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A.N.AC.: on line il nuovo regolamento sull’attività consultiva

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato sul proprio sito il nuovo Regolamento concernente le modalità operative per l'esercizio della funzione consultiva di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi e, in materia di appalti pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 3 del "Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", adottato dalla stessa Autorità nella seduta del 2 settembre 2014.

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Anzitutto, il Regolamento, fa un quadro generale in merito alle diverse ipotesi in cui l'ANAC svolge una funzione consultiva, ossia:

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· ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n) del D.lgs. 163/2006, ai fini dell'esercizio della funzione di componimento delle controversie (cioè quando viene richiesto un parere di precontenzioso);

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· ai sensi dell'articolo 69, comma 3, del D.lgs. 163/2006, circa la compatibilità con il diritto comunitario delle condizioni particolari di esecuzione del contratto previste nel bando di gara o nella lettera di invito;

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· ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 82 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nel caso di revoca dell'incarico amministrativo di vertice (ivi compreso quello di segretario comunale o provinciale) o dirigenziale;

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· ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della citata legge n. 190/2012, in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni di cui all'art. 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

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Il Regolamento elenca poi le seguenti ipotesi, in cui l'Autorità svolge un'attività consultiva non espressamente prevista da specifiche disposizioni di legge, ossia:

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· ai sensi all'art. 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, se le richieste di parere dichiarate inammissibili, presentino comunque questioni giuridiche ritenute rilevanti;

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· in materia di prevenzione della corruzione, inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, codici di comportamento dei pubblici dipendenti e trasparenza, in ordine ai problemi interpretativi e applicativi posti dalla legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) e dai relativi decreti di attuazione;

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· ai fini dell'interpretazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (decreto su inconferibilità e incompatibilità presso la PA) nell'ambito della funzione di vigilanza.

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Quanto, invece, all'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento in esame, viene precisato che lo stesso disciplina l'attività consultiva svolta al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ovverosia al di fuori delle ipotesi in cui viene richiesto un parere di precontenzioso), nonché quella volta alla soluzione di questioni interpretative e applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai relativi decreti attuativi (c.d. legge anticorruzione).

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L'Autorità specifica, inoltre, che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento in esame i pareri espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge e gli atti di carattere generale ("determinazioni") su questioni interpretative e applicative ritenute di rilevante interesse per l'Autorità stessa a prescindere dalla formulazione di quesiti da parte di terzi e che comunque non riguardano fattispecie specifiche.

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Relativamente al procedimento per la formulazione dei pareri e degli orientamenti, il Regolamento attribuisce all'ufficio Precontenzioso e Affari giuridici dell'Autorità la valutazione preliminare della rilevanza delle istanze pervenute, sottoponendo al Presidente le proposte di formulazione di pareri e orientamenti, nonché le proposte motivate di archiviazione per la successiva sottoposizione al Consiglio.

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Circa i criteri per la formulazione dei pareri ed degli orientamenti, il Regolamento prevede che possano essere valutate le istanze presentate da pubbliche amministrazioni ed enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché da soggetti privati destinatari di un provvedimento nell'ambito di un procedimento della pubblica amministrazione o di un ente di diritto privato in controllo pubblico. Al di fuori di tali ipotesi, l'Autorità non istruisce istanze provenienti da soggetti privati; tuttavia, l'istanza sarà oggetto di valutazione ai fini dell'eventuale esercizio dell'attività di vigilanza.

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I criteri di valutazione della rilevanza delle istanze pervenute, sono individuati come segue:

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a) carattere di novità della tematica oggetto della richiesta;
b) portata generale della questione giuridica sollevata e utilità nell'orientare altri soggetti destinatari della normativa;
c) particolare complessità della disposizione normativa in relazione alla quale è richiesto il parere;
d) rilevanza della questione, quale presupposto per l'esercizio dell'attività di vigilanza;
d) importanza della richiesta sotto il profilo dell'impatto socio-economico;
e) significatività dei profili individuati in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall'Autorità.

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Infine, il Regolamento stabilisce che i pareri e gli orientamenti approvati dal Consiglio vengono trasmessi all'ufficio comunicazione per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Autorità e che della pubblicazione viene data comunicazione agli interessati mediante posta elettronica certificata. Viene, inoltre previsto un termine di 60 giorni per la risposta alle richieste di informazioni decorrente dal ricevimento delle stesse, a condizione, però, che il richiedente abbia indicato un indirizzo di posta elettronica.

