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Legge di stabilità 2016: le misure per l’edilizia privata

La Legge di stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O. n. 70) – contiene diverse misure di interesse per il mercato privato delle costruzioni tra le quali si segnalano:

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  • la norma, in materia di locazioni, finalizzata a contrastare le clausole o gli accordi in genere che di fatto comportino una deroga alle condizioni in tema di durata del contratto e entità del canone stabilite dalla Legge 431/1998, (art. 1, comma 59);
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  • l'abrogazione della norma che stabiliva modalità obbligatorie tracciabili per il pagamento dei canoni di locazione (art. 1, comma 902);
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  • l'innalzamento del limite per i pagamenti in contanti da euro 1.000 a euro 3.000 (art. 1, comma 898);
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  • l'introduzione del contratto di locazione finanziaria di immobili da adibire ad abitazione principale (art. 1, comma 76-84);
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  • la destinazione per gli anni 2016 e 2017 dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni edilizie da parte dei Comuni per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione di opere pubbliche (art. 1, comma 737);
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  • l'istituzione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" e, conseguentemente, di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia con una dotazione di 500 milioni/€ per l'anno 2016 (art. 1, comma 974-978).
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Patti contrari alla legge nei contratti di locazione

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L'articolo 1 comma 59 modifica e integra l'articolo 13 della legge n. 431/1998 (contenente la disciplina delle locazioni immobiliari ad uso abitativo) sui "patti contrari alla legge". Il comma 1, che già prevedeva la nullità di qualunque tipo di accordo volto a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato è stato integrato ponendo a carico del locatore l'obbligo di provvedere alla registrazione del relativo contratto di locazione (non è chiaro se la norma si riferisca anche alla registrazione di eventuali accordi aggiuntivi) nel termine perentorio di 30 giorni. Sul punto si ricorda che già la disciplina fiscale, articolo 10 DPR n. 131/1986 prevede che tutti i contratti di locazione immobiliare (in qualsiasi forma stipulati) debbano essere registrati (con modalità cartacea o telematica) presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni con la sola eccezione dei contratti di durata inferire a 30 giorni l'anno (stipulati con scrittura privata non autentica o verbalmente). Secondo tale norma (la cui violazione comporta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 comma 3 del D. Lgs. 23/2011 e articolo 69 del DPR n. 131/1986 l'applicazione di sanzioni amministrative) la registrazione graverebbe su entrambe le parti contrattuali. Si ricorda che anche le spese connesse alla registrazione del contratto di affitto (fatto salvo quanto previsto in materia di cedolare secca) sono a carico, in parti uguali, del conduttore e del locatore. Con diverso accordo il locatore può assumersi il pagamento dell'imposta intera.
La legge di Stabilità interviene a modificare esclusivamente la disciplina civilistica dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo ponendo a carico del solo locatore sia l'obbligo di registrazione sia quello di comunicazione, nei 60 giorni successivi, al conduttore e all'amministratore di condominio della avvenuta registrazione. Non è chiaro se tale modifica abbia effetti puramente civilistici o altresì fiscali. La norma, peraltro non precisa le modalità con cui effettuare tale comunicazione al conduttore e all'amministratore di condominio che comunque si ritiene possa essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec.
Per il resto l'emendamento approvato con la legge di Stabilità appare sostanzialmente riproduttivo di quanto già era previsto dalla Legge n. 431/1998. Si rimanda, infatti, al testo di confronto dell'articolo 13 (prima e dopo la modifica) disponibile in allegato alla news.
Il nuovo comma 5 interviene a disciplinare una particolare situazione giuridica, conseguenza di alcune norme introdotte dal D. Lgs. 23/2011 dichiarate poi incostituzionali. In sintesi, i conduttori che hanno versato, nel periodo intercorso dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del richiamato D.Lgs. n. 23 del 2011) al 16 luglio 2015 (data del deposito sentenza n. 119 del 2015 della Corte Costituzionale), il canone annuo di locazione nella misura rideterminata ex lege (triplo della rendita catastale ed adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo), corrisponderanno un canone di locazione (ovvero un'indennità di occupazione maturata, su base annua) pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.
Considerati i riflessi sulle locazioni si segnalano in questa sede:
· l'abrogazione dell'articolo 12 comma 1.1 DL n. 201/2011 sull'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità indipendentemente dall'importo (art. 1 comma 902);
· la modifica del comma 1 art. 49 D. Lgs. n. 231/2007 sull'innalzamento da 1.000 a 3.000 euro del limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (art. 1, comma 898).

