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Accordo ABI con Ministero lavoro e sindacati per anticipo Cig

ABI ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge “cura-Italia”  rispetto al  momento di pagamento dell’Inps.

L’importo dell’anticipazione viene fissato in 1.400 €, tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale – 9 settimane – definita allo stato dal Decreto Legge “cura-Italia”, in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile.
La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili, in coerenza con quanto concordato tra ABI e i sindacati dei bancari Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin lo scorso 24 marzo 2020.
 

Interventi di risparmio energetico effettuati nel 2020 – Operativo il sito dell’Enea

E’ possibile trasmettere sul sito dell’ENEA - https://detrazionifiscali.enea.it -, suddiviso in due sezioni (https://bonuscasa2020.enea.it e https://ecobonus2020.enea.it), i dati relativi agli interventi volti al risparmio energetico che terminano nel 2020, agevolati con il Bonus casa (detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie), con l’Ecobonus (detrazione IRPEF/IRES dal 50% all’85%) o con il Bonus facciate (detrazione IRPEF/IRES del 90%).

Come noto, il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori, e per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2020 ed il 25 marzo 2020, il termine decorre dal 25 marzo (con invio entro il 23 giugno 2020).

Tramite i due portali sarà possibile inviare la documentazione:

  • degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono della detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie – Bonus casa[1] (https://bonuscasa2020.enea.it) nella percentuale del 50% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 e relative ad interventi effettuati sia su singole unità abitative che su parti comuni condominiali[2].

L’obbligo di comunicazione all’Enea per questo tipo di interventi è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) allo scopo di monitorare il risparmio energetico conseguito anche attraverso questo tipo di lavori[3];

  • degli interventi che usufruiscono della detrazione IRPEF/IRES per il risparmio energetico - Ecobonus[4] (https://ecobonus2020.enea.it) secondo le diverse percentuali di detrazioni del previste per gli interventi sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni condominiali nelle percentuali:
    • del 50% e del 65% in via ordinaria (entro dei massimali di spesa previsti per i vari tipi di intervento);
    • del 70% e del 75% esclusivamente per gli interventi sulle parti comuni condominiali (entro un ammontare massimo di spesa 40.000 euro moltiplicato per le unità immobiliari);
    • dell’80% e dell’85% esclusivamente per gli interventi sulle parti comuni condominiali che siano realizzati nelle zone sismiche 1, 2, e 3 congiuntamente finalizzati alla riduzione del rischio sismico (limite massimo di spesa previsto 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari);
  • degli interventi sulle facciate degli edifici che sono agevolati con la detrazione IRPEF/IRES del 90%, senza limiti di spesa - Bonus facciate[5] (https://ecobonus2020.enea.it).

Deve trattarsi degli edifici ubicati nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici come A o B ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici n.1444/1968 o “in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali”, come risultanti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti territoriali competenti.

La comunicazione all’ENEA va inviata per gli interventi che hanno un impatto dal punto di vista energetico[6], ovvero:

  • se influenzano l’edificio dal punto di vista termico, cioè modificano le caratteristiche termo-fisiche dei componenti dell’involucro dell’edificio che si riflettono sulla prestazione energetica (es. cappotto, isolamento termico delle pareti opache);
  • se interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, ovvero la superficie che delimita il volume climatizzato rispetto all'esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione.

Dal 31 marzo sono, inoltre, disponibili sulla pagina facebook dell’ENEA delle video lezioni (che verranno trasmesse il martedì ed il giovedi a partire dalle ore 11.00), sui temi dell’efficienza energetica, relativi alla campagna “Italia in classe A” promossa dal Ministero dello sviluppo economico.


[1] Cfr. art.16-bis del DPR 917/86 e da ultimo ANCE “Bonus Ristrutturazioni e Sismabonus: l’Agenzia delle Entrate aggiorna le Guide” - ID n.36768 del 25 luglio 2019.

[2] Si ricorda che la detrazione è prevista a regime nella percentuale di spesa pari al 36% fino ad un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare (cfr. art. 16-bis DPR 917/1986).

[3] Cfr. ANCE “Bonus Ristrutturazioni: all’ENEA una nuova informativa sui lavori effettuati” - ID n. 32104 del 29 marzo 2018.

[4] Cfr. art. 14, DL 63/2013 convertito con modifiche nella legge 90/2013, cfr. da ultimo la Guida dell’Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” aggiornata a marzo 2019.

[5] Il beneficio è stato introdotto dal 1°gennaio 2020 dall’art.1, co. 219-223, della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) - Cfr. da ultimo ANCE “Bonus Facciate: la nuova guida dell’ANCE” - ID n.38763 del 4 marzo 2020.

