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Gare d’appalto:inoppugnabilità delle clausole della lex specialis

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’accettazione, anche espressa, delle regole di partecipazione non comporta l’inoppugnabilità di clausole del bando regolanti la procedura, che fossero ritenute illegittime; ciò, in quanto, una stazione appaltante non può mai opporre ad una concorrente un’acquiescenza implicita o esplicita delle stesse (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5438 del 22 novembre 2017).
 
In particolare, la questione sottoposta all’attenzione del Collegio verteva sulla possibile efficacia di una clausola (illegittima) della lex specialis che imponeva ai concorrenti l’accettazione dei chiarimenti espressi dalla stazione appaltante.
 
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha confermato il principio per cui “nelle gare pubbliche l'accettazione delle regole di partecipazione non comporta l'inoppugnabilità di clausole del bando regolanti la procedura che fossero, in ipotesi, ritenute illegittime” (affermato da ultimo ad es. da Consiglio di Stato, III, sentenza n. 2507 del 10 giugno 2016).
 
Infatti, “una stazione appaltante non può mai opporre ad una concorrente un'acquiescenza implicita alle clausole del procedimento, che si tradurrebbe in una palese ed inammissibile violazione dei principi fissati dagli artt. 24, comma 1, e, 113 comma 1, Cost., ovvero nella esclusione della possibilità di tutela giurisdizionale (Consiglio di Stato, sez. V, 16 novembre 2015, n. 5218 e 5 novembre 2014, n. 5479; sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 749).
 
L’argomentazione vale a maggior ragione per un’accettazione esplicita che sia stata resa dal concorrente, perché richiesta dalla legge di gara quale condizione per la partecipazione alla gara stessa.
 
Ne discende che, in applicazione a tale principio, è illegittima e, pertanto, impugnabile, una clausola della lex specialis che impone una limitazione della possibilità di tutela giurisdizionale (vedi anche TAR Sicilia - Palermo, Sez. III, con la sentenza n. 1370 del 23 maggio 2017).
 

Appalti pubblici: Lex specialis e acquiescenza.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’accettazione, anche espressa, delle regole di partecipazione non comporta l’inoppugnabilità di clausole del bando regolanti la procedura, che fossero ritenute illegittime; ciò, in quanto, una stazione appaltante non può mai opporre ad una concorrente un’acquiescenza implicita o esplicita delle stesse (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5438 del 22 novembre 2017).

 
In particolare, la questione sottoposta all’attenzione del Collegio verteva sulla possibile efficacia di una clausola (illegittima) della lex specialis che imponeva ai concorrenti l’accettazione dei chiarimenti espressi dalla stazione appaltante.
 
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha confermato il principio per cui “nelle gare pubbliche l'accettazione delle regole di partecipazione non comporta l'inoppugnabilità di clausole del bando regolanti la procedura che fossero, in ipotesi, ritenute illegittime” (affermato da ultimo ad es. da Consiglio di Stato, III, sentenza n. 2507 del 10 giugno 2016).
 
Infatti, “una stazione appaltante non può mai opporre ad una concorrente un'acquiescenza implicita alle clausole del procedimento, che si tradurrebbe in una palese ed inammissibile violazione dei principi fissati dagli artt. 24, comma 1, e, 113 comma 1, Cost., ovvero nella esclusione della possibilità di tutela giurisdizionale (Consiglio di Stato, sez. V, 16 novembre 2015, n. 5218 e 5 novembre 2014, n. 5479; sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 749).
 
L’argomentazione vale a maggior ragione per un’accettazione esplicita che sia stata resa dal concorrente, perché richiesta dalla legge di gara quale condizione per la partecipazione alla gara stessa.
 
Ne discende che, in applicazione a tale principio, è illegittima e, pertanto, impugnabile, una clausola della lex specialis che impone una limitazione della possibilità di tutela giurisdizionale (vedi anche TAR Sicilia - Palermo, Sez. III, con la sentenza n. 1370 del 23 maggio 2017).
 
1 allegato

CDS 5438_2017

 

Appalti pubblici: nuove indicazioni sulle verifiche dei requisiti generali

Con il Comunicato dell’8 novembre 2017 il Presidente dell’ANAC è tornato a trattare il delicato argomento sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.
 
