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Tolleranze costruttive, il punto sulle regole

Il Decreto legge 76/2020, come convertito dalla legge 120/2020, ha introdotto l’articolo 34 bis nel Dpr 380/2001 sulle “tolleranze costruttive”, con cui sono individuate le difformità edilizie di lieve entità che non costituiscono violazione della normativa edilizia.

Si tratta in sostanza di una sorta di “franchigia” nelle violazioni edilizie, considerata l’irrilevanza delle situazioni nelle quali vi è uno scostamento contenuto nella soglia del 2% tra le misure previste nel titolo edilizio (circa l’altezza, i distacchi, la cubatura, la superficie coperta, ecc.) e quanto successivamente realizzato.

Anche le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi costituiscono tolleranze cd. “esecutive”, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

Tali tolleranze, non costituendo violazioni edilizie devono essere dichiarate ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili:

    • in caso di nuovo intervento edilizio nella relativa modulistica;
    • in sede di dichiarazione e dimostrazione delle legittimità degli immobili oggetto di atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali, ovvero di scioglimento della comunione dei beni.

L’Ance, con un apposito dossier, fa il punto sulla normativa e sulla giurisprudenza in materia di tolleranze edilizie, con particolare riferimento alle condizioni di operatività e al rapporto fra disciplina statale e regionale, nell’auspicio che questa misura possa essere oggetto di ulteriori innovazioni estensive, in grado di contribuire a superare il problema della vasta presenza di difformità minori sul patrimonio edilizio esistente che spesso ne impediscono il recupero e la riqualificazione.

In allegato il dossier Ance “Tolleranze costruttive: condizioni di operatività e rapporto fra normativa statale e regionale”

Dossier Ance tolleranze costruttive pdf

 

Permesso di costruire, quando c’è silenzio assenso

L’art. 20 del Dpr 380/2001 nel disciplinare il procedimento di rilascio del permesso di costruire, prevede che “decorso il termine per l’adozione del provvedimento ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

Si tratta di un caso di “silenzio significativo”, in cui l’inerzia della pubblica amministrazione ha valore di accoglimento dell’istanza del privato di rilascio del permesso di costruire, che non trova applicazione nelle ipotesi di interventi su immobili od aree soggette a vincolo idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale.

Con il DL 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, è stata aggiunta la possibilità, su richiesta del soggetto interessato, di ottenere dallo Sportello unico per l'edilizia il rilascio di un'attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire entro 15 giorni dalla richiesta dell’interessato. La norma specifica le circostanze a cui è subordinata la formazione del silenzio assenso e cioè:

  • decorso dei termini del procedimento;
  • assenza di  richieste di integrazioni documentali o istruttorie rimaste inevase;
  • non presenza di un provvedimento di diniego.

Con l’obiettivo di fornire maggiori indicazioni applicative, l’ANCE fa il punto con un apposito focus sulla normativa e sulla giurisprudenza in materia di formazione del silenzio assenso nell’ambito del rilascio del permesso di costruire.


In allegato il FOCUS  Ance “Il silenzio assenso nel permesso di costruire”

Focus silenzio assenso nel permesso di costruire pdf

Permessi di costruire e Scia: proroga straordinaria estesa al 29 ottobre 2021

Estesa fino al 29 ottobre 2021 la validità di permessi di costruire e Scia – così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni – in scadenza fra il 31 gennaio 2020, data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19, e il 31 luglio 2021, nuova data della cessazione dello stato di emergenza. È la diretta conseguenza della Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 e del Decreto Legge 52/2021 che hanno prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sanitaria. 

L’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cd. “Cura Italia” (come modificato ed integrato dall'articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020) prevede infatti la proroga straordinaria di 90 giorni della validità degli atti di assenso in scadenza dopo l’inizio dello stato di emergenza sanitaria, legandone la decorrenza alla data di cessazione dello stato di emergenza, portata ora al 31 luglio 2021 (vedi anche News del 25 gennaio 2021 Permessi di costruire e Scia: proroga straordinaria estesa al 29 luglio 2021). 

L’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 prevede in particolare cheTutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Si ricorda che si è in presenza di una proroga:

  • automatica e cioè per la quale non occorrono condizioni di operatività (es. comunicazione al Comune competente);
  • generalizzata e cioè relativa a tutti i provvedimenti abilitativi, fra cui in particolare le autorizzazioni paesaggistiche, quelle ambientali, le Scia, le Segnalazioni certificate di agibilità.

Si ricorda inoltre che:

  • il Decreto Legge 76/2020 cd. “Semplificazioni” ha previsto un’altra proroga straordinaria triennale – operativa previa comunicazione al Comune competente – riferita esclusivamente ai permessi di costruirerilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020 e alle Scia presentate sempre entro il 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4);
  • il Decreto Legge 76/2020 ha previsto anche una proroga, sempre triennale, dei termini di validità, nonché di quelli di inizio e fine lavori delle convenzioni urbanistiche (o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e dei relativi piani attuativi formatisi al 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4-bis);
  • alcune Regioni, in virtù della competenza normativa in materia urbanistico-edilizia, hanno previsto in via autonoma proroghe straordinarie dei titoli abilitativi.

1 allegato

Delibera Consiglio Ministri_21-04-2021

Rifiuti: operativo il servizio di Vidimazione Virtuale del FIR

È operativo il sistema che consente alle imprese di generare, on line e gratuitamente, il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) già vidimato, senza necessità quindi di recarsi all’apposito sportello presso le Camere di Commercio. È stata infatti data attuazione all’art. 193, comma 5, d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 116/2020.

Per accedere al servizio, è necessario collegarsi al portale https://vivifir.ecocamere.it/: l’utente (persona fisica) dovrà autenticarsi mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e indicare l’impresa per conto della quale intende operare. Il sistema Vi.Vi.Fir verifica mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa.

Il rappresentante dell’impresa, una volta inseriti i dati anagrafici può:

    • operare in prima persona;
    • delegare un soggetto terzo, che accederà anch’esso tramite autenticazione forte, ad effettuare le successive operazioni. Questa operazione potrà essere successivamente ripetuta per abilitare altri soggetti;
    • richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo associate all’impresa / organizzazione, che dovrà fornire al software gestionale che utilizzerà per consentire l’autenticazione applicativa.


Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile generare il formulario di identificazione del rifiuto già vidimato, da stampare e compilare manualmente. Il formulario deve essere prodotto in duplice copia: una copia è trattenuta dal produttore, mentre l’altra accompagna il rifiuto e rimane all’impianto di destinazione. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
Si ricorda che resta in ogni caso ferma la possibilità per le imprese di fare ricorso al tradizionale sistema basato sulla produzione di un formulario cartaceo in quattro copie da sottoporre alla Camera di Commercio per la vidimazione.
Si precisa che il servizio Vi.Vi.Fir. non consente di procedere direttamente alla compilazione del formulario.

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