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Riqualificazione urbana

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Il Governo torna per la terza volta sul tema della riqualificazione urbana, prevedendo un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia". Esso sembra parzialmente sovrapporsi al cd. "Piano periferie", previsto nella legge di stabilità 2015, il cui termine di presentazione dei progetti è scaduto lo scorso 30 novembre. Con il Decreto legge n. 83/2012 era stato ancor prima varato il Piano nazionale per le città, nato peraltro a seguito di alcune sollecitazioni e proposte avanzate dall'Ance.
A differenza del Piano periferie, la legge di stabilità prevede un programma "straordinario" per l'anno 2016, rivolto esclusivamente alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia e finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso il miglioramento della qualità del decoro urbano e l'accrescimento della sicurezza territoriale.
A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, è istituito un apposito "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 500 milioni/€ per l'anno 2016.
Gli enti competenti e, cioè, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, avranno tempo fino al 1 marzo 2016 per presentare alla Presidenza del Consiglio i progetti di riqualificazione. Tali progetti dovranno essere redatti e trasmessi sulla base delle indicazioni contenute in un apposito bando che verrà approvato con decreto del Presidente del Consiglio da emanarsi entro il 31 gennaio 2016.
Il decreto definirà in particolare:
- la costituzione ed il funzionamento del Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione presso la Presidenza dei Consiglio;
- i criteri per la valutazione dei progetti, tra i quali vi sono la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati;
- la documentazione da presentare in allegato ai progetti ed il relativo cronoprogramma.
I progetti, selezionati ed individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, saranno oggetto di apposite convenzioni o accordi di programma.

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Gli accordi di programma o le convenzioni dovranno indicare in particolare:
- i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti;
- le risorse finanziarie complessive, comprese quelle a valere sul ricordato Fondo appositamente istituito presso il Ministero dell'economia;
- i tempi di attuazione dei progetti;
- i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.

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Destinazione dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni edilizie

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La legge di stabilità torna ad affrontare il tema della destinazione dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni edilizie di cui al Dpr 380/2001, prevedendo che per gli anni 2016 e 2017 i comuni possano utilizzare tali somme per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione di opere pubbliche.
Restano comunque esclusi da queste destinazioni i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 31 comma 4-bis del DPR n.380/2001 e, cioè, le sanzioni a carico del proprietario e del responsabile dell'abuso, per l'inottemperanza all'ordine di demolizione in caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Pertanto rimane confermato che le somme così acquisite sono destinate dai comuni esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico (art. 31, comma 4-ter del Dpr 380/2001).
Non è chiaro il rapporto con la norma che in precedenza (dal 2007 al 2015) prevedeva la destinazione dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni edilizie per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale (Legge 296/2006, Legge 244/2007 e successive modifiche).

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In allegato: le norme di interesse della Legge n.208-2015; articolo 13 Legge 431-98

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2 allegati

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Norme di interesse legge 208-2015
Art. 13 legge 431-98

Abolito il registro infortuni e modificato il Titolo IV del TU

Si ricorda che il decreto legislativo n. 151/2015 recante "disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese", entrato in vigore il 24 settembre 2015, con l'articolo, 21 comma 4, ha abolito, a decorrere dal 23 dicembre 2015, l'obbligo di tenuta del registro infortuni.
Pertanto dalla summenzionata data le imprese non sono più tenute a compilare e conservare tale registro.
Inoltre, dal 26 dicembre 2015, per effetto della legge 1° ottobre 2012, n. 177 e del D.M. n.82/2015 previsto dalla summenzionata legge, è entrato in vigore l'articolo 91, comma 2 bis del D. Lgs. n. 81/08 sulla presenza di ordigni bellici inesplosi.
Si riporta il testo dell'articolo 91 comma 2 bis del Testo Unico:
2.bis "Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute".
Si ricorda che in merito alla bonifica preventiva degli ordini bellici è stato pubblicato dal ministero del lavoro, in data 29/12/2015, l'interpello n.14/2015 (cfr documento Ance "Sicurezza sul lavoro: pubblicati nuovi interpelli" del giorno 11/01/2016).

Sicurezza sul lavoro: pubblicati nuovi interpelli

Interpello 16/2015
Il quesito, posto da Ance alla Commissione Interpelli, concerne la corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., di seguito Testo Unico, ed in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e) del medesimo Testo Unico.
L'articolo 136, comma 6, del Testo unico. stabilisce che "il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste".
Il Ministero chiarisce che l'individuazione della figura del preposto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 81/08 non è obbligatoria, ma è una scelta del datore di lavoro in base all'organizzazione ad alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto dotato di potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovraintendere all'attività lavorativa e controllare l'attuazione delle direttive da lui impartite. Chiarisce il ministero che il preposto è destinatario ope legis dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell'articolo 19 del Testo Unico.
In alcuni casi particolari il legislatore invece richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione. È il caso del montaggio e smontaggio delle opere provvisionali, dei lavori di demolizione, del montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.
Ne consegue che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi disciplinati dall'allegato XXI, anche a quelli previsti dall'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08.
Chiarisce inoltre il ministero che il Testo Unico prevede la presenza di un preposto anche nell'ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili. In questi casi non è prevista alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella dell'articolo 37, comma 7, nell'ambito della quale dovranno essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.

