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Codice appalti: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento sul precontenzioso

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 il nuovo Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso come disposto dal nuovo Codice dei contratti (art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
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A seguito della nuova disciplina dell’istituto del precontenzioso introdotta dal nuovo Codice, l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri ha subito significative modifiche.
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Peraltro il Comunicato del Presidente Cantone, di accompagnamento al Regolamento, specifica le modalità di trattazione anche delle istanze pregresse.
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Il Regolamento tiene conto del parere reso il 15 settembre 2016 dal Consiglio di Stato (Parere n. 1920/2016).
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Si ricorda che il Regolamento è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta (ossia il 20 ottobre 2016).
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Seguirà ulteriore commento.
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Codice appalti: il calcolo della soglia di anomalia

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti e delle concessioni (d.lgs. n. 50/2016), l’ANAC ha ricevuto numerose richieste – tra cui quelle dell’ANCE - di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
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La stessa Autorità ha, quindi, ritenuto opportuno intervenire con il Comunicato del Presidente del 5 ottobre 2016, in commento, fornendo ai soggetti interessati alcune “indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso”. (Cfr. In un nuovo comunicato le indicazioni operative sul calcolo della soglia di anomalia)
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A tal proposito, si ricorda che il comma 2 dell’art. 97 del Nuovo Codice Contratti innova in maniera radicale il sistema per l’individuazione della soglia di anomalia, introducendo cinque metodi di calcolo.
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Tale sistema, che presuppone un sorteggio, è sostanzialmente in linea con il c.d. “metodo anti-turbativa”, da tempo proposto dall’ANCE con l’obiettivo di rendere non predominabile la soglia di anomalia delle offerte.
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Ciò premesso, la novità introdotta dal nuovo Codice appare fondamentale per la definizione delle procedure di gara a prezzo più basso, previsto per lavori sotto il milione di euro, soprattutto quando la stazione appaltante si avvarrà della facoltà di esclusione automatica e, quindi, l’aggiudicatario è automaticamente individuato con la migliore offerta non anomala.
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Preso atto delle indicazioni contenute nel Comunicato, l’ANCE ha elaborato uno studio che partendo dalla stessa gara tipo, riproduce i 5 diversi metodi di individuazione della soglia di anomalia.
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In particolare, al fine di facilitare l’applicazione dei diversi metodi al caso concreto, nello studio allegato “calcolo della soglia di anomalia: i cinque metodi”, si è scelto di illustrare, passo passo, la procedura che le stazioni appaltanti devono seguire nell’individuazione della migliore offerta non anomala.
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1 allegato\r\n

simulazione soglia

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L’ANAC ribadisce il divieto di porre le spese di gara a carico dell’aggiudicatario

Con il parere in oggetto, l’ANAC ha affrontato, nuovamente,  la questione della legittimità o meno della clausola, contenuta nei bandi o nelle lettera di invito, che prevede di imputare sull’aggiudicatario i costi di gestione della procedura di telematica per l’affidamento della gara.
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La questione era stata già trattata dalla stessa Autorità, con l’Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, n. 3, del  25 Febbraio 2015, a seguito della diffusione della prassi di porre a carico dell’aggiudicatario il pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese della procedura ovvero di utilizzo della piattaforma informatica di alcune centrali di committenza.
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Con tale atto di segnalazione, l’Autorità aveva evidenziato che, soltanto in presenza di previsioni normative di rango primario, fosse possibile introdurre meccanismi di remunerazione per l’ente appaltante, posti a carico dell’aggiudicatario, confermando la necessità di apposita copertura normativa per legittimare l’operato delle centrali di committenza; aveva evidenziano, altresì, l’eccezionalità di una tale possibilità, non esistendo alcuna disposizione legislativa, che, in termini generali, abiliti una stazione appaltante a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d’appalto.
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L’Autorità, nel segnalare il fenomeno, aveva, altresì, ritenuto opportuno un intervento legislativo con cui fosse espressamente previsto il divieto di porre le spese di gestione della procedura – siano riferite all’utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero alla stipula di convenzioni – a carico dell’aggiudicatario della procedura di gara.
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Nonostante ciò, alcune stazioni appaltanti, tra cui l’Acquedotto Pugliese SPA, hanno continuato a prevedere nei bandi di gara o nelle lettere di invito alle procedure la suddetta clausola.
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Ora, l’ANAC, con il parere in commento, anche a seguito delle numerose segnalazione dell’ANCE, è tornata a ribadire l’illegittimità di tale clausola, invitandolo espressamente all’osservanza delle indicazioni contenute nell’atto di segnalazione n. 3 in precedenza citato, nonché a chiarire le ragioni per l quali non abbia assunto in precedenza un provvedimento atto a superare la criticità in questione.
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2 allegati:
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Segnalazione_n 3-15

