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Programma straordinario periferie: pronto il bando per i progetti di riqualificazione

L'art. 1, commi 974 – 978 della Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) disciplina una nuova forma di intervento per la riqualificazione urbana: il "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" .
Il Programma – che sembra parzialmente sovrapporsi al cd. "Piano periferie" previsto nella legge di stabilità per 2015, il cui termine di presentazione dei progetti è scaduto lo scorso 30 novembre – ha carattere "straordinario" per il solo anno 2016 ed è rivolto esclusivamente alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia.
A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, è stato istituito un apposito "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 500 milioni/€ per l'anno 2016.
La Presidenza del Consiglio ha predisposto lo schema di bando – di cui si allega una bozza non definitiva ma comunque utile per comprendere gli indirizzi operativi del programma – che dovrà essere sottoposto al parere della Conferenza Unificata prima dell'approvazione con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lo schema di bando non indica il termine entro cui dovranno essere presentate le domande (inizialmente, in base all'art. 1, comma 975 della Legge di stabilità 2016, il termine era fissato al 1 marzo 2016), ma prevede solo che i progetti da inserire nel Programma siano individuati entro il 31 maggio prossimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In attesa del testo definitivo, si evidenzia fin da ora che:
- gli interventi - che non devono comportare ulteriore consumo di suolo – devono riguardare: miglioramento della qualità del decoro urbano, manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico, accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana (art. 4);
- gli interventi devono essere ad uno stadio progettuale ed amministrativo già avanzato: non solo si richiede che alla domanda sia allegato il progetto definitivo o esecutivo (artt. 5 e 6, lett. b), ma lo schema di bando precisa anche che, qualora gli interventi interessino immobili soggetti a vincolo culturale, paesaggistico o ambientale, i progetti dovranno essere corredati dalle autorizzazioni/nulla osta rilasciate dalle autorità competenti (soprintendenze, enti di gestione delle aree naturali protette) (artt. 4, comma 4 e 5, commi 3 e 4);
- i progetti proposti devono essere conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati, nonché ai regolamenti edilizi (art. 5, comma 1, lett. f);
- i comuni possono coinvolgere nel finanziamento del progetto altri soggetti pubblici o privati, indicando il relativo apporto finanziario (art. 5, comma 1, lett. c);
- il finanziamento può essere finalizzato alla copertura dei costi di progettazione esecutiva, di gara e affidamento dei lavori, di realizzazione degli interventi e il suo ammontare non può essere superiore a 18 milioni/€ per progetto (art. 8).

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In allegato lo schema di bando del Programma straordinario per le periferie

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Convenzioni urbanistiche: illegittime le modifiche unilaterali del Comune

Facendo propri i principi affermati in altre sentenze amministrative, il Tar Lombardia, Milano, sez. II, sentenza n. 517 del 17 marzo 2016, nel ribadire l'autonomia negoziale che caratterizza gli accordi tra privati e amministrazione, ha negato che il Comune possa modificare unilateralmente singole previsioni di una convenzione urbanistica potendo soltanto avvalersi, in presenza dei relativi presupposti della facoltà di recesso dall'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico salva la corresponsione di un indennizzo.
La possibilità di una modificazione unilaterale del contenuto della convenzione urbanistica è stato escluso anche nel caso in cui l'integrazione delle previsioni dell'accordo fosse resa necessaria da vicende sopravvenute, che non permettevano l'attuazione di quanto originariamente stabilito.
Anche qualora la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione del privato contraente non possa più essere adempiuta nei modi convenuti, a causa della sopravvenuta modifica, mediante variante urbanistica, del territorio interessato dalla lottizzazione, la possibilità di sostituire l'obbligazione originaria con una nuova obbligazione non può essere attuata senza il consenso della parte obbligata.

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In Allegato: sentenza Tar Lombardia, Milano n. 517/2016

VIA: sì al danno da ritardo se il provvedimento è favorevole per il richiedente

In tema di ritardo dell'amministrazione nell'emettere il provvedimento finale di VIA si segnala la sentenza del Consiglio di Stato n. 1239 del 25 marzo 2016 che si esprime in modo parzialmente diverso dal Tar Calabria, sentenza n. 122/2016. Infatti, mentre per il Tar Calabria i termini del procedimento di VIA sono "perentori" e il loro decorso, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, configura una ipotesi di silenzio inadempimento illegittimo, per il Consiglio di Stato, trattandosi di termini "ordinatori" la loro inosservanza può dar luogo a responsabilità disciplinari, penali, contabili e risarcitorie per danni da ritardo solo in presenza dei relativi presupposti.