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Interpello 14/2015
In questo interpello la Commissione risponde ad un quesito sulla bonifica preventiva degli ordigni bellici.
Nello specifico il Consiglio Nazionali degli Ingegneri chiede se:
1. la valutazione del rischio di cui all'articolo 91, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 81/08 sia da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia eseguite dalle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte di imprese specializzata in bonifiche di ordigni bellici
2. la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore della sicurezza sia necessaria sempre in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimento di ordigni bellici nell'are a interessata dal cantiere.
3. Quale sia il ruolo e le forme di collaborazione con il Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosi.

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L'articolo 91, comma 2-bis, che prevede "fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute" è stato modificato dalla legge 1° ottobre 2012, n. 177 ed è entrato in vigore il 26 dicembre 2015, ossia sei mesi dalla data di pubblicazione del D.M. n.82/2015 previsto all'articolo 1, comma 3, della summenzionata legge.
In merito al primo quesito, il Ministero chiarisce che la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia come previsto dall'articolo 28 del Testo unico: "La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
In merito al secondo quesito, il Ministero sottolinea che la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve sempre essere effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede di progetto, qualora in cantiere siano previste attività di scavo.
La valutazione viene effettuata nell'ambito del Piano di sicurezza e coordinamento ad esempio sulla base di dati disponibili:
- analisi storiografica
- fonti bibliografiche di storia locale
- fonti conservate presso gli archivi di stato: archivi dei comitati provinciali protezione antiaerea e archivi delle prefetture
- fonti del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competenti, rispettivamente, per l'Italia settentrionale e per l'Italia meridionale e le isole
- Stazione dei Carabinieri
- Aerofototeca Nazionale a Roma
- Vicinanza a linee viarie, ferroviarie porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico
- Eventuali aeree precedentemente bonificate prossime a quelle in esame
Oppure
- Attraverso un'analisi strumentale.
L'analisi strumentale potrà integrare la valutazione documentale, se insufficiente per la scarsità di dati disponibili.

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In merito al terzo quesito, il ministero chiarisce che non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale comprensiva delle aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici. Il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico sul quale registrare gli ordigni rinvenuti, da mettere a disposizione.

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Interpello 15/2015
In questo interpello la Commissione ha risposto ad un quesito in merito all'aggiornamento della formazione del RSPP di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006.
Nello specifico l'istante chiede se, relativamente ai corsi di aggiornamento per RSPP, nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006, la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per specifico macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell'intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l'annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea a svolgere la funzione di RSPP.
Il ministero chiarisce che, in analogia con quanto precisato nell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14/02/2008, ha comportato l'impossibilità, da parte dl RSPP o ASPP, di poter esercitare i propri compiti solo fino all'avvenuto completamento del 20% delle ore previste.

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3 allegati

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Interpello 14-2015
Interpello 15-2015
Interpello 16-2015

Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n.70), è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)".

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Il Provvedimento, in vigore dal 1°gennaio 2016, contiene una serie di disposizioni di particolare significato per il rilancio dell'attività delle imprese edili, che si spera possano contribuire ad accelerare la ripresa del settore delle costruzioni.

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In particolare, oltre all'adozione delle misure del cd. "pacchetto casa" (tra cui: eliminazione della TASI sulla "abitazione principale", proroga delle detrazioni fiscali, leasing abitativo, benefici fiscali per l'acquisto "prima casa" ), di significativo interesse è la detrazione IRPEF riconosciuta all'acquisto di case in classe energetica elevata, commisurata al 50% dell'IVA pagata dall'acquirente.

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Tale misura, portata avanti dall'ANCE in tutte le competenti sedi, si ritiene possa contribuire ad indirizzare la domanda verso un prodotto di qualità energetica maggiore, superando la disparità di trattamento fiscale tra l'acquisto da impresa di case di nuova generazione e l'acquisto da privati di immobili obsoleti ed energivori.

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A tal riguardo, l'ANCE ha predisposto il Dossier riepilogativo con tutte le principali misure fiscali contenute nella Legge di Stabilità 2016.

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2 allegati

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Dossier riepilogativo
legge 28 dicembre 2015 n. 208

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