di entrata in vigore della riforma, le aziende potranno conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai lavoratori entro il 24 marzo 2016.
1 allegato
\r\nL'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di gennaio 2016 è risultato pari a 99,7 (base 2015 = 100).
\r\nIl coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
1,00125000
Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:
\r\n1/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,125
\r\n75% di -0,20682243 [indice gennaio su indice dicembre 2015 x 100 - 100] =
0,000000.
TOTALE = 0,125000
\r\nSi ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 gennaio 2016 ed il 14 febbraio 2016.
\r\nSi allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
\r\n