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D.L. n. 34/2014 - Disposizioni per il rilancio dell’occupazione – G.U. n. 66/2014

Pubblicato in G.U. n. 66/2014 il DL n. 34/2014 per il rilancio dell'occupazione recante importanti novità in materia di contratto a termine, apprendistato, verifica della regolarità contributiva e contratti di solidarietà

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Per maggiori informazioni rimandiamo alla lettura dell circolare pubblicata nell'area riservata

Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di febbraio 2014

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L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di febbraio 2014 è risultato pari a 107,2 (base 2010 = 100).
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 Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a
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1,00320028
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 Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:
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 2/12 x 1,5 (tasso fisso) = 0,25
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 75% di 0,09337068 [indice febbraio su indice dicembre 2013 x 100 - 100] = 
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0,070028.
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 TOTALE = 0,320028
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 Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 febbraio 2014 ed il 14 marzo 2014.
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 Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.
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Qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

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Si rammenta che il 18 marzo 2014 entrerà in vigore il Decreto interministeriale 6 marzo 2013 (G.U. n. 65/13) sui criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del d.lgs. n.81/2008.
I formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli artt. 34 e 37 del citato d.lgs. n. 81/2008, così come disciplinati dagli accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011, dovranno essere in possesso dei requisiti minimi per la qualificazione di seguito:
• diploma di scuola secondaria di secondo grado (prerequisito non richiesto per il datore di lavoro che effettua formazione ai propri lavoratori);
• uno dei criteri riportati nell’allegato al decreto stesso, comprovato con idonea documentazione.
Si evidenzia che per 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame, ossia fino al 18 marzo 2016, i datori di lavoro, nel rispetto delle condizioni dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sono legittimati a svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti per effettuare il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008. Trascorso tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa dovrà possedere uno dei criteri previsti dal decreto di cui trattasi.
 

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L. n. 9/2014 – Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare – Circolare n. 5/2014

Nell'area riservata è pubblicata la circolare sulle indicazioni in merito alle disposizioni introdotte dalla legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 145/2013 fornite dal Ministero del lavoro

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