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Si allega il testo del regolamento in commento.

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1 allegato

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Nuovo Regolamento Funzione Consultiva

Irregolarità in gara: per l’ANAC la sanzione si paga solo nel caso di regolarizzazione

L’ANAC definisce, con una nuova determinazione, “i criteri interpretativi del nuovo soccorso istruttorio con sanzione, di cui al comma 2 bis dell’articolo 38 e al comma 1 ter dell’articolo 46 del D.lgs. 163/2006”: Si rimanda alla lettura della circ.n.22 pubblicata nell'area riservata - Sezione Circolari.

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ANAC: on line l’Atto di Segnalazione sulla disciplina delle verifiche antimafia mediante White List

Pubblicato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il testo dell'Atto di Segnalazione inviato a Governo e Parlamento, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. f), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, relativo alla disciplina delle verifiche antimafia mediante White List.

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Si allega il testo dell'Atto.

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Atto di Segnalazione 1_2015

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ANAC: semplificato il Regolamento per vigilanza e ispezioni negli appalti pubblici

Premesse

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E' in vigore il nuovo regolamento ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, che mira a rendere, da una parte, più penetranti, incisivi, i controlli sul modo degli appalti pubblici e, dall'altra, a sottoporli a procedure più semplici e trasparenti.

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In questo senso è esemplificativa la maggiore responsabilizzazione delle stazioni appaltanti - che pur sanzionate, qualora non provvedano a fornire tempestivamente le informazioni richieste - hanno ora la possibilità di attivare la c.d. vigilanza collaborativa con l'ANAC.

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Si tratta di uno strumento innovativo, a carattere preventivo, che si sostanzia nella collaborazione dell'Autorità, al fine garantire il corretto svolgimento delle operazioni di gara e dell'esecuzione dell'appalto nonché di prevenire eventuali tentativi di infiltrazione criminale nell'ambito degli appalti.

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Si ritiene, invece, che tuteli la trasparenza delle procedure di gara la conferma per le Associazioni della potestà di attivare le indagini del servizio ispettivo dell'Autorità, qualora vi siano questioni di carattere generale.

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Questo, in sintesi, è il contenuto del nuovo regolamento che l'ANAC ha adottato il 9 dicembre 2014 in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300, pagina 56, del 29 dicembre 2014.

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Tale regolamento si applica a tutte le segnalazioni per le quali alla data del 30 dicembre 2014 non sia stato avviato il procedimento istruttorio (cfr. art. 19 del regolamento stesso).

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Come anticipato con le news ANCE del 17 dicembre 2014 e dell'8 gennaio scorso, segue un analisi dettagliata del regolamento, che sostituisce l'analogo provvedimento adottato Il 4 agosto 2011 (e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 189 del 2011) dalla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

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Nell'analisi del provvedimento è adottata la seguente suddivisione in paragrafi:

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1. Programmazione della vigilanza (artt. 1 e 2),
2. Attivazione dei poteri di vigilanza e ispezione (artt. 3 e 4),
3. Responsabile del procedimento (artt. da 5 a 8),
4. Termini (art. 9),
5. Attività istruttoria (artt. 10 e 12),
6. Soggetti interessati dall'istruttoria (artt. 11 e 13),
7. Ispezioni (art. 14),
8. Chiusura del procedimento (artt. 15 e 16),
9. Comunicazioni (art. 17) ,
10. Disposizioni transitorie ed entrata in vigore (artt. 18 e 19).

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1. Programmazione della vigilanza (artt. 1 e 2)

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Tra le principali novità rispetto alla formulazione contenuta nel precedente regolamento, è previsto il principio secondo cui è il Consiglio dell'Autorità ad indicare gli obiettivi di carattere generale cui si informa l'attività degli uffici e, a tale scopo, il 31 gennaio di ogni anno, lo stesso approva una direttiva programmatica - su proposta dell'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali - elaborata sulla base dell'indirizzo espresso dal Presidente e dal Consiglio dell'Autorità (art. 2, commi 1 e 2).

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Importante segnalare, altresì, che con tale direttiva, il Consiglio potrà decidere di assegnare un ordine di priorità alla trattazione degli esposti in modo tale – si legge nella relazione – "da rendere più agevole per gli uffici preposti non solo l'organizzazione interna del lavoro, ma anche per sottrarre all'arbitrio di ogni singolo dirigente o funzionario incaricato la decisione circa le questioni cui attribuire maggiore rilevanza ai fini dell'avvio del procedimento o comunque della loro trattazione" (art. 2, comma 2).