In particolare, quest’ultimo Comunicato che sostituisce quello del 26/10/2016, fornisce “a valle” del decreto correttivo al Codice dei contratti, d.lgs. 56/2017, chiarimenti sulla definizione dell’ambito soggettivo della norma citata nonché sulle modalità di verifica, in corso di gara, delle dichiarazioni sostitutive sull’assenza dei motivi di esclusione rese dai concorrenti.
 
1.       L’ambito soggettivo di applicazione della moralità professionale (art. 80, co. 1 e 3).
Il primo aspetto affrontato è quello dei soggetti da verificare, con riferimento ai seguenti sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali:
1)      sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”;
2)      sistema cd. “dualistico”(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”;
3)      sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).
 
Pertanto, l’assenza dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:
1)      ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
2)      ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
3)      ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
 
Con riferimento all’aggiunto inciso «ivi compresi institori e procuratori generali pertanto, l’ANAC chiarisce che:
·         tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possono configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
·         tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, indipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).
 
In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, non è invece prevista alcuna verifica sulla condotta dei membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico.
 
2.       Misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 80, comma 2)
Il correttivo con riferimento specifico alla «misura interdittiva» ha colmato la lacuna normativa originaria chiarendo che l’ambito soggettivo di applicazione delle misure interdittive è lo stesso individuato per l’applicazione del comma 1 dell’art. 80.
 
3.       Le modalità di dichiarazione
Come noto, il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, mediante utilizzo del modello di DGUE, con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80.
 
Come specifica l’ANAC, lo stesso rappresentante legale indica altresì nel DGUE “i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta”.
 
Considerata la possibile applicazione delle sanzioni penali per mendacio, previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, l’ANAC come già fatto nel precedente comunicato consiglia l’adozione di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere.
 
A tale scopo, i rappresentanti legali dei concorrenti, possono provvedere alla “preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione”.
 
In questo modo, il rappresentante legale eviterà l’imputazione penale e l’interdizione ex art. 80, co. 5 lett. f-ter) g), non l’eventuale esclusione alla gara e la segnalazione all’ANAC/Osservatorio per l’esclusione stessa.
 
4.       La verifica delle dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione
Ai sensi dell’art. 85, co. 5, del Codice e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 (richiamato dal DGUE) il controllo è effettuato dalla stazione appaltante sul primo classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto.
 
Nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando dei requisiti generali e speciali, anche ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti.
 

Le stazioni appaltanti possono comunque procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni sia “a campione” sia in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario, anche a seguito di dubbi sulla loro veridicità. 

1 allegato

Comunicato art. 80_8 nov 17

 

Contrasto alla criminalità negli appalti: Siglato nuovo accordo tra Anac e DNA

Pubblicato dall’Anac il protocollo dì intesa tra il Presidente Cantone ed il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Roberti,  siglato il 13 novembre u.s. e relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.
 
Il suddetto protocollo di intesa è volto a migliorare il coordinamento nell’azione di contrasto dei fenomeni di corruzione negli appalti pubblici e di illegalità nella pubblica Amministrazione, che costituisce una delle aree più esposte al rischio di infiltrazioni criminali ed in particolare delle organizzazioni mafiose.
 
In base all’accordo, siglato anche alla luce delle nuove previsioni stabilite dal Codice antimafia, la DNA potrà accedere alle informazioni disponibili presso il Casellario delle Imprese e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, gestite dall’ANAC, per svolgere approfondimenti sugli operatori economici vincitori di appalti e accertare eventuali collegamenti con organizzazione mafiose.
 
L’ANAC, da parte sua, inoltrerà periodicamente alla DNA le informazioni rilevanti in suo possesso, comprese le comunicazioni ricevute dalle Procure della Repubblica attinenti inchieste per reati di corruzione e gli operatori economici segnalati dalle Direzioni distrettuali antimafia che non risultano aver denunciato richieste estorsive all'autorità giudiziaria.
 

Si allega il testo del Protocollo (Cliccare qui per scaricarlo) si fa riserva di eventuale, ulteriore commento.

Aggiornate dall’ANAC le Linee guida n. 6/2016 sul “grave illecito professionale”

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017, è stato pubblicato il Provvedimento 11 ottobre 2017, contenente l’aggiornamento al d.lgs. n. 56/2017 delle Linee Guida n. 6/2016, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto, che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice”.
 