[6] Nelle ipotesi che seguono, l’intervento deve soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 in funzione della tipologia e del livello di intervento (ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e riqualificazioni energetiche) e, in termini di trasmittanza termica, quelli fissati alla Tabella 2 del Decreto del MISE dell’11 marzo 2008, come aggiornato dal Decreto MISE 26 gennaio 20106.

Nuova IMU – I primi chiarimenti della C.M. n.1/DF del 18 marzo 2020

In allegato il commento dell’ANCE alla Circolare 1/DF/2020 del Dipartimento delle Finanze sulla nuova IMU.

2 allegati

Commento ANCE – Nuova IMU– Nuova IMU
Circolare n.1-DF del 18 Marzo 2020

 

 

Emergenza Covid-19: Disposizioni per le certificazioni dei sistemi gestione qualità

A seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, per fare fronte alle esigenze delle imprese dotate di certificazione di sistemi di gestione aziendali, Accredia ha adottato una serie di misure  con l’obiettivo di garantire la continuità del servizio di valutazione della conformità e di tutelare la salute di dipendenti, collaboratori e operatori degli organismi di certificazione, in riferimento alle attività  relative alle verifiche periodiche per il rinnovo ed il mantenimento del certificato ed anche per il rilascio di nuove certificazioni.

In particolare con la Circolare tecnica DC 08, indirizzata a tutti gli organismi di certificazione accreditati/riconosciuti da ACCREDIA, per le certificazioni ISO 9001 codice IAF 28 (settore costruzioni)  ha fornito le seguenti informazioni operative.

1) Per la gestione di questo evento eccezionale, a meno di eventuali prescrizioni emesse dalle Autorità Competenti o da soggetti proprietari di schemi di certificazione,  per tutti gli schemi di accreditamento gestiti dal Dipartimento Certificazione e Ispezione di Accredia, il documento di riferimento è lo IAF ID03 “Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs”, CABs and Certified Organizations  .

2) Per l’effettuazione di audit in remoto, bisogna fare riferimento al documento IAF MD04 Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes

3) Per gli audit nel settore IAF 28 schema ISO 9001, dove vige anche il Regolamento ACCREDIA RT-05 rev. 02, vale quanto segue:

Audit Iniziali e di estensione

Nei casi di audit iniziali è possibile condurre parte della verifica in remoto e posticipare la restante parte di verifica in cantiere di 6 mesi rispetto alla verifica svolta in remoto. Con l’effettuazione della verifica in remoto sarà però possibile assumere già da subito una decisione sul rilascio della certificazione, sebbene la verifica sia stata parziale.

Per la parte di verifica in remoto l’organismo di certificazione dovrà sempre campionare evidenze documentali di commesse chiuse e/o in corso (almeno n. 2 per scopi semplici e n. 4 per scopi complessi), che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del Sistema Gestione Qualità.

Nei casi di estensione dello scopo di certificazione, gli organismi di certificazione  potranno procedere alla sola valutazione in remoto di evidenze documentali, senza quindi prevedere il sopralluogo in cantiere, solo per le richieste che riguardano attività affini e coerenti di cui alla macrotipologia per la quale l’impresa risulta già certificata nella corrispondente attività complessa. In tutti gli altri casi, non potranno essere concesse estensioni in assenza di valutazione di attività operative in cantiere.

Nel caso di nuove certificazioni e di estensione dello scopo di certificazione nel settore IAF 28 schema ISO 9001,  gli organismi di certificazione  dovranno dimostrare il carattere d’urgenza per evadere le richieste del mercato proprio in questo momento contingente, mantenendo idonee registrazioni in fase di riesame della domanda.

Audit di sorveglianza e rinnovo

Come regola generale, come previsto dal documento IAF ID03 e come confermato sul sito www.iaffaq.com, le attività di certificazione di sorveglianza e rinnovo possono essere posticipate, senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi, salvo sia stato disposto un regime differente per schemi specifici.

Se non è possibile posticipare la verifica (scelta da preferire), si può procedere con la sola verifica in remoto verificando i processi realizzativi mediante l’utilizzo di evidenze significative documentali (almeno n. 2 per scopi semplici e n. 4 per scopi complessi) che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del Sistema Gestione Qualità.

A breve verrà pubblicato sul sito https://iaffaq.com/ un elenco di Domande/Risposte, che sarà considerato un riferimento obbligatorio per la gestione dell’emergenza.

Le misure adottate da Accredia fanno seguito agli ultimi provvedimenti dal Governo in relazione all'emergenza sanitaria da Coronavirus, volti all’adozione di misure urgenti di contenimento del contagio, in particolare le disposizioni che limitano lo spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale ed hanno valore fino a quando verrà stabilita la fine dell'emergenza.

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