Estesa fino al 31 marzo 2022 la validità di permessi di costruire e Scia – così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni – in scadenza fra il 31 gennaio 2020 (data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19) e il 31 dicembre 2021 (nuova data di cessazione dello stato di emergenza). È la diretta conseguenza della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio scorso che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021.
Si tratta della proroga straordinaria prevista per far fronte all’emergenza sanitaria dall’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cd. “Cura Italia” (come modificato ed integrato dall'articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020), che consente agli atti di assenso della p.a. di mantenere la loro validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza.
L’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 prevede in particolare che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Si ricorda che si è in presenza di una proroga:
Si ricorda inoltre che:
Durante l’esecuzione di un appalto di lavori privati è frequente la necessità di accertare i profili di responsabilità di tutti i soggetti (in particolare professionisti o imprese) che a vario titolo hanno partecipato all’attività contribuendo alla determinazione dell'evento dannoso suscettibile, come tale, anche di un risarcimento economico (erronea progettazione e/o esecuzione, utilizzo di materiali non idonei, presenza di difformità rispetto al progetto, danni o difetti costruttivi).
Seguendo l’orientamento della prevalente giurisprudenza il Dossier ANCE individua i presupposti e le condizioni al ricorrere dei quali possono essere accertate le corresponsabilità dei soggetti, che a vario titolo, hanno contribuito al verificarsi dell’evento dannoso. Da tale catena di responsabilità può peraltro configurarsi anche una responsabilità del committente.
In allegato Dossier Responsabilità Appalto - Rassegna di giurisprudenza
2 allegati
Dossier Responsabilità appalto 2021 pdf
Rassegna giurisprudenza_giugno2021 pdf
Le dichiarazioni ambientali MUD, relative ai rifiuti prodotti e/o gestiti nel 2020, dovranno essere presentate entro mercoledì 16 giugno 2021. Per quest’anno, infatti, il termine di presentazione del MUD – normalmente fissato al 30 aprile – è stato prorogato a seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021, del DPCM 23 dicembre 2020 con il quale sono state definite nuove modalità e indicazione per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione stessa.
Si ricorda che i soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono:
Sono, invece, esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.
Si evidenzia infine che è possibile presentare la dichiarazione cd. semplificata al ricorrere delle seguenti condizioni:
Dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri dello scorso 28 maggio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31 maggio 2021 il Decreto Legge n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni), recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” .
Il provvedimento, in vigore dal 1° giugno, introduce importanti semplificazioni per l’applicazione del “Super-bonus”, per la conclusione dei procedimenti amministrativi in genere, nonché in materia di VIA e VAS e bonifiche.
Di seguito delle prime indicazioni sulle disposizioni del decreto legge di maggiore interesse per l’edilizia privata e l’ambiente.
Superbonus – stato legittimo degli edifici
Nell’ambito del Superbonus si segnala la norma contenuta nel Decreto legge che interviene positivamente sul tema delle verifiche di conformità urbanistica ed edilizia che, come è noto, ha rappresentato il maggior ostacolo nell’esecuzione di tali interventi (art. 33). Gli interventi agevolabili con il Superbonus, ad esclusione unicamente di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione degli edifici, sono ora qualificati come manutenzione straordinaria e potranno essere realizzati tramite una Comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA non è obbligatorio attestare lo stato legittimo ed eseguire le verifiche di conformità sia per gli edifici unifamiliari che per i condomìni ma sarà sufficiente indicare gli estremi del titolo iniziale che ha permesso la costruzione dell’edificio o che ha legittimato lo stesso (es. sanatoria, condono) e, in caso di un’immobile realizzato prima del 1967, una dichiarazione che attesta che è stato completato entro tale data. La presenza di eventuali difformità sull’immobile non è più di ostacolo per l’accesso all’agevolazione fiscale e non ne comporta la decadenza che opera solo nei casi tassativamente indicati dall’articolo 33 del decreto (es. mancata presentazione CILA, mancata indicazione degli estremi del titolo edilizio o dichiarazione che l’immobile è ante 1967, opere diverse da quelle indicate dalla CILA, asseverazioni dei tecnici non veritiere). Resta comunque impregiudicata la legittimità dell'immobile e cioè la presentazione della CILA non comporta nessun tipo di sanatoria per le eventuali difformità pregresse presenti nell’edificio.
Procedure ambientali e bonifiche
Per quanto riguarda le procedure ambientali, viene creata una corsia preferenziale con una Commissione ad hoc per accelerare e semplificare la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti che rientrano nel PNRR, nonché per quelli attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) (art. 17).
Nella logica di facilitare la realizzazione delle opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono previste apposite semplificazioni anche per il procedimento di bonifica, a tale interventi infatti è possibile applicare la procedura semplificata di cui all’art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006 (art. 37).
Viene, inoltre, inserita nel procedimento ordinario per la bonifica dei siti contaminati (art. 242 D.Lgs. 152/2006) la possibilità di procedere con le cd. bonifiche a stralcio, qualora gli obiettivi individuati per il suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda. Tale previsione era prima riservata esclusivamente alle bonifiche relative ai Siti di interesse nazionale.
Procedure amministrative
Dal contenuto positivo anche le disposizioni previste nell’ambito dei procedimenti amministrativi in quanto finalizzate a restituire maggiore certezza (art. 61 , 62, 63 del Decreto). Tra queste: il rafforzamento dei poteri sostitutivi per la conclusione dei procedimenti con la previsione anche di un’unità organizzativa e l’esercizio d’ufficio (in precedenza solo su richiesta dell’interessato) del potere sostitutivo; l’attestazione della formazione del silenzio su richiesta dell’interessato e, se entro 10 giorni l’amministrazione non risponde, la possibilità di sostituire l’attestazione con una dichiarazione da parte del privato; riduzione da 18 mesi a 12 mesi del temine del potere di annullamento degli atti da parte della pubblica amministrazione. Prorogata, infine, al 30 giugno 2023 la conferenza di servizi accelerata prevista dall’articolo 13 del DL 76/2020 (art. 51, comma 1 lettera g).
1 allegato