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2. Attivazione dei poteri di vigilanza e ispezione (artt. 3 e 4)

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Il regolamento chiarisce che l'attivazione dei poteri di vigilanza (e relative indagini) avviene su iniziativa d'ufficio o su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse, ivi incluse associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi (art. 3, comma 1).

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Rispetto al precedente regolamento (art. 2, comma 2) emerge una minore formalità dell'esposto stesso, dal momento che diventa facoltativa (e non più obbligatoria) la sua presentazione mediante il modulo informatico presente sul sito web dell'Autorità (che dovrà essere prossimamente rivisto alla luce della nuova disciplina). Quest'ultimo, qualora utilizzato, deve essere compilato in ogni sua parte e campo (art. 3, comma 2).

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Una rilevante novità riguarda gli esposti anonimi, che di norma continuano ad essere archiviati dal dirigente dell'Unità Organizzativa competente per materia. E', tuttavia, prevista un'eccezione, qualora interessino fatti di particolare gravità, circostanziati e adeguatamente motivati (art. 3, comma 3).

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Nel caso in cui ricorrano tali condizioni, l'Ufficio ispettivo o l'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali possono attivare le indagini ritenute indispensabili.

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Come sopra accennato, un ulteriore strumento è concesso a favore dell'attività ispettiva e di vigilanza dell'Autorità, che dispone ora di uno strumento preventivo per l'esercizio dei suoi poteri.

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Come sopra accennato, infatti, la principale innovazione del regolamento è costituita dalla possibilità per le stazioni appaltanti (art. 4) di richiedere all'Autorità di svolgere un'attività di "vigilanza collaborativa" (soggetta all'approvazione del Consiglio) qualora si sia in presenza di:

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a. programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali,
b. programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari,
c. di contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche,
d. procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori,
e. procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria per i delitti di cui all'art. 32 comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali.

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In tali casi, l'Autorità svolge un'attività di vigilanza (anche preventiva) sulla conformità degli atti di gara alla normativa di settore, e un'attività finalizzata all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto (art. 4, commi 1, 2 e 3 del regolamento in esame).

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Con tale previsione si è "istituzionalizzata" e disciplinata un tipo di vigilanza che è stata finora svolta solo sulla base di accordi specifici/protocolli d'intesa tra stazioni appaltanti (e/o enti di controllo) e l'Autorità stessa.

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3. Responsabile del procedimento (artt. da 5 a 8)

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Responsabile del procedimento è il dirigente dell'Unità Organizzativa competente per materia, che esaminati gli esposti, attribuisce agli stessi un ordine di priorità tenendo conto dell'urgenza e della rilevanza delle questioni prospettate (art. 5, comma 1).

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È scomparsa la complessa casistica di priorità prevista nel precedente regolamento (art. 4, comma 2), a favore di un principio generale secondo cui a parità di urgenza e/o rilevanza della segnalazione è data precedenza agli esposti presentati con l'apposito modulo (art. 5).

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Come evidenziato nella relazione al regolamento, la disposizione prevede che il dirigente dell'U.O. sia il responsabile di tutti procedimenti istruttori assegnati per competenza, mentre il funzionario da questi indicato sia il soggetto, cui, per delega, spetta concretamente lo svolgimento della singola istruttoria.

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Lo "sdoppiamento" dei compiti dovrebbe comportare una maggiore trasparenza e uniformità dell'azione dell'Autorità poiché il dirigente risponde formalmente al Consiglio e all'esterno dell'attività svolta dal proprio ufficio e dai propri funzionari istruttori. Inoltre, il nuovo regolamento dovrebbe garantire un più elevato livello di controllo interno e una più puntuale valutazione delle attività compiute da tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono nei processi decisionali o che siano comunque delegati alla gestione delle pratiche assegnate, poiché risponderanno in merito al lavoro svolto o da svolgere (si pensi ad esempio, alla responsabilità che può nascere dai ritardi nell'istruttoria delle singole pratiche).

