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Garanzie fideiussorie e polizze assicurative per appalti pubblici: i nuovi schemi tipo del Ministero dello Sviluppo Economico

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2022, il decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico recante il “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”.

Il regolamento è stato adottato, ai sensi degli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che attribuiscono al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di adottare gli schemi tipo relativi alle garanzie fideiussorie e alle polizze assicurative, dopo averli previamente concordati con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In particolare, il decreto stabilisce che le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 24, comma 4, 35, comma 18, 93, comma 1, 103, commi 1, 6, 7, 8 e 104, comma 1, devono essere conformi agli schemi tipo previsti nell’Allegato A, e che, gli offerenti e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, devono presentare alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell’Allegato B.

Quanto all’ambito di applicazione del provvedimento de quo, l’articolo 1 prevede, al comma 4, che le disposizioni in esso contenute sono applicabili:

Il decreto si applica alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, ossia dal 29 dicembre 2022 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi odi avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte a tale data.

Con l’entrata in vigore del presente decreto, viene abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, restando altresì abrogato il decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Con riserva di ulteriore approfondimento.

Allegato:

Decreto 16 settembre 2022, n. 193 

Anac fornisce chiarimenti per le Soa sui criteri di qualificazione previsti dal Codice della crisi di impresa

Con il Comunicato del Presidente del 16 novembre 2022, l’ANAC ha inteso fornire a tutte le SOA autorizzate indicazioni sulla entrata in vigore del “Codice della crisi d’impresa” – d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 – fissata per il 15 luglio u.s. ed al suo potenziale impatto sulla qualificazione delle imprese. In particolare, l’intervento è volto a chiarire gli effetti prodotti dall’entrata in vigore del nuovo art. 95 del Codice, espressamente richiamato dall’art. 80, comma 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici.

 

Il nuovo articolo 95 riproduce sostanzialmente il testo del precedente art. 186-bis della Legge fallimentare e, dunque, l’entrata in vigore del Codice non ha determinato nuove modalità di gestione delle imprese in procedura concorsuale ai fini della qualificazione, restando ferma la distinzione tra concordato liquidatorio e concordato in continuità e rimanendo valide le indicazioni in tal senso già contenute nel “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”.

 

L’ambito applicativo di entrambe le disposizioni rimane infatti limitato alle sole ipotesi di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ferma restando la distinzione rispetto al concordato liquidatorio. Tale lettura trova conferma nella previsione, contenuta al comma 2 dell’art. 95, e trasfusa dal precedente art. 186-bis, secondo cui “le disposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio”. Solo in quest’ultima evenienza, quindi, vi è un’estensione della disciplina anche al concordato liquidatorio, rimanendo la stessa altrimenti limitata al solo concordato con continuità.

 

Secondo l’Autorità, quindi, rimane invariato il criterio binario delineato dal legislatore – e la ratio ad esso sottesa, il quale ammette la partecipazione alle gare e alla qualificazione nel solo caso di continuità aziendale dell’impresa sottoposta alla procedura.

Anac: nuove regole sul precontenzioso e sul ricorso diretto in giudizio

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 273 del 22-11-2022) la revisione, approvata con delibera n. 528 del 12 ottobre 2022 del Consiglio dell’ANAC, che:

− al paragrafo 1, modifica il Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (ossia il cd. Codice appalti, come modificato dall’art. 52-ter della legge n. 96 del 2017), che riforma il testo uscente della delibera ANAC 13 giugno 2018, n. 572 (in G.U. n. 174 del 17 luglio 2018);

− al paragrafo 2, modifica il Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che riforma il testo uscente della delibera n. 654 del 22 settembre 2021 (in G.U. – Serie Generale n. 249 del 18 ottobre 2021).

Con il paragrafo 3 della predetta delibera 528/22, viene altresì modificato l’allegato  del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione, da ultimo modificato con Delibera ANAC n. 187 del 5 aprile 2022.

1.    I poteri per fattispecie di “rilevante impatto”

Le modifiche più rilevanti al Regolamento di cui al paragrafo 1 della delibera 528/22 riguardano l’elencazione dei casi in cui, a seguito del riscontro di violazioni alla disciplina degli appalti pubblici, l’ANAC può esercitare i poteri di iniziativa e intervento previsti dai commi 1-bis e 1-ter, dell’art. 211 del Codice appalti.

