HomeVarie

Varie

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.8-2016.

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.8 del 22 febbraio 2016.

Sicurezza delle macchine perforatrici: nuova guida Inail in collaborazione con l’Ance

L'utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro ha sempre rappresentato per l'Ance una tematica di primaria importanza. Rilevanti sono state le collaborazioni dell'Associazione con l'Inail, il Ministero del Lavoro, il Coordinamento tecnico delle Regioni, nonché i principali stakeholder datoriali dei settori interessati tra cui Confindustria e Anima.
La più recente di tali collaborazioni ha portato alla pubblicazione del documento Inail "Macchine da piccola perforazione - Evoluzione dello stato dell'arte per la protezione degli elementi mobili coinvolti nel processo produttivo", disponibile in allegato alla presente nota.
Le macchine perforatrici trattate nel documento sono quelle costruite dopo il 13 febbraio 2015, ovvero rientranti nel campo di applicazione della nuova serie di norme EN 16228, pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel febbraio dello scorso anno e sostitutiva della norma EN 791, specifica per le perforatrici, e della norma EN 996, dedicata alle apparecchiature per palificazione.
Le nuove norme hanno introdotto per le macchine perforatrici significative innovazioni dal punto di vista costruttivo (come la protezione degli organi di perforazione), con riflessi particolarmente rilevanti in particolare sulle perforatrici di diametro non superiore a 350 mm, normalmente di dimensioni relativamente piccole.
In questo senso, date le importanti novità tecniche intervenute, il gruppo di lavoro coordinato dall'Inail – che ha visto la partecipazione, oltre che dell'Ance, anche dell'AIF - ha colto l'opportunità di produrre un documento di carattere operativo sulle prassi da seguire per l'uso in sicurezza di tali macchine di piccolo diametro.
Il documento si propone quindi come uno strumento di grande utilità per il datore di lavoro, in particolare individuando quali sono le circostanze nelle quali, per garantire l'operatività della macchina, è necessario aprire, rimuovere o disabilitare i ripari.
Si sottolinea che ad oggi non sussiste alcun obbligo di adeguamento, ai nuovi requisiti di sicurezza, delle macchine perforatrici costruite prima della già citata data del 13 febbraio 2015.
L'Inail, nell'ottica di agevolare un miglioramento del livello delle macchine, per le perforatrici già immesse sul mercato alla data di pubblicazione della serie EN 16228, ha previsto, nell'ambito della riduzione del tasso medio di tariffa (modello OT 24), un intervento per la mitigazione dei rischi meccanici, più dettagliatamente descritto nel paragrafo dedicato del documento "L'OT24 per il miglioramento delle condizioni di sicurezza".
1 allegato

\r\n

Macchine Perforazione finale

\r\n

 

Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.7-2016

In allegato nell'area riservata sezione documenti è stato pubblicato il Bollettino degli Appalti della Regione Sicilia n.7 del 15 febbraio 2016.

Perdita benefici “prima casa” – Non rileva l’abitabilità

Ai fini della determinazione della superficie utile per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici "prima casa", non rileva il requisito dell'abitabilità dei singoli vani.

\r\n

Questo il principio giurisprudenziale, oramai consolidato, della Suprema Corte pronunciato nella sentenza n. 1173 depositata il 22 gennaio 2016 la quale, con riferimento alla disciplina previgente in materia di abitazioni di lusso, conferma che ai fini del calcolo della superficie utile non rileva il requisito dell'abitabilità.

\r\n

La vicenda prende le mosse da un avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava le maggiori imposte di registro e ipocatastali, oltre l'applicazione di interessi e sanzioni, relativi all'acquisto di un'abitazione per il quale l'acquirente aveva goduto dei benefici "prima casa", poi disconosciuti dall'Amministrazione poiché l'immobile veniva qualificato di lusso.

\r\n

A tal riguardo, si ricorda che la disciplina attuale, valida, tra l'altro, per l'applicazione, in fase di acquisto, delle agevolazioni "prima casa"[1] (aliquota IVA del 4%[2], ovvero imposta proporzionale di Registro pari al 2%[3]), prevede una nuova nozione di "abitazione di lusso" sia ai fini IVA che Registro.

\r\n

In particolare, la possibilità di fruire delle citate agevolazioni è ammessa, ricorrendone tutti i requisiti soggettivi, per l'acquisto di tutte le unità immobiliari a destinazione residenziale accatastale nel Gruppo A, ad eccezione delle abitazioni cd. "di lusso", intendendosi per tali quelle accatastate nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa) e A/9 (castello o palazzo di pregio artistico e storico).

\r\n

Si ricorda che la nuova nozione di abitazione "di lusso" è stata introdotta, ai fini dell'imposta di Registro, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell'art.1, co.1, secondo periodo, della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986)[4], e successivamente confermata anche ai fini IVA, a decorrere dal 13 dicembre 2014 (nuovo art.21 della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972)[5].
Diversamente, in base alla disciplina previgente, l'abitazione era considerata "di lusso" se rispondente ai criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969.

\r\n

In particolare, l'art. 6 del citato D.M. qualifica come abitazioni di lusso le singole unità immobiliari aventi, tra le altre caratteristiche, una superficie utile complessiva superiore a 240 mq (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchina).

\r\n

Ai fini della corretta determinazione della superficie utile complessiva e, dunque, dell'applicabilità dei benefici "prima casa", in mancanza di una definizione normativa, la giurisprudenza ha precisato che nel suddetto calcolo occorre escludere solo gli ambienti indicati nel citato art. 6.

\r\n

Inoltre, è stato più volte chiarito che la nozione di "superficie utile complessiva" ricomprende anche i vani privi del requisito dell'abitabilità.

\r\n

Sul punto, la Cassazione con la sentenza n. 1173/2015, accogliente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha riaffermato il principio secondo cui in tema di imposte di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso "occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito della "abilità" dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'"utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di un'abitazione".

\r\n

[1]Per tale si intende l'abitazione per la quale ricorrano, in capo all'acquirente, le condizioni di cui alla nota II-bis dell'art.1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.
[2] Per gli acquisti da impresa costruttrice/ristrutturatrice entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o recupero, o anche successivamente, su opzione dell'impresa cedente, da esercitare nel rogito (cfr. art.10, co.1, n.8-bis, del D.P.R. 633/1972). In tale ipotesi, l'imposta di Registro e le Ipo-catastali sono dovute in misura fissa pari a 200 euro ciascuna.
[3] Per gli acquisti da privato ovvero da impresa costruttrice/ristrutturatrice in regime di esenzione da IVA.
Come noto, ai fini dell'imposta di Registro, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si applicano due sole aliquote (2% acquisto "prima casa" e 9% in tutti gli altri casi) per un importo almeno pari a 1000 euro, e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro ciascuna (cfr. l'art. dell'art.1, co.1, secondo periodo, della Tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986 e l'art.26 del D.L. 104/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 128/2013).
[4] Cfr. ANCE "Legge di conversione del D.L. 104/2013 - Novità sull'imposta di registro dal 2014" 
[5] Cfr. l'art.33 del D.Lgs. 175/2014, cd. "Semplificazioni fiscali" e, da ultimo, ANCE "Semplificazioni fiscali: nuova definizione di abitazioni di lusso – C.M. 31/E/2014"

\r\n

1 allegato

\r\n

sentenza n. 1173 depositata il 22 gennaio 2016

More Articles...

AREE TEMATICHE

sidebar-banner-183x100

\r\n

 

AREA RISERVATA

menu utente

NEWSLETTER

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ance-nazionale
 
logo cassa edile LOGO ESIEA
CREDITS