Le nuove Linee Guida entreranno in vigore decorsi 15 giorni di vacatio dalla pubblicazione, diventando efficaci a partire dal 22 novembre p.v.
 
Pertanto, in conformità a quanto sancito dall’articolo 213, comma 17-bis del Codice, esse troveranno applicazione nelle procedure di gara bandite a partire da tale data, ovvero, in caso di assenza di bando, laddove gli inviti a presentare offerta siano trasmessi a partire da tale termine.
 
L’Autorità, come si evince dalla Relazione Illustrativa che accompagna il documento, ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee Guida, a seguito delle modifiche apportate, dal decreto correttivo n. 56/2017, al comma 10 dell’articolo 80, che ha chiarito la durata della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione in presenza di motivi di esclusione, con specifico riferimento anche al “grave illecito professionale”, di cui al comma 5, lettera c).
 
Infatti, tale comma prevede che se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata di tale pena accessoria ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, l’interdizione dalle gare è pari a 5 anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, nel qual caso è pari alla durata della pena principale. Il decreto correttivo, ha aggiunto, un periodo finale al comma, stabilendo che tale durata è “pari a 3 anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5, ove non sia intervenuta sentenza di condanna.”
 
In realtà, nel testo sottoposto a consultazione pubblica lo scorso giugno, l’ANAC aveva profilato una prima interpretazione, basata dato testuale dell’art. 80 comma 10, affermando la necessità che l’accertamento dei fatti ostativi alla partecipazione alle gare fosse sempre definitivo.
 
Il testo approvato in via definitiva, tuttavia, anche in recepimento delle osservazioni formulate sul punto dal Consiglio di Stato (affare n. 01503/2017), fa rientrare nell’ipotesi dell’illecito professionale anche reati oggetto di provvedimenti di condanna non definitivi.
 
 
Di seguito, si riporta una sintesi delle principali modificazioni introdotte dalle Linee Guida aggiornate.
 
AMBITO OGGETTIVO DI RILEVANZA
 
Anzitutto, l’Autorità specifica che le fattispecie rilevanti quali gravi illeciti professionali, possono avere natura civile, penale ed amministrativa, e devono essere accertati con provvedimento esecutivo.
 
Tuttavia, il concetto di esecutività cui si riferisce l’Autorità non presuppone, necessariamente, la definitività del provvedimento di accertamento. Infatti, viene precisato che possono rilevare come gravi illeciti professionali, salvo che non configurino altra causa ostativa che comporti l’automatica esclusione dalla gara, anche le condanne non definitive per alcuni tipi di reati, tra i quali vengono menzionati, a titolo esemplificativo:
·         l’abusivo esercizio della professione
·         i reati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da inserire nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito)
·         i reati tributari ex art. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio
·         i reati urbanistici (di cui all’art. 44, comma 1, lett b) e c) T.U. 380/2001)
·         i reati previsti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
 
Inoltre, possono rilevare anche le condanne non definitive per:
·         turbativa d’asta (353 c.p.)
·         turbativa del procedimento di scelta del contraente (354 c.p.),
·         astensione dagli incanti (354 c.p.)
·         inadempimento di contratti di pubbliche forniture (355 c.p.)
·         frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.)
 
Eventuali condanne definitive per questa ultima serie di reati, comporta l’automatica esclusione dalla gara ai sensi del comma 1 dell’art. 80, senza alcun margine di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante
Con riferimento alle significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto (par. 2.2.1), viene precisato che la risoluzione anticipata può rilevare se non contestata in giudizio ovvero confermata all’esito di un giudizio con provvedimento esecutivo.
Per quanto riguarda le condotte poste in essere nello svolgimento della procedura di gara (par. 2.2.2), è chiarito che possono rilevare, quale grave illecito professionale:
  • gli accordi con altri operatori economici tesi a falsare la concorrenza, a condizione che siano oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.
  • la presentazione di informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare la decisione sull’ammissione, l’esclusione o l’aggiudicazione della gara, ovvero l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura, se commessi con dolo o colpa grave e volti a ingenerare nell’amministrazione un erroneo convincimento ai fini della partecipazione o dell’attribuzione del punteggio. La valutazione deve essere effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto della rilevanza e gravità dei fatti oggetto della dichiarazione omessa, fuorviante o falsa, e del parametro della colpa professionale. L’Autorità precisa che, in ogni caso, la presentazione di documenti o dichiarazioni non veritiere, determinerà l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera f-bis (false dichiarazioni), senza, quindi, margini di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante.
Per quanto riguarda le altre situazioni potenzialmente idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico (par. 2.2.3), si precisa che i provvedimenti di condanna dell’AGCM(Autorità Garante della Concorrenza e Mercato) per pratiche commerciali scorrette e quelli sanzionatori comminati dall’ANAC e iscritti nel Casellario, possono rilevare, quale illecito professionale grave, se esecutivi.
 