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In capo al dirigente, inoltre, grava la responsabilità di organizzare e indirizzare tutte le attività d'ufficio, relazionando mensilmente al Consiglio in merito ai procedimenti avviati, archiviati (art. 6 comma 5), a quelli definiti direttamente dall'Ufficio (art. 7 comma 2), alle pratiche trasferite ad altri uffici dell'Autorità (art. 8 comma 2) e alle proroghe e sospensioni del procedimento (art. 9 comma 7), ai provvedimenti adottati dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti interessati a seguito del ricevimento delle delibere o delle comunicazioni delle risultanze istruttorie (art. 16 comma 5).

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Da notare che la recente abolizione della figura del Direttore Generale nell'organico dell'Autorità ha contribuito a favorire una maggiore snellezza del procedimento istruttorio.

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E' stata, infatti, soppressa la previsione secondo cui per specifiche segnalazioni, la competenza dell'istruttoria spettava al Direttore Generale, il quale poteva rimetterle direttamente all'esame del Consiglio (art. 2, comma 7 del precedente regolamento); viene altresì meno quella disposizione che imponeva agli Uffici del Nucleo Ispettivo di inviare allo stesso Direttore Generale una relazione finale con proposta di archiviazione o di invio degli atti al Consiglio, unitamente ad uno schema di delibera (art. 6, comma 9 del precedente regolamento).

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Nel nuovo regolamento sono previsti tre casi in cui è possibile un'anticipata conclusione dell'istruttoria.

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In particolare, nel primo caso materia è attribuito al dirigente dell'Unità Organizzativa competente il potere di archiviazione dell'esposto (art. 6) o di intervenire direttamente senza interessare il Consiglio (art. 7), oppure di trasmettere la segnalazione ad altro Ufficio (art. 8).

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Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, l'archiviazione dell'esposto è prevista qualora:

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a. sia privo di elementi di fatto o di diritto adeguatamente circostanziati e motivati,
b. sia privo delle informazioni obbligatorie richieste,
c. sia manifesta l'incompetenza dell'Autorità,
d. sia manifesta l'infondatezza dell'istanza,
e. a seguito dell'istruttoria emergano elementi di fatto o di diritto che escludono l'intervento dell'Autorità.

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L'esponente può richiedere per iscritto di essere informata dell'eventuale archiviazione dell'esposto, che si intende comunque archiviato se l'Autorità non procede nei successivi 30 giorni dal ricevimento dello stesso a comunicare l'avvio del procedimento (artt. 5, commi 2 e 3, e 9, comma 1).

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Un secondo caso di chiusura anticipata dell'istruttoria si realizza con l'intervento diretto del dirigente, che senza il previo espletamento di un'istruttoria, riscontra l'assenza di dubbi interpretativi sulla questione sollevata con l'esposto oppure la presenza di un pronunciamento dell'Autorità su un caso analogo. In questi casi il dirigente invia una comunicazione motivata alla stazione appaltante con l'invito al rispetto delle disposizioni violate (art. 7).

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Tale soluzione potrebbe sensibilmente snellire e velocizzare il procedimento perché evita un inutile passaggio al Consiglio di questioni di facile soluzione, in ragione di cui quest'ultimo si limiterebbe a ribadire la posizione assunta dagli Uffici.

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L'ultimo caso, in cui l'istruttoria non è portata a temine può essere riscontrato nell'articolo 8, comma 1, che impone agli uffici di vigilanza di trasmettere le segnalazioni ad altri uffici competenti qualora:

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a. sussistono i presupposti per l'esercizio della funzione di componimento delle controversie o quando la questione può essere risolta mediante l'adozione di un parere giuridico,
b. queste hanno carattere di generalità tale da giustificare l'emanazione di un atto a portata generale,
c. emergono questioni che rientrano nell'ambito di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

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In questo caso - a garanzia della trasparenza, della correttezza e del buon andamento dell'azione amministrativa - il dirigente comunica tempestivamente all'esponente la trasmissione della segnalazione ad altro Ufficio e ne informa il Consiglio (art. 8, comma 2).

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4. Termini (art. 9)

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I termini previsti dal nuovo regolamento sono di 30 giorni per l'avvio del procedimento e di 180 giorni per la conclusione dell'istruttoria da parte dell'ufficio competente (art. 9, commi 1 e 2). Nel primo caso, i termini decorrono dalla data di ricevimento dell'esposto, nel secondo, dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento (fatta salva la possibilità di proroga non superiore a 90 giorni).

