L'Albo nazionale gestori ambientali ha emanato la deliberazione Prot.n.01/ALBO/CN del 10 febbraio 2016 con la quale ha chiarito i termini di efficacia e validità dei provvedimenti assunti nelle procedure di gestione telematica di domande e comunicazioni.
Ha dunque, precisato, attraverso l'inserimento dell'art.9 bis nel Regolamento all'allegato A della Delibera 11 settembre 2013, n.2, che a partire dal 2 aprile 2016 – data di entrata in vigore della delibera – l'efficacia e la validità delle iscrizioni all'albo o di eventuali variazioni e rinnovi, decorreranno dalla data di notifica dei relativi provvedimenti agli interessati, che potrà avvenireanche per via telematica.
In questa ipotesi, la Sezione regionale, effettuata la verifica dei versamenti dovuti, notificherà ai soggetti legittimati, tramite PEC, la disponibilità on line del provvedimento che dovrà essere acquisito dall'impresa accedendo all'area riservata del portale dell'Albo.
La delibera stabilisce altresì che fino alla data di entrata in vigore, costituiscono estremi identificativi del provvedimento di iscrizione alternativamente: la data della deliberazione della Sezione regionale oppure la data e il numero di protocollo in calce al provvedimento.
In allegato:
Delibera n. 1, 10 febbraio 2016
Delibera n. 2, 11 settembre 2013
Pubblicato sul sito di Italia Semplice l'attività di monitoraggio sull'operatività dello sportello unico come previsto dall'Agenda per la semplificazione 2015 - 2017: Si rimanda alla lettura della circolare n.14-2016, pubblicata nell'area riservata, sezione circolari.
La depenalizzazione introdotta dal D.Lgs. n. 8/2016 (v. anche news Ance del 5 febbraio 2016) in vigore dal 6 febbraio scorso interessa anche il Codice della Strada e in particolare l'articolo 116 nella parte in cui disciplina le conseguenze a carico dei conducenti per: guida senza patente o con patente di categoria diversa da quella prescritta, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
\r\nPer effetto delle nuove disposizioni tale infrazione non costituisce più reato punito con l'ammenda (ossia con pena pecuniaria dovuta per le contravvenzioni di natura penale) ma illecito amministrativo soggetto al pagamento di una somma di denaro, salvo il caso della reiterazione nel comportamento.
\r\nLa depenalizzazione, come chiarito nella circolare del ministero dell'Interno n. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016, che precisa la portata della nuova disposizione, si applica anche all'ipotesi di guida di macchina agricola od operatrice senza patente o con patente diversa da quella prescritta in relazione alla tipologie del veicolo (es. eccezionale).
In quanto riclassificate come violazioni amministrative (e non più penali) ad esse si applicheranno le disposizioni del titolo VI del Codice della strada conformemente a quanto previsto dall'articolo 194 CdS.
La sanzione amministrativa pecuniaria, che si applica ora agli illeciti depenalizzati (tra cui le fattispecie ricordate prima), va da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000 euro. Finora veniva applicata, invece, l'ammenda da un minimo di 2.257 euro a un massimo di 9.032 euro. La circolare precisa che è consentito il pagamento entro 60 giorni in misura ridotta pari al minimo edittale vale a dire 5.000 euro. Il pagamento in misura ridotta però non si applica per il caso delle macchine agricole od operatrici.
\r\nE' altresì riconosciuta la possibilità per il trasgressore di pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito un somma ulteriormente ridotta del 30% (ossia 3.500 euro).
\r\nResta ferma l'applicazione del fermo amministravo del veicolo su cui la circolare fornisce opportuni chiarimenti così come sulla recidiva avvenuta nel biennio dalla prima violazione costituente (ora) illecito depenalizzato.
\r\nIn Allegato: circolare ministero Interno
Il Governo, in attuazione delle deleghe contenute nell'art. 2 Legge 67/2014, ha emanato due decreti legislativi in materia penale, volti a depenalizzare una serie di reati "minori", trasformandoli in illeciti civili o amministrativi e cioè:
il D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili
il D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 "Disposizioni in materia di depenalizzazione"
entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 e in vigore dal 6 febbraio 2016.
\r\nIl primo provvedimento, per quanto di interesse del settore privato delle costruzioni, contiene la riscrittura del reato di "Danneggiamento" di cui all'art. 635 del Codice penale che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque distrugga, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, tra le altre, le seguenti cose altrui:
\r\nedifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625" del Codice penale (ossia, tra l'altro, cose destinate al pubblico servizio o a pubblica utilità).
\r\nIl secondo provvedimento, invece, stabilisce che "non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda". Tale disposizione di depenalizzazione non si applica ai reati contenuti nel Codice penale e in una serie di leggi elencate in allegato al decreto legislativo n. 8/2016, fra le quali figurano le leggi in materia urbanistica, edilizia e di ambiente e cioè:
\r\nDpr 380/2001 "Testo Unico Edilizia";
Legge 64/1974 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
Legge 1086/1971 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"
D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".
Si ricorda che il Governo era già intervenuto in materia penale con il D.lgs.28/2015 "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto" che, introducendo l'art. 131 bis nel Codice penale, ha escluso la punibilità di alcuni fatti costituenti reato "quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale".
2 allegati
\r\nDlgs 15-01-16 n7 Depenalizzazione reati
Dlgs 15-01-16 n8 Depenalizzazione reati