 
I MEZZI DI PROVA ADEGUATI
 
Tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all’Autorità, ai fini della relativa iscrizione nel Casellario Informatico, e che quindi possono essere rilevare ai fini della valutazione del grave illecito professionale, sono stati inseriti, dalle Linee Guida Aggiornate, anche i provvedimenti di applicazione delle penali, di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1% dell’importo del contratto.
 
Inoltre, viene chiarito che le autodichiarazioni rese dai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara, mediante il modello DGUE, devono avere ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a configurare la causa di esclusione in esame, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico.
 
Infatti, precisa l’Autorità, la valutazione sulla rilevanza della condotta illecita è rimessa in via esclusiva alla stazione appaltante e, quindi, l’operatore economico non può operare alcun filtro in ordine alle notizie da dichiarare. La falsa attestazione della insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione e l’omessa dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, comporta l’esclusione dalla gara per dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice.
 
Infine, viene precisato che, fino alla attivazione della Banca Dati Centralizzata gestita dal MIT, la verifica sulla sussistenza della causa di esclusione in esame è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al Casellario Informatico dell’Autorità, ovvero mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti, per quanto riguarda le condanne non definitive.
 
Tuttavia, la stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel Casellario Informatico, ne tiene comunque conto, ai fini delle valutazioni di competenza, previe idonee verifiche finalizzate all’accertamento della veridicità dei fatti. La fattispecie ostativa, infatti, si configura con l’accertamento del fatto e non con l’annotazione dello stesso nel Casellario Informatico che, quindi, non riveste natura costitutiva ma di semplice pubblicità notizia.
 
 
 
RILEVANZA TEMPORALE
 
Rispetto al testo previgente delle Linee Guida, la durata dell’interdizione alla partecipazione alle gare viene definita più chiaramente, essendo medio tempore intervenuta, per effetto del decreto correttivo 5672017, la modifica al comma 10 dell’art. 80.
 
Pertanto, secondo l’Autorità, l’interdizione è pari a :
-   5 anni, se la sentenza di condanna non fissa la durata della pena accessoria (in questo caso, l’Autorità dimentica di specificare che, ai sensi della norma del Codice, la sentenza di condanna deve essere definitiva)
-   alla durata della pena principale, se questa è di durata inferiore a 5 anni
-   3 anni, decorrenti dalla data dell’accertamento del fatto, ove non sia intervenuta una sentenza penale di condanna
 
 
 
IL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE IN SEDE SOA
 
Viene introdotto un nuovo paragrafo nelle Linee Guida Aggiornate, che contiene alcune indicazioni alle SOA, da seguire nella valutazione del grave illecito professionale in sede di qualificazione.
 
In particolare, si precisa che le SOA accertano, in relazione alla qualificazione richiesta, la presenza di gravi illeciti professionali imputabili all’impresa, ed incidenti sulla sua integrità/moralità, consultando il Casellario Informatico dell’Autorità.
 
Valutano, altresì, l’idoneità di eventuali misure di self-cleaning, purché queste siano adottate dall’impresa entro la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Le misure, inoltre, vanno indicate dall’operatore economico nel contratto di attestazione.
 
 
LE MISURE DI SELF-CLEANING
 
L’Autorità precisa che le misure di self-cleaning - che, ai sensi dell’art. 80 comma 7, possono consentire ad un soggetto che incorra nei motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 5, di essere comunque ammesso alla gara dalla stazione appaltante-  devono essere adottate dall’operatore economico entro il termine di presentazione dell’offerta e vanno indicate all’interno del DGUE.
 
L’Amministrazione valuta l’idoneità di tali misure in contraddittorio con l’operatore economico e la decisione assunta in merito deve essere adeguatamente motivata.
 