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In considerazione della complessità delle attività istruttorie necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, i termini del procedimento possono essere sospesi e riprendono a decorrere rispettivamente dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte dell'ufficio delle integrazioni documentali, dalla data di consegna del rapporto predisposto dall'Ufficio Ispettivo, dalla data di ricevimento del parere richiesto (art. 9, comma 3).

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La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti (art. 9, comma 4).

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A garanzia del rispetto dei termini il regolamento pone il Consiglio, cui è assegnato il difficile compito di valutare la rendicontazione mensile che il dirigente deve presentare con riferimento a tutte le proroghe e sospensioni disposte (art. 9, comma 5).

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5. Attività istruttoria (artt. 10 e 12)

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A favore dei soggetti coinvolti e della trasparenza, è previsto che la comunicazione di avvio del procedimento da parte del Responsabile del procedimento debba indicare l'Unità Organizzativa competente, con specifica indicazione del nominativo del responsabile del procedimento (art. 10, comma 1).

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Rimane, quindi, di facile individuazione il soggetto che seguirà la pratica durante l'istruttoria, poiché questi è esplicitato nella comunicazione inviata alla stazione appaltante, alle imprese e agli enti coinvolti, nonché ai soggetti che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili (art. 10, comma 2).

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Durante l'istruttoria il responsabile del procedimento può richiedere informazioni, chiarimenti e documenti da parte del (art. 12, comma 2), specificando:

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a. i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
b. il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento (non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30);
c. le modalità e referente;
d. le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

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Da notare che le richieste di informazioni ed esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni od ispezioni, purché successivamente verbalizzate secondo le modalità sopra indicate (art. 12, comma 4).

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6. Soggetti interessati dall'istruttoria (artt. 11 e 13)

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La nuova formulazione del regolamento (art. 11, comma 1) suddivide in tre categorie i soggetti ammessi a partecipare all'istruttoria, ossia:

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a. i soggetti portatori di un interesse concreto e attuale ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento (si tratta, sostanzialmente dell'esponente, della stazione appaltante e dell'aggiudicatario e/o degli eventuali controinteressati rispetto al provvedimento finale dell'Autorità),
b. altri soggetti che, pur non essendo stati inizialmente coinvolti nell'avvio del procedimento, sono portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlati all'oggetto del procedimento che facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso;
c. altri soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che dimostrino la sussistenza di un possibile pregiudizio arrecato dal provvedimento finale dell'Autorità, sempre che ne facciano motivata richiesta all'Ufficio procedente prima della decisione finale.

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Riguardo a quest'ultima tipologia di soggetti non è, quindi, più prevista la generica formula secondo cui sono legittimati coloro "cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa" (art. 5, comma 1, let. "b" del precedente regolamento), ma è sufficiente che questi "dimostrino la sussistenza di un possibile pregiudizio".

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Con il venir meno del riferimento al "pregiudizio diretto, immediato ed attuale" sembrerebbe più semplice la partecipazione delle associazioni, seppure queste, con il nuovo regolamento, non possano più intervenire nel caso in cui il pregiudizio derivi dalle singole infrazioni oggetto dell'istruttoria.

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In tal caso, l'Autorità sembrerebbe aver condiviso l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'associazione è legittimata ad impugnare i provvedimenti che si concretizzino una lesione dell'interesse collettivo, quale, ad. es., quello al rispetto dei principi di imparzialità, di buon andamento dell'amministrazione o di libera concorrenza. Diversamente opinando, secondo tale giurisprudenza, l'azione si tradurrebbe in una non consentita sostituzione processuale, con possibilità di realizzare un contrasto potenziale tra i vari iscritti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.6.2013, n. 3033; Sez. VI, 27 marzo 2012,n.2208; Sez. V, 26 ottobre 2011, n. 5709; sez. VI, 14 luglio 1999, n. 943).

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Si ricorda, in proposito, che la stessa giurisprudenza ha in passato chiarito che gli enti esponenziali sono legittimati a tutelare in sede giurisdizionale gli interessi della categoria rappresentata anche ogni qualvolta si tratti di perseguire comunque vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera dell'intera categoria (cfr. Consiglio di Stato, IV, 23 gennaio 2002, n. 391; Tar Venezia, 25 novembre 2003, n. 5909).

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La dimostrazione dell'interesse consente alle associazioni: di partecipare all'istruttoria, di avere accesso a tutta la documentazione, di presentare memorie, documenti, deduzioni e pareri (art. 11, comma 2) nonché di essere sentite in audizione dinanzi all'Ufficio competente (art. 13, comma 1).