Infatti, l’articolo 3 del citato Regolamento propone una nuova elencazione delle fattispecie di “rilevante impatto” legittimanti il ricorso diretto in giudizio dell’ANAC per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti emessi da qualsiasi stazione appaltante (art. 211, commi 1-bis cit.).

In particolare, sono ora legittimanti l’intervento dell’ANAC: l’ampio numero di operatori, i grandi eventi o situazioni straordinarie/anomale o sintomatiche di condotte illecite oppure aventi particolare impatto sull’ambiente, sui beni culturali, etc. e, in ogni caso, i lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro.

2.    I poteri ANAC in caso di “gravi violazioni”

All’art. 6 del Regolamento di cui al paragrafo 1 della delibera 528/22 viene rivista l’elencazione delle “gravi violazioni” alle norme in materia di contratti pubblici, che consentono all’ANAC, su propria iniziativa, di esprimere un parere motivato sul provvedimento viziato della stazione appaltante e, laddove la stessa non vi si conformi, di ricorrere al giudice amministrativo (art. 211, comma 1-ter cit.).

In tal caso, l’elencazione comprende: l’affidamento di contratti pubblici in violazione alle norme sulla pubblicità degli atti, l’affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti, le modifiche sostanziali della legge di gara, il rinnovo tacito dei contratti pubblici, la modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara, la mancata/illegittima esclusione di un concorrente, la violazione del divieto di artificioso frazionamento di contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, la violazione degli obblighi derivanti dai trattati, il mancato rispetto dell’obbligo di risoluzione del contratto e, come norma di chiusura, la presenza di clausole o condizioni ingiustificatamente restrittive della concorrenza.

L’esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6 del citato Regolamento determina la sospensione dei procedimenti di vigilanza nonché dei procedimenti di precontenzioso preordinati all’emissione di pareri non vincolanti in corso presso gli Uffici dell’Autorità, aventi il medesimo oggetto.

3.    Esercizio del potere di intervento diretto

Nel Regolamento di cui al paragrafo 1 della delibera 528/22 viene confermata l’ampia discrezionalità dell’Autorità nella scelta del potere da esercitare di volta in volta, ciò almeno nei casi le sia stato richiesto un parere non vincolante.

Infatti, solo in quest’ultimo caso, in presenza dei presupposti per l’esercizio dei citati poteri di cui all’art. 211, l’Autorità può esercitarli, nei limiti di cui agli artt. 3 e 6 del Regolamento sui predetti poteri di iniziativa e intervento, in luogo dell’adozione di un parere di precontenzioso (articolo 12).

Più specificatamente, nel Regolamento di cui al paragrafo 2 della delibera 528/22, che disciplina i pareri di precontezioso che l’ANAC può esprimere ai sensi dell’art. 211 del Codice appalti, viene – a seguito delle suddette modifiche – previsto che in caso di procedimento per l’emissione di uno di tali pareri, se non vincolanti, l’Ufficio competente può comunque proporre l’esercizio dei poteri di iniziativa e intervento previsti dai commi 1-bis e 1-ter, dell’art. 211 del Codice appalti (art. 8, comma 4).

In quest’ultimo caso, a conclusione dell’istruttoria l’Ufficio anziché trasmettere al Consiglio la bozza di parere di precontenzioso per il definitivo esame e l’approvazione, trasmetterà la bozza di parere motivato di cui al comma 1-ter  citato, per il relativo esame e l’approvazione (art. 9, comma 4)

.

In ogni caso, il Consiglio dell’ANAC può autonomamente deliberare di esercitare i suddetti i poteri, invece di adottare il parere di precontenzioso non vincolante proposto dagli Uffici (art. 8, comma 5).

Di tale possibilità, viene data pubblicità nei procedimenti per l’emissione di un parere di precontenzioso non vincolante, e, specificatamente, nella comunicazione di avvio del procedimento ove l’Ufficio rende noto alle parti che il procedimento può non concludersi con l’adozione di un parere di precontenzioso, ma con l’esercizio di uno dei due poteri (art. 9).