Viene, infine, specificato che, in caso di violazione del principio di leale collaborazione con l’Amministrazione, quest’ultima deve valutare le misure di self-cleaning con il massimo rigore.
 
Tale ultima precisazione, sembra derivata da una recente sentenza del Consiglio di Stato, in cui si è ribadito che, in presenza di dichiarazioni non solo mendaci, ma anche reticenti del concorrente, l’amministrazione può prescindere dalla valutazione delle misure di self- cleaning, procedendo all’automatica esclusione dalla gara (CdS sentenza Sez. III, 5/9/2017 n. 4192).
FOCUS
 
Il testo aggiornato delle Linee Guida solleva perplessità, laddove consente alle stazioni appaltanti di considerare rilevanti anche fatti non definitivamente accertati ovvero non iscritti nel Casellario Informatico dell’Autorità.
 
Infatti, se, da un lato, viene ribadito il principio generale secondo il quale gli illeciti professionali, di qualunque natura siano (civile, penale ed amministrativa), debbono sempre essere accertati con provvedimenti esecutivi, dall’altro lato, si riconoscono come potenzialmente rilevanti anche le sentenze di condanna non definitive, per una serie numerosa di reati, provvedimenti giurisdizionali, cioè, privi di esecutività.
 
Ciò comporta, quindi, che un’impresa soccombente nel primo grado di giudizio per tali reati, possa essere espulsa da una procedura di gara, per un lungo periodo di tempo (3/5 anni), a prescindere da una eventuale impugnativa del provvedimento stesso.
 
In tal modo, risultano ridotti gli spazi di tutela delle aziende e, soprattutto, viene   compresso il principio costituzionale sulla presunzione di innocenza, in forza del quale nessuno può essere considerato colpevole - e scontarne le conseguenze - in assenza di una condanna definitiva.
 
Peraltro, l’elencazione esemplificativa dei reati potenzialmente rilevanti, appare ampia e generica, in quanto le fattispecie delittuose considerate rilevanti non sono state distinte a seconda del settore di attività professionale in cui opera il soggetto, tenuto conto che la norma si applica, oltreché ai lavori, anche a servizi e forniture. Ne risulta che alcune ipotesi, non tipicamente connesse con l’esercizio dell’attività professionale edile (ad esempio, i delitti contro l’industria e il commercio) quanto, piuttosto, con quella imprenditoriale generalmente intesa, potrebbero rilevare anche come illeciti professionali negli appalti di lavori. In questo modo, le amministrazioni finirebbero per disporre di un amplissimo potere di valutazione discrezionale, che - anche in considerazione della perdurante assenza del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti - potrebbe essere esercitato in modo irragionevole o sproporzionato dalle amministrazione, con il rischio di alimentare forte contenzioso in fase di gara.
 
Inoltre, particolarmente delicata appare anche la possibilità, riconosciuta alle stazioni appaltanti, di prendere in considerazione fatti e circostanze non ancora iscritti nel Casellario Informatico; ciò, soprattutto a fronte dell’obbligo, posto a carico dei concorrenti, di dichiarare in sede di DGUE ogni fatto e circostanza astrattamente idonea a rilevare come illecito professione grave.
 
In questo modo, le imprese possono essere esposte ad una situazione di forte incertezza, potendo incorrere, inconsapevolmente, in dichiarazioni incomplete, cui far conseguire l’esclusione dalla gara a titolo di falso.
 
Tutto ciò considerato, l’Ance sta adottando le opportune iniziative volte a sensibilizzare le istituzioni affinché la fattispecie del grave illecito professionale sia ricondotta a fatti accertati in via definitiva e, quindi, oggetto di sentenze di condanna definitive ovvero di provvedimenti amministrativi irrevocabili e inoppugnabili, come risultanti dal Casellario presso l’ANAC.Posizione, questa, sostenuta dall’associazione sin dalla fase della consultazione sulle linee guida.
 
Ciò posto, in attesa delle auspicate modifiche, si raccomanda alle imprese, in sede partecipazione alle gare, la massima prudenza, formulando dichiarazioni il più possibile complete ed esaustive, con indicazione di tutte le informazioni necessarie a dimostrare l’insussistenza di rischi sulla propria affidabilità/integrità nello svolgimento dell’attività professionale, al fine di evitare contestazioni e conseguenti esclusioni, anche comminate a titolo di falso.

1 allegato

GURI Linee Guida ANAC Illecito Professionale

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