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Lavoro e previdenza

Certificato penale in caso di rapporto di lavoro con minori. News di Confindustria

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Si fa seguito alla  comunicazione  precedente  per segnalare che, sull’argomento, Confindustria ha diramato,  la news riportata in allegato.

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Nel confermare quanto già esposto, si richiama, in aggiunta, che sono da ritenersi esclusi dal campo di applicazione della normativa i datori di lavoro dei tutor addetti alla formazione dei lavoratori apprendisti ovvero adibiti a sovraintendere alle attività di stage.

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In tali casi, infatti, il rapporto con i minori in apprendistato o in stage costituisce un'attività meramente accessoria della prestazione e, dunque, non si verifica quel contatto "necessario ed esclusivo" con una platea di minori che il Ministero del lavoro ritiene essenziale per identificare l'attività professionale interessata dalla normativa.

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D.lgs n. 39/2014. Certificato penale per rapporti di lavoro con minori. Circ. min. n. 9/2014

Fornite dal Ministero del lavoro le istruzioni operative in ordine all’obbligo per i datori di lavoro, che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, di richiedere il certificato penale.

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Per maggiori informazioni rimandiamo alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

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Autoliquidazione 2013/2014 - Inail note nn. 2576 e 2580

Nell'area riservata è pubblicata la circolare dei servizi on line per l'autoliquidazione Inail 2013/2014 e i coefficienti per il calcolo degli interessi

Equiparazione allievi-lavoratori,identificazione organismi paritetici. Interpello n. 1/2014

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Il Ministero del lavoro, in risposta a diversi quesiti avanzati dal Consiglio nazionale degli Ingegneri relativamente alla normativa del d.lgs. n. 81/2008, ha fornito, per quanto di interesse, i seguenti chiarimenti.

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  • In ordine all’equiparazione degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e del partecipante ai corsi di formazione professionale ai lavoratori, con applicazione della normativa di cui al Testo unico sulla sicurezza, il dicastero ha precisato che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 e del d.m. n. 382/98, l’equiparazione sussiste unicamente nei casi e per il tempo in cui “si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali”, con esclusione, da un lato, dell’applicazione delle norme specifiche di salute e sicurezza sul lavoro in tutti i periodi ed in tutti i casi in cui gli allievi siano applicati in attività scolastiche ed educative che non prevedano l’uso di attrezzature di lavoro e l’esposizione agli agenti richiamati con la frequentazione di laboratori appositamente attrezzati, e, dall’altro, di qualsiasi deroga nell’applicazione delle norme prevenzionali, comprese - a titolo di esemplificazione - quelle relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, quando gli allievi acquisiscano la parificazione allo stato di “lavoratore”.
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  • Riguardo ai criteri di identificazione degli Organismi Paritetici di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, viene ribadito quanto già specificato con le relative linee applicative di cui all’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, in merito alle previsioni del d.lgs. n. 81/08, art. 37, co. 12, sulla richiesta di collaborazione da parte del datore di lavoro. A tal proposito, si rammenta che gli organismi paritetici di riferimento sono quelli costituiti nell’ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che svolgano la propria attività di “supporto” alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro. Viene quindi precisato che non è onere del datore di lavoro/organizzatore del corso dimostrare la non    presenza dell’Organismo paritetico nel settore di riferimento e nel territorio in cui si svolge la propria attività.
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  • Per quanto attiene la formazione del lavoratore nell’ipotesi di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, si rammenta che costituisce credito formativo per il lavoratore sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore, come previsto dal punto 8 del citato Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 con riferimento ai casi di cui all’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008.
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Il datore di lavoro può quindi dimostrare l’adempimento di quanto previsto dal citato articolo 37 chiedendo al lavoratore l’esibizione dell’attestato di frequenza rilasciato dall’organizzatore del corso (punto 7 dell’Accordo).

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Qualora il lavoratore sia privo della formazione in esame, deve osservarsi quanto previsto dal punto 10 dell’Accordo, ossia dovrà essere avviato dal datore di lavoro ai corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In quest’ultima ipotesi, nel caso in cui non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’adibizione alle proprie attività, il relativo percorso formativo dovrà essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.

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