ANAC: in un nuovo comunicato le indicazioni operative sul calcolo della soglia di anomalia

Pubblicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del Presidente del 5 ottobre 2016 avente ad oggetto “Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso”.
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Nel suddetto Comunicato, vengono fornite dall’Autorità risposte alle numerose richieste di  chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia di cui  all’art. 97, comma 2 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), soprattutto per quanto concerne la lett. b). 
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Si allega:
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COME COMPILARE IL DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Il Ministero delle Infrastrutture e trasporti in data 22 luglio 2016 ha emesso un comunicato con le indicazioni necessarie alla compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), previsto dal nuovo Codice degli Appalti pubblici, il D.Lgs. 50/2016.
In allegato al comunicato è stato riprodotto un testo dello schema, approvato a livello comunitario con un regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 170 del 22 luglio 2016). Il modello allegato al Comunicato è stato adattato, per quanto possibile, alla situazione nazionale e potrà così essere utilizzato da tutte le amministrazioni appaltanti.
Pertanto in tutte le procedure di gara verrà richiesta la compilazione di detto DGUE, ancorché non poche delle informazioni ivi richiesta vengano poi nuovamente riproposte nell’ulteriore documentazione di gara.
Testo del comunicato e dello schema adattato dal ministero del DGUE sono pubblicati in allegato alla presente news.

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1. Finalità, ambito di applicazione e formato del DGUE
A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE sarà reso disponibile esclusivamente in forma elettronica. Fino a tale data, il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico nelle procedure che consentono di compilare il DGUE in forma elettronica, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE. In tal caso sarà sufficiente scrivere anche manualmente sul Documento: “Si conferma che le informazioni del presente Documento sono a tutt’oggi valide. Data. Nominativo in stampatello. Firma”
Il formulario per il DGUE, opportunamente adattato, può essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell’autorizzazione al subappalto.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE. Dette informazioni devono essere indicate anche con appositi richiami nel modello di formulario.
Si rammenta che il documento, ancorché non obbligatorio, può essere richiesto dall’Amministrazione appaltante anche nella procedura negoziata non preceduta da bando esperita in tutti i casi previsti dall’art. 63 del Codice, diversi dalla gara deserta o con offerte inappropriate (art. 63 lett. b e c), e per affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 euro.

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2. Struttura e modalità di compilazione del DGUE
Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di:
– non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
– soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice;
– rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell’art. 91 del Codice.

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Il DGUE è articolato in sei Parti.

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La Parte I contiene la richiesta dei seguenti elementi:
– codice fiscale della stazione appaltante;
– CIG;
– CUP (ove previsto);
– codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei).

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La Parte II contiene le informazioni sull’operatore economico e sui propri rappresentanti, sull’eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell’avvalimento) e sul ricorso al subappalto.
In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte si forniscono i seguenti chiarimenti:
1) Le informazioni da fornire relativamente all’eventuale iscrizione dell’operatore economico sono quelle relative alla qualificazione SOA, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.
2) Nel caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese, consorzi ordinari o imprese aderenti ad un contratto di rete di imprese, per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.
Nel caso di partecipazione dei consorzi stabili, o di cooperative, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.
3) In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l’impresa indica la denominazione dell’operatore economico di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. L’impresa ausiliaria compila un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall’avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.
4) In caso di subappalto, l’operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, ove richiesto, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della Parte II, nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall’avviso o dai documenti di gara, e dalla Parte VI.

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La Parte III contiene l’autodichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall’art. 80 del Codice.
La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall’art. 80, comma 1. Nel caso l’imprenditore abbia riportato condanne è opportuno leggere quanto riportato in merito dal Comunicato ministeriale.
La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.
La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro. Anche queste casistiche sono ampiamente analizzate dal Comunicato
La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.
In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all’art. 80:
comma 2 (infiltrazioni mafiose)
comma 5, lettere:
f) divieto di contrarre con la P.A.
g) false dichiarazioni per ottenere la SOA
h) divieto di intestazione fiduciaria
i) normativa sull’assunzione dei disabili
l) mancata denuncia di pressioni di concussione o estorsione
m): situazioni di controllo con altro concorrente
art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001: dipendente dell’Amministrazione pubblica negli ultimi 3 anni, ora alle dipendenze dell’appaltatore.

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La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall’art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità.
Nella Parte IV, Sezione B, Punto 6 e nella Sezione C, Punto 13, possono essere previste le dichiarazioni attinenti a requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richieste dal bando di gara.

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La Parte V contiene l’autodichiarazione dell’operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall’Amministrazione aggiudicatrice o dall’Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, da compilare solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l’innovazione.

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La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese.
Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE va indicata – in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto – anche l’Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico. Si rammenta che l’art. 81 del Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

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2 allegati

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Comunicato-DGUE-22-luglio-2016
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