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COVID-19: sono vietate le assemblee condominiali?

I provvedimenti emergenziali adottati dal Governo per il contenimento del Coronavirus hanno portato a forti limitazioni della libertà di circolazione delle persone e relativi assembramenti.

Il problema si pone anche con riferimento alle assemblee di condominio. Peraltro, viste anche le ultime agevolazioni fiscali riconosciute per i lavori sulle facciate (cd.” Bonus facciate”) è utile capire se lo svolgimento delle assemblee possa ritenersi al momento consentito oppure debba essere in ogni caso posticipato.

Sul portale del Governo è stata pubblicata la seguente FAQ:

Sono vietate le assemblee condominiali? Sono da considerarsi assembramenti di persone?

Sì, le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.

In realtà il codice civile non offre però una valida soluzione normativa al riguardo. Né sembra possibile applicare l’articolo 73  “Semplificazione in materia di organi collegiali” del decreto-legge “Cura Italia” n.18 del 17 marzo 2020, che al comma 4 ha previsto che le associazioni private non riconosciute e le fondazioni  possono riunirsi in videoconferenza, anche se non abbiano già regolamentato tale modalità, purché nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità e con garanzia dell'identificazione dei partecipanti e della pubblicità delle sedute.

Il condominio non è un'associazione né, tanto meno, una fondazione e l'eccezionalità della disposizione ne esclude un'applicazione estensiva. Peraltro le formalità previste per la convocazione delle assemblee di condominio e le maggioranze per deliberare hanno una complessità da richiedere una disciplina specifica di deroga rispetto alle ordinarie modalità anche per evitare possibili impugnazioni delle delibere adottate che non gioverebbe a nessuno. Occorre considerare altresì che la possibilità di svolgere un collegamento in videoconferenza potrebbe, di fatto, non essere accessibile a tutti i condomini e ciò sarebbe il primo impedimento  reale ad ammettere tale possibilità.

Per quanto riguarda, invece, l’attività degli amministratori di condominio sempre sul portale del Governo è stata pubblicata la seguente FAQ:

“Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?

Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite. Inoltre, l'articolo 1, lett. c) del DPCM del 22 marzo 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio).

Requisizione immobili: condizioni e modalità

Il Decreto Legge 18/2020 cd. “cura Italia”, fra le misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ha previsto anche la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria o permanenza domiciliare. La requisizione potrà protrarsi fino al 31 luglio 2020 ovvero al diverso termine al quale sia ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza (art. 6, commi 7, 8 e 9).

La norma prevede in particolare che:

  • il Prefetto possa disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso a fronte della corresponsione al proprietario di una somma di denaro a titolo di indennità, liquidata nello stesso decreto;
  • ai fini della stima, il Prefetto si avvalga dell’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento al valore corrente di mercato dell’immobile requisito o di quello di immobili con caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore;
  • l’amministrazione, al termine dell’utilizzo, sia tenuta in ogni caso alla restituzione del bene immobile;
  • in caso di contestazione dell’indennità, anche in sede giurisdizionale, i provvedimenti di requisizione non saranno comunque sospesi.

La requisizione in uso di immobili è un strumento a carattere eccezionale a cui può fare ricorso lo Stato per far fronte a “gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili”, garantendo al proprietario una “giusta indennità” (art. 835 del codice civile).

A differenza dell’espropriazione che sottrae la proprietà degli immobili per consentire la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, la requisizione determina solo un privazione temporanea del bene che incide sul suo uso per un determinato periodo, più o meno lungo in base alla legge.

Oltre all’art. 835 del codice civile, la disciplina della requisizione è contenuta in leggi speciali, anche molto risalenti (es. leggi sullo stato unitario del 1865) e dalla giurisprudenza.

In allegato l’art. 6, commi 7, 8 e 9 del Decreto Legge 18/2020

Articolo 6 DL 18_2020

Contratto di Appalto tipo per lavori privati (marzo 2020)

E’ stato  aggiornato lo schema di Contratto di Appalto tipo ANCE per lavori privati.

In particolare la nuova versione è stata integrata con le indicazioni sul versamento delle ritenute negli appalti e modificata nella sezione relativa alla “Privacy”.

n. 2 allegati:

Contratto di Appalto-tipo per lavori privati (agg.to marzo 2020)

Contratto appalto lavori privati_26 marzo2020 docx

Adempimenti ambientali ed emergenza Covid-19: i chiarimenti dell’Albo

La proroga al 15 giugno 2020 dei certificati, attestati, permessi o autorizzazioni, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, prevista dall’art. 103 del decreto legge 18/2020 (cd. Cura Italia) vale anche per i procedimenti di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: lo ha chiarito il Comitato Nazionale con la circolare n. 4 del 23/03/2020.

Al riguardo, però, l’Albo ha precisato che tale proroga si applica esclusivamente ai procedimenti di iscrizione in corso o ancora da aprire e quindi non a quelli già conclusi o alle iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del d.l. 18/2020) per le quali non è stata presentata apposita domanda di rinnovo.

Si ricorda, inoltre, che il decreto legge “Cura Italia” ha anche prorogato al 30 giugno 2020:

  • la presentazione della dichiarazione annuale ambientale MUD di cui alla legge 70/1994, con riferimento ai rifiuti del 2019.   Si ricorda che sono esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.

  • Il versamento del contributo annuale che devono corrispondere le imprese iscritte all’Albo (es. imprese autorizzate per bonifica amianto, bonifica aree inquinate, imprese che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06).

In allegato:

Circolare Albo Gestori Ambientali n.4 del 23 marzo 2020

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