Peraltro, proprio la proposizione di istanze di parere non vincolante relative a fattispecie legittimanti il ricorso ai poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter del Codice, viene inserita in quest’ultimo Regolamento tra gli elementi di priorità per la loro trattazione (art. 6, comma 1 lett. b).

4.    Attribuzione dei poteri agli uffici ANAC

In merito al paragrafo 3 della delibera 528/22, che modifica l’allegato 1 del Regolamento concernente l’organizzazione interna dell’ANAC, vengono disciplinate in modo dettagliato le competenze e i compiti affidati ai singoli uffici.

Quest’ultimo Regolamento attribuisce all’Ufficio 11 dell’ANAC, denominato “Precontenzioso e pareri”, oltre la competenza specifica proprio sull’elaborazione di pareri (con rilevanza esterna e di precontenzioso), anche quella sull’avvio dell’esercizio dei poteridi iniziativa e intervento previsti dai commi 1-bis e 1-ter, dell’art. 211 del Codice.

In particolare, per l’avvio della procedura, l’Ufficio 11, in tutti i casi di parere di precontenzioso non vincolante, è tenuto ad individuare le eventuali le fattispecie di “rilevante impatto” considerate dall’art. 211, comma 1-bis citato. Allo stesso Ufficio è inoltre devoluto il compito di predisporre e trasmettere tempestivamente la conseguente relazione istruttoria all’Ufficio 13 dell’ANAC, denominato “Affari legali e contenzioso”, che curerà la successiva predisposizione dello schema di ricorso da proporre al Consiglio dell’ANAC (v anche art. 8 del Regolamento sul precontenzioso).

Infine, lo stesso Ufficio 11 interviene anche nella diversa ipotesi di “gravi violazioni” (art. 211, commai 1-ter cit.), predisponendo e trasmettendo il previsto parere motivato al Consiglio dell’ANAC. Sempre l’Ufficio 11, laddove la stazione appaltante non si conformi al parere, è incaricato di redigere e trasmettere la relazione istruttoria all’Ufficio 13, che predisporrà lo schema di ricorso da proporre al Consiglio.

Ai fini dell’individuazione di fattispecie rilevanti per l’esercizio dei suddetti poteri, l’attività di screening viene attribuita dall’Allegato 1 all’Ufficio 18 dell’ANAC, denominato “Vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e centrali di committenza, a cui spetta, tra le diverse funzioni, anche quella di monitoraggio delle procedure di gara e la raccolta dagli Uffici di vigilanza delle segnalazioni, nonché delle istanze di precontenzioso inammissibili e/o improcedibili, di volta in volta, tempestivamente trasmesse dall’Ufficio 11 (v. anche art. 7, comma 5 del Regolamento sul precontenzioso).

Dl Aiuti quater: ok all’affidamento diretto degli appalti sotto soglia per i comuni non capoluogo

Sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 270 del 18 novembre 2022, è stato pubblicato il decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, recante Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.

Il decreto-legge è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta, ossia il 19 novembre u.s..

Per quanto di interesse, si segnala l’art. 10 del testo, che contiene “Norme in materia di procedure di affidamento di lavori”.

In particolare, il comma 1 della disposizione interviene sull’art. 1, comma 1, lettera a), del d.l. n. 32/2019, decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, secondo cui, nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure relative alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.

Con il comma 1 dell’art. 10, in commento, si introduce l’ulteriore previsione secondo cui tale obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo sia pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (che prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro).

In altri termini, in ragione della modifica in questione, per i comuni non capoluogo di provincia l’obbligo di ricorrere alle predette modalità di aggregazione si applicherà per le procedure di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, e di servizi e forniture di importo superiore a 139.000 euro.

In allegato, il testo del decreto-legge

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Anac: spiegato punto per punto il fascicolo virtuale dell’operatore economico

È stata pubblica in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 249 del 24-10-2022) la delibera n. 464 del 27 luglio 2022 (di seguito “delibera”) con cui l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha sospeso l’operatività del sistema AVCpass (v. delibera n. 157 del 17 febbraio 2016) e fornito prime indicazioni operative sul nuovo sistema informatico di verifica dei requisiti degli operatori economici (v. anche relazione di accompagnamento alla delibera n. 464 del 27 luglio 2022).

