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Lavoro e previdenza

Infedele registrazione sul LUL – Trasferta

Il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota n. 11885 del 14 giugno scorso, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al regime sanzionatorio di cui all'art. 39, co. 7 del D.L. n. 112/08 e s.m.i. per l'infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro a seguito del disconoscimento della prestazione lavorativa effettuata in regime di "trasferta".

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Al riguardo, il dicastero ha confermato che si può configurare una condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà "fattuale" e quanto registrato sul LUL e sempre che "l'erronea" scritturazione del suddetto dato abbia determinato una differente quantificazione dell'imponibile contributivo.

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Fermo restando che non rilevano a tal fine le irregolarità meramente formali, né tantomeno ogni altra irregolarità che non incida sull'imponibile previdenziale, l'infedele registrazione e il conseguente regime sanzionatorio si riferiscono esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati, il quantum della prestazione lavorativa resa o l'effettiva retribuzione o compenso corrisposti.

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Difformità che trova sicuramente riscontro nel caso in cui la trasferta non sia stata proprio effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, con fine elusivo come, per esempio, nel caso in cui, sotto la voce trasferta, siano corrisposte somme per compensare le prestazioni lavorative rese dai trasfertisti.

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In questo caso la difformità rilevata, oltre a determinare l'applicazione di un diverso regime previdenziale e fiscale, ossia quello previsto dal comma 6 dell'art. 51 del D.P.R. 917/86, comporta la registrazione di un dato che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro.

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In virtù di quanto sopra, pertanto, la sanzione amministrativa di cui all'art. 39, comma 7, D.L. n. 112/2008 (da 150 a 1.500 euro, se la violazione riguarda meno di 5 lavoratori; da 500 a 3.000 euro, nel caso in cui la violazione riguardi più di 5 lavoratori dipendenti o un periodo superiore a 6 mesi; da 1.000 a 6.000 euro, nel caso in cui la violazione riguardi più di 10 lavoratori dipendenti o un periodo superiore a 12 mesi), trova applicazione, a patto che derivino ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale, nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera sia in relazione ai dati meramente quantitativi, sia in relazione ai dati qualitativi non inerenti la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro.

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1 allegato

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lett Circolare Ministero del lavoro 11885

Apprendistato duale - Accordo interconfederale 18 maggio 2016

Il 18 maggio scorso è stato siglato da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, l'Accordo interconfederale sull'apprendistato di primo livello (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) e terzo livello (apprendistato di alta formazione e di ricerca).

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L'accordo, finalizzato all'attuazione del c.d. "sistema duale" imperniato sull'alternanza scuola-lavoro, è comunque cedevole rispetto ad eventuali previsioni della contrattazione collettiva nazionale sulla materia.

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Nel richiamare le relative disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 e del DM 12 ottobre 2015, l'intesa è incentrata sul trattamento retributivo dell'apprendista:

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per l'apprendistato di primo livello, viene stabilito che all'apprendista deve essere attributo convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale, coerente con il relativo percorso formativo e vengono definiti i livelli percentuali minimi di retribuzione per ciascun anno di durata del contratto, prendendo a riferimento l'anno scolastico/formativo di frequenza.

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Per il primo anno di apprendistato, la retribuzione minima è pari al 45% della retribuzione spettante per il livello di inquadramento, per il secondo anno al 55%, per il terzo anno al 65%, per il quarto anno al 70%.

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L'aliquota retributiva da applicare deve essere sempre individuata in associazione al percorso formativo.

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per l'apprendistato di terzo livello è confermato il trattamento retributivo con il regime del sottoinquadramento, in proporzione alla durata del contratto. Per i percorsi di durata superiore all'anno, la retribuzione corrisponde a quella di due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato e a quella di un livello sotto per la seconda metà del periodo di apprendistato. Per i percorsi di durata pari o inferiore all'anno, il sottoinquadramento è di un livello sotto quello di destinazione finale.

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Per entrambe le tipologie di apprendistato, resta fermo l'esonero da ogni obbligo retributivo per la formazione svolta nell'istituzione formativa e il riconoscimento al lavoratore del 10% della retribuzione dovuta per le ore di formazione a carico del datore di lavoro.

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L'intesa, inoltre, ribadisce la facoltà delle parti di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni.

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Viene quindi specificato che la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella inerente la disciplina lavoristica di riferimento dovranno essere comprese nel piano formativo individuale, definito in sede di conclusione del contratto, nonché nel protocollo siglato tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa.

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Nell'ipotesi in cui le forme di apprendistato in esame non siano state regolamentate dalla contrattazione collettiva nazionale, i ccnl, per tutti gli altri aspetti di relativa competenza, possono fare riferimento alla disciplina definita dagli stessi per l'apprendistato professionalizzante.

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In allegato si rende disponibile l'Accordo interconfederale con la relativa nota esplicativa diramata da Confindustria.

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Apprendistato -accordo interconfederale 18 05 2016
nota Confindustria

Modalità operative per il recupero dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà

Con la circolare n. 153/14, l'Inps aveva fornito le indicazioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 della Legge n. 863/84.

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Al riguardo, con l'allegata circolare n. 77/16, l'Istituto ha illustrato le modalità per il recupero degli sgravi contributivi collegati alle somme che residuano dallo stanziamento del 2014, nonché per la fruizione di quelli connessi al finanziamento previsto per l'anno 2015.
In particolare, in relazione all'anno 2014, in virtù della minor contrazione dell'orario di lavoro rispetto a quella stabilita nell'Accordo oggetto di Cds, al fine di fruire pienamente della riduzione contributiva, le aziende sono tenute ad esporre, nel flusso Uniemens, le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato valorizzando:
nell'elemento il già previsto codice causale "L930", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2014";
nell'elemento , il relativo importo.

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In relazione alle risorse stanziate per l'anno 2015, che consentono per un periodo ulteriore e successivo a quello già oggetto di autorizzazione per il 2014 continuità allo sgravio contributivo, fino ad esaurimento della durata massima fissata in 24 mesi, le aziende sono tenute ad esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo valorizzando:
nell'elemento il codice causale di nuova istituzione "L932", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2015";
nell'elemento , il relativo importo.
Per effettuare le suddette operazioni, le aziende avranno tempo sino al 16 agosto 2016, fermo restando che l'entità dello sgravio, ossia la misura massima dell'agevolazione fruibile, è quella contenuta nei decreti direttoriali, comunicati ai soggetti ammessi ed autorizzati con il codice "1W".

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1 allegato

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Circolare Inps n 77 del 10-05-2016

Decreto 94956/16 - Misura della sanzione per la mancata rotazione dei lavoratori in Cigs

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che ne sancirà l'entrata in vigore, si rende noto che è stato emanato l'allegato decreto n. 94956 del 10 marzo 2016, contenente la misura della sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori interessati da un programma di Cassa integrazione guadagni straordinaria.

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In particolare, il provvedimento interministeriale conferma che il contributo addizionale, pari al 9%, 12% e 15% (a seconda del periodo di fruizione della Cigs) della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in caso di omessa rotazione, è maggiorato nella misura dell'1%.

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Tale incremento, dovuto per ogni lavoratore non coinvolto nella rotazione, dovrà essere corrisposto limitatamente al periodo per il quale è stata rilevata la violazione da parte dell'organo ispettivo; quest'ultimo, a sua volta, è tenuto a trasmettere gli esiti dell'accertamento alla sede territoriale Inps.

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1 allegato

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Decreto 10 marzo 2016

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