Pubblicato in G.U. n. 66/2014 il DL n. 34/2014 per il rilancio dell'occupazione recante importanti novità in materia di contratto a termine, apprendistato, verifica della regolarità contributiva e contratti di solidarietà
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Si rammenta che il 18 marzo 2014 entrerà in vigore il Decreto interministeriale 6 marzo 2013 (G.U. n. 65/13) sui criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del d.lgs. n.81/2008.
I formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli artt. 34 e 37 del citato d.lgs. n. 81/2008, così come disciplinati dagli accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011, dovranno essere in possesso dei requisiti minimi per la qualificazione di seguito:
• diploma di scuola secondaria di secondo grado (prerequisito non richiesto per il datore di lavoro che effettua formazione ai propri lavoratori);
• uno dei criteri riportati nell’allegato al decreto stesso, comprovato con idonea documentazione.
Si evidenzia che per 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame, ossia fino al 18 marzo 2016, i datori di lavoro, nel rispetto delle condizioni dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sono legittimati a svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti per effettuare il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008. Trascorso tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa dovrà possedere uno dei criteri previsti dal decreto di cui trattasi.
Nell'area riservata è pubblicata la circolare sulle indicazioni in merito alle disposizioni introdotte dalla legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 145/2013 fornite dal Ministero del lavoro