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COMUNICATO STAMPA_RINNOVATO IL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DEGLI EDILI.

  

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Agrigento, 4 febbraio 2014 - In un momento di grande recessione per il settore delle costruzioni, ha affermato il Presidente dell'ANCE Agrigento Giuseppe Sutera Sardo, abbiamo cercato di dare un segnale di continuità e di fiducia.

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Il rinnovo del contratto integrativo siglato con le OO.SS.- Filca Cisl, Fillea Cgil, Feneal Uil, riguarda circa 6000 lavoratori e più di 1300 aziende, e tiene conto appunto della grave crisi, forse la pìù acuta degli ultimi anni.

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Il rinnovo che arriva con tre anni di ritardo, vuole essere un segnale di stimolo a tutti i soggetti istituzionali precisa il Presidente Sutera Sardo, affinchè con la loro opera si possa in maniera virtuosa favorire il rilancio del settore, con un piano legato al territorio con un miglioramento delle politiche della casa, della sicurezza e dell'infrastrutture e fare sì che si creino le condizioni per un rilancio del settore.

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Cosi ha proseguito il Presidente Sutera Sardo, si dovrà puntare ad un azione preventiva indirizzata a contrastare i ritardi della burocrazia ed i tentativi di infiltrazioni mafiose. Noi continuiamo a pensare ha concluso il Presidente Sutera Sardo che il settore abbia le potenzialità di dare lavoro. Bisognerà mobilitarsi per fare ritornare il settore edile centrale per lo sviluppo del territorio, dando lavoro a imprese e lavoratori.

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Compensazione fra crediti verso la P.A. e debiti fiscali – D.M. 14 gennaio 2014

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E’ operativa la compensazione dei crediti certificati, vantati nei confronti della P.A., con i debiti derivanti dall’utilizzo delle forme di chiusura anticipata delle liti fiscali, mediate Modello F24 telematico.
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Lo prevede il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 14 gennaio 2014, recante «Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.18 del 23 gennaio 2014, che contiene le modalità applicative della citata tipologia di compensazione, in vigore dal 23 gennaio 2014.
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Come noto, l’art.9 del D.L. 35/2013 convertito, con modificazioni nella legge 64/2013, è intervenuto sulle disposizioni che facilitano l’utilizzabilità dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., mediante il meccanismo della compensazione dei debiti fiscali[1].
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In particolare, anche alla luce delle novità introdotte dal D.L. 35/2013, il contribuente ha a disposizione diversi strumenti di utilizzo dei crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., quali:
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-       la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti[2];
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-       la compensazione con i debiti fiscali iscritti a ruolo[3];
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-       la cessione del credito (per la quale è prevista la detassazione, consistente nell’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell'IVA).
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Alla luce delle recenti novità introdotte dal D.L. 35/2013 l’ANCE ha predisposto una Guida operativa sull’utilizzo dei crediti commerciali in compensazione con i debiti fiscali iscritti a ruolo o dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti.
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[2]Ai sensi dell’art.28-quinquies del D.P.R. 602/1973.
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[3] Ai sensi dell’art.28-quater del D.P.R. 602/1973.
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Oscillazione per prevenzione.Nuovo modello OT24

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Sul portale informatico dell’Inail è disponibile il nuovo modello OT24 (oscillazione per prevenzione), di cui si allega copia, che consente alle imprese, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa.
Tale riduzione, come noto, è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come di seguito rappresentata:
lavoratori-anno         riduzione
fino a 10                         30%
da 11 a  50                     23%
da 51 a  100                   18%
da 101 a 200                  15%
da 201 a 500                  12%
oltre 500                          7%

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Per usufruire della riduzione, le imprese devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (c.d. pre-requisiti).
L’istanza deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online entro il 28 febbraio 2014.

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L'oscillazione per prevenzione, rientrando tra i benefici normativi e contributivi previsti dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007, si ricorda, non può prescindere dal possesso dei seguenti requisiti:

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• applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;

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• inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");

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• il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

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Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi che consentano il raggiungimento del punteggio soglia minimo pari a 100.

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Ad eccezione degli interventi c.d. particolarmente rilevanti, per i quali sono attribuiti 100 punti, gli altri devono interessare almeno due diverse sezioni del modello OT24.

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Tra le novità contenute nel nuovo modello 2014, si richiama l’attenzione sulla sezione denominata “Gestione delle emergenze – protezione da sismi e altre calamità naturali”.

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In tale ambito, gli interventi di interesse ai fini della riduzione del premio sono di quattro diverse tipologie:

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- Intervento 1 - L’azienda, ove sono occupati meno di 10 lavoratori, dispone del piano di emergenza e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone del piano di emergenza e di elementi documentali che comprovino l’effettuazione di almeno una prova che abbia coinvolto i lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale. I verbali devono essere firmati dal datore di lavoro e riportare la data delle prove.

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- Intervento 2 - L’azienda ha identificato, oltre all’emergenza incendio, ulteriori scenari di emergenza applicabili (eventi sismici o altre calamità naturali) e ha redatto gli specifici piani di gestione. Per ogni diverso scenario di emergenza, ha effettuato la relativa prova almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone di un piano di emergenza che includa la gestione delle emergenze relative ad almeno due scenari oltre a quello di incendio (eventi sismici o altre calamità naturali) e di elementi documentali che comprovino l’effettuazione delle relative prove che abbiano coinvolto i lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale. I verbali devono riportare la data e l’esito delle prove.

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- Intervento 3 - Il datore di lavoro ha effettuato la prova di evacuazione coordinandosi con la protezione civile e/o con organizzazioni di volontariato ad essa associate. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone di elementi documentali che comprovino l’effettuazione di prove di evacuazione riguardanti i lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale, condotte in collaborazione con la protezione civile e/o con organizzazioni di volontariato ad essa associate. Il verbale deve riportare la data e l’esito della prova.

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- Intervento 4 - Il datore di lavoro ha effettuato una specifica formazione e informazione dei lavoratori, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, che tiene conto degli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi. L’intervento si intende realizzato se l’azienda dispone di elementi documentali che comprovino l’effettuazione di interventi formativi e informativi riguardanti gli scenari incidentali che potrebbero realizzarsi nell’ambiente di lavoro a seguito di evento sismico o altri eventi calamitosi. Gli elementi devono riportare la data di svolgimento e fornire prova del coinvolgimento dei lavoratori dell’intero sito produttivo aziendale.

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Per quanto non contenuto nella presente comunicazione, si fa rinvio alla “Guida alla compilazione”, pubblicata sul portale informatico dell’Istituto.

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Gare Nato:Circolare MISE 1/2014 per l'iscrizione all'Elenco gare NATO

Pubblicata dal MISE la Circolare 1/2014, che stabilisce nuovi requisiti e modalità per l'iscrizione all’elenco delle imprese che intendono partecipare alle gare NATO.

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Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

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