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Detrazione interessi passivi anche per la ristrutturazione – R.M. 129/E/2017

Riconosciuta la detrazione piena per interessi passivi del mutuo stipulato per ristrutturare l’abitazione principale anche al coniuge “superstite” che subentra nel pagamento delle rate residue.
 
Questo il principio chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella R.M. 129/E del 18 ottobre 2017, in materia di detraibilità degli interessi passivi derivanti da contratti di mutuo stipulati per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale.
 
La questione è posta dal contribuente che aveva contratto con il coniuge un mutuo ipotecario per ristrutturare la propria abitazione e che, in seguito alla morte della moglie e alla successiva voltura del finanziamento a suo nome, si è visto negare la facoltà di detrarre tutti gli interessi passivi.
 
Come noto, infatti, l’art.15, co. 1-ter, del D.P.R. n. 917/1986, prevede la detraibilità, nella misura del 19% e per un ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro, di interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo finalizzati alla costruzione dell’abitazione principale.
 
Lo stesso regime agevolativo viene riconosciuto anche nelle ipotesi di finanziamento contratto per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, in quanto “per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, ivi compresi quelli di ristrutturazione edilizia” (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R n.380/2001)[1].  
 
Nel caso di specie, la questione oggetto di chiarimento attiene alla possibilità di godere integralmente di tale agevolazione anche nell’ipotesi in cui il mutuo, originariamente cointestato, sia stato successivamente assunto da un coniuge a seguito del decesso dell’altro.
 
A tal riguardo, tale possibilità era stata già riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 122/E/1999, secondo cui “il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo”.
 
Con la R.M. 129/E/2017, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema e, per esigenze di “coerenza e sistematicità”, ha esteso tale principio anche al caso di specie, ovvero alle ipotesi di mutuo contratto per ristrutturazione edilizia. 
 
In sostanza, viene chiarito che il coniuge superstite cointestatario, insieme alla moglie, del mutuo stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione, avendo anche provveduto ad accollarsi l'intero finanziamento, potrà usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti.
 
 

[1] Così come stabilito dal D.M. n. 311 del 30 luglio 1999.

Nuova versione della raccolta MISE sugli impianti negli edifici

Si segnala che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato un aggiornamento della raccolta dei pareri che chiariscono alcune problematiche applicative del D.M. n. 37/08 che regolamenta l’attività di progettazione ed installazione degli impianti posti al servizio degli edifici.

Gli impianti summenzionati sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
 
Si allega:

Decreto Legge 148/2017 (cd. “Decreto Fiscale”) – Misure d’interesse

Dall'estensione della "rottamazione delle cartelle" a quella dell'ambito applicativo dello "split payment" dal 1° gennaio 2018, all'ulteriore parziale sterilizzazione delle "clausole di salvaguardia", con un possibile aumento, dal 2018, delle aliquota IVA del 10%.

Queste le principali misure fiscali d'interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.148, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.242 del 16 ottobre 2017.

Il Provvedimento, in vigore dal 16 ottobre stesso, è stato trasmesso in Parlamento ed è stato assegnato alla Commissione (V) Bilancio del Senato per l'avvio dell'iter di conversione in legge.

L'ANCE esprime ancora forte preoccupazione per il mantenimento, delle "clausole di salvaguardia", secondo le quali le aliquote IVA vigenti subirebbero dal 2018 un innalzamento dall'attuale 10% all' 11,14% e dal 22% al 25%.

Infatti, l'aumento delle aliquote IVA potrebbe incidere negativamente anche sul mercato immobiliare (seconde case e case da affitto), con una ulteriore contrazione dei consumi di settore. Si auspica, pertanto, che, come anche sollecitato dal Parlamento in sede di approvazione del DEF, il Governo possa in sede di Legge di Bilancio per il 2018 disattivare del tutto il previsto aumento dell'IVA.

Preoccupa anche l'ulteriore estensione dell'ambito applicativo dello split payment, anche tenuto conto dei tempi medi di rimborso dell'IVA a credito che tale meccanismo genera.
Sulle disposizioni contenute nel predetto Decreto legge, l'ANCE ha predisposto un primo documento di sintesi che fa il punto sulle questioni fiscali d'interesse per il settore.

2 allegati

Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.148
documento di sintesi

Locazioni brevi – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella C.M. 24/E/2017

Al via la cedolare secca per le “locazioni brevi”, di durata non superiore a 30 giorni, anche per i redditi derivanti da contratti stipulati dal comodatario o dal sublocatore. 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 24/E del 12 ottobre 2017 (cliccare qui per scaricarla), fa il punto sul regime fiscale delle “locazioni brevi”, introdotto dal DL 50/2017 (cd. “Manovra Correttiva”), convertito dalla legge 96/2017.
 
Come noto, l’art. 4. del citato Provvedimento ha previsto una specifica disciplina fiscale per le locazioni di immobili residenziali, di durata non superiore a 30 giorni, poste in essere da persone fisiche non esercenti attività di impresa.
 
In particolare, dal punto di vista fiscale, viene riconosciuta la possibilità di esercitare l’opzione per la cd. cedolare secca(con aliquota del 21%)[2] anche per le “locazioni brevi”, stipulate, a partire dal  giugno 2017,da soggetti privatianche attraverso la gestione di portali online.
 
Inoltre, il DL 50/2017 ha esteso l’opzione per “cedolare secca” anche ai corrispettivi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti stipulati dal comodatario a favore di terzi.
 
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 24/E/2017, ha chiarito che, dal punto di vista fiscale, per gli immobili dati in comodato e successivamente oggetto di “locazione breve”: 
 
·       il comodatario deve effettuare la ritenuta del 21% sui canoni percepiti, diventando, così, titolare di un reddito diverso assimilabile a quello da “sublocazione”;
 
·       il comodante resta titolare del reddito fondiario, derivante dalla mera proprietà del bene, senza tener conto dei canoni oggetto della locazione.
 
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate supera i precedenti orientamenti (contenuti nelle R.M. 381/E e 394/E del 2008) secondo cui il comodante, in caso di sublocazione da parte del comodatario, era titolare del reddito fondiario che comprendeva anche i canoni di locazione.
 
Inoltre, con riferimento alle modalità operative delle cd. “locazioni brevi”, viene precisato altresì che:
  • l’opzione per la cedolare secca deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i canoni sono maturati o pagati;
  • il locatore può scegliere il regime della cedolare secca per ciascun contratto stipulato;
  • la durata di ogni “locazione breve” non può essere superiore a 30 giorni.
A tal riguardo, viene chiarito che nel caso di più “locazioni brevi” stipulate nell’anno tra le stesse parti, la durata dei 30 giorni deve essere riferita ad ogni singolo contratto.

 
[2] Come noto, la cedolare secca è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relativa addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazioneCfr. l’art.3 del D.Lgs. 23/2011 (cd. “Federalismo fiscale municipale” – cfr., anche Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011).

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