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Proprio per le audizioni è prevista un'altra novità, poiché nel regolamento è soppressa la necessaria convocazione delle parti interessate dall'istruttoria dinanzi al Consiglio. In quest'ultimo caso è, infatti, necessaria la presentazione di un'apposita richiesta più articolata rispetto a quella prevista per l'audizione finale di fronte all'Ufficio ispettivo, che può essere presentata al termine dell'istruttoria (art. 13, comma 2).

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Nella richiesta, da avanzare entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni e memorie (di cui all'art. 15 comma 2), l'interessato dovrà specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali ritiene necessaria l'audizione dinanzi al Consiglio.

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Il Presidente dell'Autorità, sulla base degli elementi posti a fondamento della richiesta, valuterà l'opportunità di fissare l'audizione, comunicando la data ed l'ora previste alle parti (art. 13, comma 2).

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L'obiettivo, che nasce probabilmente da una riflessione sulla prassi consolidata negli anni scorsi, è di evitare un (inutile) passaggio in Consiglio per un mero rinvio orale alle considerazioni espresse nelle memorie e nelle controdeduzioni depositate durante l'istruttoria.

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7. Ispezioni (art. 14)

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Le ispezioni sono disposte in conformità a un piano ispettivo approvato dal Consiglio dell'Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dell'Ufficio "piani di vigilanza e vigilanze speciali"; le stesse ispezioni possono, altresì, essere richieste nell'ambito dei procedimenti istruttori avviati dagli uffici competenti (art. 14, commi 1 e 2) ai quali è trasmessa la relativa relazione con la documentazione acquisita per la prosecuzione dell'attività di competenza (art. 14, comma 12).

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Un elemento di novità del regolamento è rappresentato dalla creazione di un apposito Ufficio con competenze ispettive esclusive; ciò nell'ambito della più ampia revisione della struttura dell'Autorità stessa, conseguente alla soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ed alla attribuzione di compiti e personale all'ANAC (cfr. art. 19, comma 3 del D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114).

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Lo svolgimento dell'attività ispettiva può essere eseguita presso i luoghi in cui sia ipotizzabile il rinvenimento di documentazione utile ai fini dell'istruttoria (art. 14, commi 4 e 5) ed avviene di regola con la collaborazione della Guardia di Finanza (nell'art. 6, comma 8 del precedente regolamento si evidenziava invece una mera potestà).

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La disposizione rende, pertanto, del tutto residuali le attività ispettive svolte senza la collaborazione della Guardia di Finanza (art. 14, comma 3).

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In particolare, ex art. 14, comma 8 del regolamento, l'Ispettore può:

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a. accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei all'attività oggetto dell'indagine,
b. controllare e prendere copia dei documenti,
c. richiedere informazioni e spiegazioni orali.

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Gli ispettori esercitano i loro poteri con atto scritto in cui sono precisati l'oggetto della contestazione nonché le sanzioni formulate nei confronti del soggetto sottoposto ad ispezione; ciò nel caso in cui quest'ultimo abbia rifiutato, omesso o il ritardato, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri (art. 14, comma 6).

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Non costituiscono giustificato motivo di rifiuto o di omissione nei confronti dell'Autorità i vincoli di riservatezza derivanti da atti interni della stazione appaltante, e neppure quelli imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne o esigenze di autotutela relative al rischio di sanzioni fiscali o amministrative o di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l'Autorità stessa riconosca particolari esigenze (art. 14, comma 7).

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L'ispettore compone il verbale di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione ed, entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dell'attività (o dal ricevimento della documentazione integrativa), redige una relazione finale contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi e l'eventuale proposta di archiviazione del procedimento e/o di adozione di provvedimenti da parte del Consiglio (art. 14, commi 10 ed 11).

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8. Chiusura del procedimento (artt. 15 e 16)

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Al termine dell'istruttoria il dirigente trasmette al Consiglio le proprie conclusioni, che valutata la proposta dell'ufficio e informa i soggetti di cui all'art. 10, comma 2 (art. 15, comma 1).

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Il Responsabile del procedimento assegna un termine, non inferiore a 10 giorni, entro cui le parti possono presentare memorie e/o ulteriore documentazione (art. 15, comma 2).