Tale sistema, denominato “Fascicolo virtuale dell’operatore economico” o FVOE, che va ad arricchire la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, entra in vigore e diviene obbligatorio 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ossia il 9 novembre 2022, data in cui diviene utilizzabile da parte delle stazioni appaltanti (v. art. 81 d.lgs. 50/2016, il codice appalti, e art. 2, lett. m, della legge delega n. 78/2022 per la riforma dello stesso codice).

Successivamente all’avvio del sistema FVOE (fissato il giorno 25 ottobre 2023 e rimandato al giorno successivo) dovranno essere implementate sia le funzioni disponibili (consentendo l’accesso al diretto interessato e alle SOA) sia la interoperabilità con i sistemi delle amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni utili.

Da notare che tale sistema, rispetto all’AVCpass, consente di accertare anche i requisiti degli operatori economici che intervengono per l’esecuzione del contratto. L’utilizzo non è quindi limitato alla sola gara (viene quindi coinvolto anche il subappaltatore). Di contro, non diversamente dall’AVCpass, resta a carico dell’operatore economico la produzione, gara per gara, di un PASSOE da inserire nella domanda di partecipazione e la possibilità di integrare attraverso il sistema la documentazione richiesta dalla stazione appaltante, laddove di esclusiva disponibilità del primo.

Da notare che, con avviso del 26 ottobre, l’ANAC ha evidenziato che “il PASSOE è presupposto affinché l’operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema AVCpass/FVOE, tuttavia la mancata inclusione del suddetto documento non costituisce causa di esclusione”. 

Finalità dei dati contenuti nel FVOE (art. 2)

Come specificato nella delibera, il FVOE contiene tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati ANAC, consentendo:

  • − la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti generali e speciali in capo al concorrente;
  • − il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali;
  • − il cin capo ai soggetti ausiliari;
  • − il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti.

Funzionalità del FVOE (art. 2)

Attraverso l’apposita interfaccia web, il FVOE consente:

  • − alle stazioni appaltanti, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, e speciali;
  • − agli operatori economici l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico (v. ult. par. della news);
  • − il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei limiti della loro validità (per le certificazioni dei requisiti generali il termine è di 120 giorni, ove non diversamente indicato);
  • − il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell’esito delle verifiche in altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova.

Il PASSOE del concorrente (art. 2)

Sotto il profilo operativo, la delibera specifica che l’operatore economico (residente e dotato di stabile organizzazione in Italia), riscontrato nei documenti di gara l’utilizzo per la procedura del servizio FVOE, deve: 

  1. registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità  (v.  Servizi ad accesso riservato - FVOE) 
  2. indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare, ottenendo – come avveniva con l’AVCpass – un “PASSOE” (comprendente, se del caso, anche  quello dell’ausiliaria) da inserire nella busta della documentazione amministrativa, anche quando la stazione appaltante scelga di operare mediante l’inversione procedimentale

In caso di mancato inserimento del PASSoe, la stazione appaltante attiva la procedura di soccorso istruttorio, con conseguente esclusione dalla gara del concorrente nel caso in cui non lo produca nel termine all’uopo assegnato.

Il PASSOE del subappaltatore (art. 2)

In fase esecutiva,  a valle dell’aggiudicazione di procedure in cui è stato utilizzato il FVOE, quindi la delibera ANAC prevede due passaggi per l’autorizzazione al subappalto:

  1. l’impresa subappaltatrice produce un proprio PASSoe con le stesse modalità del concorrente (quindi indicando il CIG dell’appalto);
  2. l’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione del subappaltatore, genera il PASSoe relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice

Parimenti a quanto accadeva nell’AVCpass, il PASSoe deve quindi essere acquisito da parte delle stazioni appaltanti per tutti i concorrenti, poiché – consentendo la corretta identificazione dei partecipanti alla gara – rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. Ciò, tuttavia, non esenta gli stessi concorrenti dall’obbligo di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso di detti requisiti.

Accesso al FVOE (art. 3 e 8)

L’accesso al sistema FVOE avviene attraverso la verifica delle credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni incaricato, ciò consente l’audit sugli accessi (i cui esiti sono documentati) ed anche di individuare comportamenti anomali o a rischio dal punto di vista della sicurezza informatica (v. gli alert previsti all’art. 8).