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Si legge così nella sentenza n. 1239/2016 che i termini del procedimento di VIA non sono da considerarsi perentori perché dalla loro inosservanza non deriva alcuna conseguenza sulla validità della procedura né alcuna decadenza per l'amministrazione di provvedere, benché tardivamente. Tuttavia, il semplice ritardo nell'emanazione di un atto amministrativo può diventare elemento sufficiente per configurare un danno ingiusto, con conseguente diritto al risarcimento del danno per la parte istante, allorché tale provvedimento finale abbia contenuto favorevole/positivo o comunque sussistano fondate ragioni per ottenerlo.
In sostanza, per altri versi si afferma il principio per cui il "mero" superamento del termine fissato per legge o per regolamento alla conclusione di un procedimento non integra una piena prova del danno subito dovendo verificare la presenza di altri presupposti.
Nel caso di specie, la P.A. responsabile di aver emanato tardivamente il provvedimento di VIA favorevole è stata condannata al risarcimento del danno per mancato guadagno dell'imprenditore richiedente che ha dovuto attendere 154 giorni in più per poter procedere all'ampliamento della propria attività economica. In tal caso è, infatti, stata pienamente dimostrata la prova del danno e il suo ammontare nonché sia ingiustizia dello stesso che la colpa del danneggiante.

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In Allegato: Consiglio di Stato sentenza n. 1239/2016

Omicidio stradale: pene più severe per i tir

Dal 25 marzo 2016 sono in vigore i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali introdotti con la Legge n. 41 del 23 marzo 2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24/3/2016) che aggiunge al Codice Penale i nuovi articoli 589-bis (omicidio stradale) 589-ter (fuga del conducente in caso di omicidio stradale) 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) e 590-ter (fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali) e reca, altresì, numerose modifiche al Codice di Procedura Penale ed al Codice della Strada.
Contemporaneamente alla pubblicazione della Legge, il Ministero dell'Interno ha emanato la prima Circolare (Prot. 300/A/2251/16/124/68 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Servizio di Polizia Stradale) che riepiloga le modifiche normative e fornisce le prime indicazioni operative.
Di seguito si riporta una breve sintesi delle novità normative con particolare riferimento, per quanto di maggiore interesse, al settore autotrasporto.
OMICIDIO STRADALE
La nuova legge inserisce nel Codice Penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis).
Già prima della novella legislativa l'articolo 589 C.P. comma 3 puniva la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione. Tale previsione, in realtà, esiste ancora: è solo stata spostata, per ragioni "sistematiche" nell'articolo 589-bis. Anche la pena resta invariata (reclusione da 2 a 7 anni).
L'art. 589-bis punisce, invece, con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore:
in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti (coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati).
E', poi, punito con la pena della reclusione da 4 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore:
in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
che abbiano superato specifici limiti di velocità (che potrà essere verificata dalle risultanze, ad es., del tachigrafo di cui sono dotati i mezzi pesanti)
la cui condotta rientri in una delle fattispecie tipizzate al comma 5 che manifestano una grave imprudenza alla guida.
Completano la previsione normativa del nuovo reato le aggravanti previste dal comma 6, relative alla guida senza patente o senza assicurazione e l'aggravante ad effetto speciale in caso di fuga dopo l'incidente, di cui all'art. 589-ter.
La norma prevede anche un'attenuante speciale nel caso in cui la morte non sia esclusiva conseguenza della condotta colpevole.
Si sottolinea, infine, che per effetto della modifica all' art. 157 C.P. per il nuovo reato di omicidio stradale è stato previsto il raddoppio dei termini di prescrizione.
LESIONI PERSONALI STRADALI
Per effetto della riforma le lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale sono oggetto di un trattamento giuridico diverso in base alla loro entità ed alla ricorrenza di circostanze aggravanti.
Mentre le lesioni lievissime o lievi continuano ad essere punite dall'art. 590 C.P., per quelle gravi o gravissime, si applica ora la nuova previsione dell'articolo 590-bis come riformulato dalla legge di modifica n. 41/2016.
Le diverse fattispecie del reato di cui all'art. 590-bis, appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'articolo 589-bis. Anche qui, come per l'omicidio stradale, viene spostata per motivi sistematici nel nuovo art. 590-bis la fattispecie di lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale (espunta quindi dall' art. 590, comma 3). L'entità delle pene detentive per le lesioni personali stradali rimane invariata: da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi; da 1 a 3 anni per quelle gravissime. E' stata però eliminata la possibile pena alternativa della multa da 500 a 2.000 euro in caso di lesioni stradali gravi.
Sono previste pene più severe quando le lesioni personali stradali (le gravi con la pena della reclusione da 3 a 5 anni; le gravissime con la reclusione da 4 a 7 anni) sono provocate per colpa da:
un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, i conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone (il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto), nonché di autoarticolati e di autosnodati, che guidino in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La pena è la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime), quando le lesioni sono provocate:
da conducenti di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
dai conducenti che abbiano superato specifici limiti di velocità;
dai conducenti la cui condotta rientri in una delle fattispecie tipizzate.
Negli ultimi tre commi dell'articolo 590-bis sono previste le medesime aggravanti e attenuanti speciali già richiamate per l'omicidio colposo.
Come giustamente evidenziato nella Circolare ministeriale le nuove ipotesi di reato, contenute negli articoli 589-bis e 590-bis sono costruite, come visto, in modo sostanzialmente simmetrico, tale da configurare, per ciascuna, una complessa articolazione di aggravanti e attenuanti essenzialmente aventi identico contenuto sia pure con la previsione di pene diverse proporzionate al grado di colpa e al livello di aggressione dei beni tutelati della vita dell'integrità fisica.
ALLEGATO:
Legge n. 41/2016
Circolare Ministero Interno 25/3/2016

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