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In tal caso, il nuovo regolamento prevede che la stazione appaltante, invece di formulare le proprie controdeduzioni, possa manifestare la volontà di conformarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di risultanze istruttorie. Viene, in tal modo, introdotto una sorta di meccanismo indiretto di rafforzamento dei pronunciamenti dagli uffici dell'Autorità (art. 15, comma 2).

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La stazione appaltante che dichiara di volersi conformare allo stesso potrebbe evitare la deliberazione finale del Consiglio, il quale sarebbe così sollevato dall'ulteriore incombenza di valutare ed approvare la deliberazione predisposta dall'ufficio, ciò a tutto vantaggio di una maggiore tempestività del procedimento.

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Più in particolare, il dirigente, ex art. 16, comma 1, valutate le controdeduzioni e la documentazione ulteriormente presentata, propone al Consiglio:

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a. l'adozione di una deliberazione nella quale sono specificate le violazioni rilevate e sono eventualmente formulate alla stazione appaltante le indicazioni per adeguare i propri comportamenti,
b. di prendere atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante di conformarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 15, comma 1.

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La deliberazione di cui alla lettera a), una volta approvata dal Consiglio, è comunicata dal dirigente responsabile ai soggetti interessati, i quali sono tenuti ad informare l'Autorità degli eventuali provvedimenti che intendono adottare. In caso di mancato riscontro dei soggetti destinatari dalla deliberazione (entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della deliberazione), il dirigente informa il competente ufficio dell'Autorità per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, comma 11 del codice (art.16, comma 2).

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Il nuovo regolamento stabilisce altresì che, su indicazione del Consiglio, può essere riprodotta sul sito della stazione appaltante la deliberazione finale, già pubblicata sul sito internet dell'Autorità, (art .16, comma 3).

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La deliberazione può essere modificata nelle considerazioni e nelle conclusioni qualora emergano successivamente alla pronuncia del Consiglio elementi di fatto non rilevati o non conosciuti nel corso dell'istruttoria (art.16, comma 6).

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Da notare che, se le delibere di vigilanza sino ad oggi si erano limitate a svolgere solo una funzione di indirizzo nei confronti dei soggetti coinvolti, la disciplina vigente modifica, almeno in parte, la natura delle delibere medesime. Con il nuovo regolamento, infatti, queste devono indicare nel dispositivo alle stazioni appaltanti gli specifici adempimenti conseguenti alla delibera stessa, necessari per riaffermare la legalità e rimuovere le illegittimità riscontrate dall'Autorità.

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Nei casi di cui alla lett. b), il dirigente comunica alle parti interessate la decisione del Consiglio, con riserva di riscontrare l'effettivo adempimento degli impegni assunti (16, comma 4).

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Il Responsabile del procedimento formula le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 6 comma 9, lett. a) del codice, per iscritto e secondo le modalità di cui all'art. 17.

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Si prevede, infine, che in caso di mancato riscontro, il dirigente debba informare il competente ufficio dell'Autorità per l'avvio del procedimento sanzionatorio. Allo stesso dirigente è assegnata l'attività di rendicontazione mensile al Consiglio sia dei provvedimenti adottati dalle stazioni appaltanti in seguito alla comunicazione della delibera finale, sia delle verifiche effettuate sull'attuazione degli impegni assunti dalla stazione appaltante in seguito alla comunicazione delle risultanze istruttorie (art. 16, commi 4 e 5).

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9. Comunicazioni (art. 17)

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Le forme di comunicazioni previste dal nuovo regolamento (posta elettronica certificata e/o firma digitale, lettera raccomandata A/R, consegna a mano, posta elettronica) non introducono evidenti novità rispetto alla formulazione dell'analoga norma contenuta nel precedente regolamento (art. 11).

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Tuttavia, si evidenzia che, nei limiti in cui tali strumenti possano essere ancora in uso, la disposizione elimina la modalità di invio dei documenti tramite fax, telex e telegramma. Di contro, è confermata nel regolamento la possibilità (con carattere residuale) per l'Autorità di pubblicare le proprie comunicazioni mediante un avviso sul sito istituzionale, qualora non sia possibile utilizzate le ordinarie modalità di cui all'articolo 17 citato.

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E', inoltre, confermato che, in caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria della mancata ricezione (art. 17, comma 2).

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10. Disposizioni transitorie ed entrata in vigore (artt. 18 e 19)

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In merito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, si rimanda a quanto evidenziato in premessa.

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