Nelle more della piena integrazione del fascicolo virtuale con il sistema SPID, la delibera ANAC chiarisce che l’accesso al FVOE avviene mediante credenziali personali username e password,a cui legare una casella di posta elettronica certificata personale. Dall’indicazione di una PEC sono esentati gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (art. 3).

Al riguardo, può osservarsi che questa modalità “semplificata” di accesso corrisponde in buona sostanza a quella dell’AVCpass. Pertanto, è possibile attendersi una trasmigrazione dei soggetti già registrati a quest’ultimo sistema nel database del fascicolo virtuale, in modo da consentire a questi ultimi l’accesso – almeno in prima battuta – con le stesse credenziali. In questo, l’ANCE sta chiedendo gli opportuni chiarimenti, che, non appena disponibili, saranno diffusi al sistema.

Modalità di utilizzo del FVOE (art. 4)

Fatto salvo il RUP, precisa la delibera ANAC, l’accesso al FVOE è consentito unicamente al soggetto o ai soggetti nominati dalla SA per la verifica dei requisiti. A tali soggetti, è demandata l’individuazione (tramite BDNCP) dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati alla specifica procedura di affidamento.

Conseguentemente, la stazione appaltante, acquisito il CIG della procedura, deve specificare in Simog i requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di comprova, indicando contestualmente i soggetti abilitati a compiere le verifiche.

A loro volta, prima della partecipazione, l‘operatore economico è tenuto a selezionare nel sistema FVOE i dati e i documenti, presenti nel fascicolo virtuale, di cui intendono avvalersi per la dimostrazione dei requisiti speciali riferiti alla specifica gara.

In gara, l’ANAC, attraverso il FVOE, mette a disposizione della stazione appaltante tutta la documentazione a comprova dei requisiti dei concorrenti sia in modo automatico (per quanto già inserito sul sistema (e ancora in corso di validità) sia a seguito dell’evasione della richiesta ai competenti Enti certificanti.

L’esito delle verifiche svolte dalle singole stazioni appaltanti resta disponibile nel FVOE fino al momento di scadenza di validità dei documenti su cui sono state effettuate dette verifiche.

Lista degli operatori economici verificati (art. 4)

L’utilizzo del sistema FVOE per i controlli da effettuare nelle procedure di affidamento, consente all’ANAC di formare una “Lista degli operatori economici verificati”, che – similmente a quanto accade per le cd. “White list” – riporterà l’elencazione degli operatori economici per i quali, attraverso il sistema, è stata eseguita con esito positivo la verifica di tutti i requisiti. Tali soggetti rimangono nella Lista, fino a diversa valutazione e comunque limitatamente al periodo di validità dei documenti su cui sono state fatte le verifiche.

Come evidenziato dall’ANAC nella delibera, ciò dovrebbe dare la possibilità alle altre stazioni appaltanti di avvalersi delle verifiche già svolte, nel caso non riscontri variazioni dei soggetti apicali dell’operatore economico, che quindi porterebbero a diversi controlli (v. comma 4-bis, dell’articolo 81, del codice).

A tale proposito, l’ANCE si auspica che tale Lista possa essere utilizzata (e quindi visibile) solo in gara dalle stazioni appaltanti nei confronti dei concorrenti e non diventi elemento discriminante nella scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.

Documentazione dei requisiti generali e speciali (artt. 5 e 6)

La delibera individua la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale ad oggi disponibili attraverso il sistema, elencando di volta in volta l’Ente o soggetto che li mette a disposizione.

Per quanto riguarda specificatamente i requisiti di carattere generale, il FVOE consente l’accesso a:

  • − Visura Registro delle Imprese (a carico di Unioncamere);
  • − Certificato del casellario giudiziale integrale (a carico di Ministero della Giustizia);
  • − Anagrafe delle sanzioni amministrative (a carico di Ministero della Giustizia);
  • − Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati (a carico di Inarcassa);
  • − Comunicazione di regolarità fiscale (a carico di Agenzia delle Entrate);
  • − Comunicazione Antimafia (a carico di Ministero dell’Interno);
  • − Annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici (a carico di ANAC).

Documentazione dei requisiti speciali (artt. 6 e 9)

Per quanto riguarda i requisiti di carattere speciale, la delibera riporta la disponibilità della seguente documentazione e dei seguenti dati, a comprova del possesso dei:

requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario:

  • − fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili (a carico di Agenzia delle Entrate);
  • − consistenza e costo del personale dipendente (a carico di INPS).

requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario:

  • − Attestazioni SOA (a carico di ANAC);
  • − Certificati Esecuzione Lavori o CEL (a carico di ANAC);
  • − ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti (a carico di ANAC).

In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici (art. 9, sul punto vedi anche par. par. seguenti).

Regime transitorio (artt. 8 e 9)

Nella delibera dell’ANAC (art. 9), viene specificato che, fino alla completa attivazione del FVOE, tale sistema è utilizzato solo per l’acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti sopra elencati (v. art. 5 e 6); ciò obbliga in via transitoria:

  • − le stazioni appaltanti ad operare, limitatamente a tali informazioni, ancora attraverso le autodichiarazioni dell’operatore economico per i documenti e i dati non supportati dal sistema (v. art. 40, co. 1, del d.P.R. n. 445 del 2000);
  • − gli operatori economici a caricare sul sistema (come sopra anticipato) quanto necessario a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario mancanti nel FVOE.

Riguardo a tali documenti, nella delibera, si evidenzia che l’operatore economico ha l’obbligo di inserire esclusivamente documentazione pertinente, assumendosi la piena responsabilità della documentazione prodotta (v. art. 8, n. 1 della delibera, ove l’Autorità viene altresì sollevata  da ogni responsabilità su tali dati).

Focus – Le novità per i lavori pubblici

Per quanto riguarda i lavori pubblici, la presenza dell’attestazione SOA nel FVOE dovrebbe delimitare fortemente l’onere di caricamento della documentazione e dei dati posti a carico degli operatori economici che operano in tale settore.

Infatti, l’esaustività dell’attestazione SOA comporta che, fatti salvi i due casi di seguito riportati, i concorrenti ad un appalto di lavori non sono tenuti, diversamente da quanto accade per servizi e forniture, a dimostrare, gara per gara, i requisiti speciali richiesti dalla singola procedura.

Pertanto, considerato che l’attestazione è messa disposizione dall’ANAC, a tali operatori economici non resterebbe che caricare, sul proprio fascicolo virtuale, unicamente quanto previsto a dimostrazione dei requisiti stabiliti per i lavori di importo:

  • − pari o inferiore a 150.000 euro, laddove il concorrente non sia provvisto di specifica categoria di attestazione SOA (v. art. 90, d.P.R. 207/2010);
  • − pari o superiore ai 20 milioni di euro, laddove sia richiesta dalla stazione appaltante una ulteriore verifica della capacità economico-finanziaria del concorrente (art. 84, comma 7, d.lgs. 50/2016).

In tali casi, i concorrenti devono accedere all’area dedicata del FVOE, inserendo a sistema i documenti di loro esclusiva disponibilità e relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale richiesti dalla stazione appaltante; ciò, allo scopo di mettere a disposizione di quest’ultima informazioni non altrimenti reperibili dall’FVOE presso Enti certificatori.

L’operatore economico può comunque utilizzare tali documenti, purché in corso di validità, per tutte le successive procedure di affidamento alle quali partecipi.

Anche riguardo a tali aspetti, l’ANCE sta chiedendo conferma ad ANAC.

Obblighi di comunicazione (art. 8)

È fatto obbligo agli operatori economici e alle stazioni appaltanti di segnalare tempestivamente all’Autorità ogni variazione dei ruoli dei soggetti, che sono stati preventivamente autorizzati ad operare sul sistema, nonché di eventuali utilizzi impropri ed irregolari del sistema.

L’operatore economico, la stazione appaltante/ente aggiudicatore, la SOA si impegnano a comunicare tempestivamente incidenti sulla sicurezza del FVOE, nonché ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni).

L’interessato potrà, in qualunque momento, comunque esercitare i diritti di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (con PEC, all’indirizzo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al recapito This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ulteriori indicazioni sono reperibili sulla nuova pagina web dell’ANAC dedicata al fascicolo virtuale dell’operatore economico.

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